Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24331 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11058/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.E. e Jet’s s.a.s. di M.E., in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 26/16/11, depositata il 31 marzo 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio

2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 26/16/11 del 31/03/2011 la CTR del Veneto respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane avverso la sentenza n. 02/07/09 della CTP di Treviso, che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da M.E. e dalla Jet’s s.a.s. di M.E. avverso quattro avvisi di pagamento e tre atti di contestazione e irrogazione sanzioni emessi in ragione all’omesso versamento delle accise sulle benzine, relativamente a vari periodi che vanno dal 01/11/2000 al 21/01/2007;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) gli avvisi di pagamento e gli atti di contestazione e irrogazione sanzioni riguardavano una miscela di carburanti a base di alcool etilico e un solvente denominato Jet 995; b) la CTP, previa riunione dei ricorsi separatamente proposti dai contribuenti, li accoglieva, ritenendo che “i prodotti in questione non rientravano nella categoria degli oli minerali”, cui si riferivano il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 21, comma 5, (Testo unico accise – TUA) e la direttiva n. 92/81/CEE del 19 ottobre 1992, e, pertanto, non erano assoggettabili ad accisa; d) la sentenza della CTP era appellata dall’Agenzia delle dogane;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) prima della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 non era consentita l’estensione delle accise a prodotti diversi dagli oli minerali, dovendosi escludere dunque l’applicabilità dell’art. 21, comma 5 TUA ai prodotti di cui agli avvisi di pagamento impugnati; b) in ogni caso, il campo applicativo di tale ultima disposizione era limitato “ai carburanti utilizzati per il funzionamento di veicoli destinati al trasporto di persone o cose, ai macchinari per i cantieri edili, ai veicoli strumentali per i lavori agricoli ecc.”;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. M.E. e la Jet’s s.a.s. non si costituivano in giudizio e restavano, pertanto, intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione dell’art. 21, comma 5 TUA, nel testo anteriore alla modifica intervenuta con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, attuativo della direttiva n. 2003/96/CE, in relazione (evidentemente) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.1. in particolare, l’Amministrazione doganale evidenzia che la novella di cui alla direttiva n. 2003/96/CE nulla ha modificato con riferimento alla questione per cui è controversia e l’interpretazione della CTR in ordine all’applicabilità dell’art. 21, comma 5 TUA solo ad una particolare tipologia di carburanti è limitativa;

2. il motivo è fondato;

2.1. questa Corte ha di recente avuto modo di chiarire la portata dell’art. 21, comma 5 TUA applicabile ratione temporis – secondo il quale “Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti” -, operando un’interpretazione in linea con l’art. 2, p. 3, della direttiva n. 92/81/CEE, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2008, causa C-517/07, Afton Chemical Ltd, 35, giusta l’identità di ratio delle due previsioni normative, entrambe rivolte ad introdurre una disposizione di chiusura che consenta la sottoposizione ad accisa di qualunque prodotto che, prescindendo dall’elenco di prodotti individuati dalla Nomenclatura combinata, rientri comunque nel genus dei “carburanti o combustibili”;

la sostanziale sovrapponibilità del testo di cui all’art. 21, comma 5 TUA con quello dell’art. 2, n. 3, comma 1, prima frase, della direttiva n. 92/81/CEE e art. 2, n. 3, comma 2, della direttiva n. 2003/96/CE, nonchè il vincolo di interpretazione della previsione normativa interna con quella Eurounitaria dimostrano come sia la miscela di carburanti a base di alcool etilico sia il Jet 995, entrambi utilizzati come carburante di motori per modellismo, sono sottoposti ad accisa in forza della disposizione di chiusura dell’art. 21, comma 5 TUA cit., risultando palese la volontà del legislatore Eurounitario di ricomprendere, accanto agli oli minerali, anche altri prodotti, purchè destinati ad essere messi in vendita o ad essere utilizzati come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti (si vedano, peraltro pronunciate tra le medesime parti, Cass. nn. 10780 e 10781 del 08/05/2013; Cass. n. 9749 del 13/05/2013; Cass. n. 11367 del 01/06/2015);

2.2. i principi esposti sono stati ribaditi successivamente in altra pronuncia della S.C., per la quale “l’alcole metilico è soggetto soltanto a regime di vigilanza ai sensi del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, art. 2 conv. in L. 7 agosto 1986, n. 462 e del D.M. Finanze 1 agosto 1986, come previsto dall’art. 66 del TU approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (che riproduce la disposizione del D.L. n. 331 del 1993, art. 32, comma 2, conv. in L. n. 427 del 1993). Tuttavia l’impiego di alcol metilico (metanolo), nella specie in miscela con olio di ricino e nitrometano, come carburante per micromotori a scoppio (modelli di auto, aerei e navi) è assoggettato ad accisa secondo il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 21, comma 5 dovendo interpretarsi tale disposizione come norma di chiusura volta ad assoggettare alla imposta “qualsiasi altro prodotto” diverso dagli oli minerali individuati nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, che sia comunque idoneo a costituire un succedaneo od un equivalente degli oli minerali nello specifico impiego come carburante per motori, rimanendo indifferenti in ordine alla interpretazione della esatta portata precettiva della norma, le eventuali difficoltà pratiche o le indagini tecniche connesse alla individuazione – secondo i criteri previsti dal medesimo art. 21 – della aliquota d’imposta applicabile nella concreta fattispecie” (Cass. n. 27669 dell’11/12/2013);

2.3. la CTR non si è uniformata ai menzionati principi, escludendo l’assoggettabilità ad accisa dei prodotti commercializzati dalle parti contribuenti;

3. in conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; in assenza di ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto degli originari ricorsi proposti dai contribuenti;

3.1. tenuto conto del fatto che l’orientamento della S.C. favorevole all’Agenzia delle dogane si è consolidato in epoca successiva alla proposizione dell’originario ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi proposti da M.E. e dalla Jet’s s.a.s. di M.E.; dichiara compensate tra le parti le spese dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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