Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24331 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo Consiglie – –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3837-2014 proposto da:

CISAT S.r.l. (p.iva (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.R. PEREIRA

202, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOFFA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA GALDINI, SERGIO CAPPA;

– ricorrente –

contro

C.I.O. S.p.A. (p.iva (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208,

presso lo studio dell’avvocato IDA CARDARELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO BOZZINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6494/2012 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 09/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 6494 depositata in data 9 novembre 2012, rigettò la domanda con cui CISAT s.r.l. aveva chiesto la condanna di CIO s.p.a. al pagamento della somma di Euro 54.894,00 a titolo di residuo corrispettivo della realizzazione di stampi.

2. La Corte d’appello di Torino, con ordinanza in data 2 dicembre 2012, ha dichiarato inammissibile l’appello di CISAT srl, ai sensi degli artt. 348 – bis e 348 – ter c.p.c..

3. Per la cassazione della sentenza di primo grado ricorre CISAT srl, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso CIO spa.

5. Il Collegio odierno, che giudica in camera di consiglio secondo il nuovo procedimento delineato dall’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, dispone a sua volta la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione seconda, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

PQM

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza di sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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