Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24331 del 03/11/2020
Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 03/11/2020), n.24331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16376/2019 proposto da:
I.G., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo
Gilardoni, (Pec: massimo.gilardoni.brescia.pecavvocati.it) giusta
procura speciale spillata in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il
04/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/10/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
I.G., (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Brescia che ha respinto la domanda di protezione internazionale;
il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la difesa del ricorrente ha premesso che la decisione impugnata era stata comunicata a mezzo Pec al procuratore costituito; ha omesso di specificare quando ciò sia avvenuto; a sua volta il ricorso per cassazione risulta notificato il 7.5.2019, a fronte del provvedimento depositato il 4-4-2019;
l’affermazione che la decisione era stata comunicata è decisiva, poichè invece il medesimo difensore ha prodotto in questa sede la sola copia del provvedimento nella versione non comunicata; tale copia non può considerarsi conforme poichè per l’appunto mancante dell’attestazione di avvenuta comunicazione;
stante il fine acceleratorio sotteso alla previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, anche in tema di protezione internazionale rileva la necessità di deposito della decisione comunicata al ricorrente gli a mezzo Pec, nel suo testo integrale, a cura della cancelleria, onde potersi così apprezzare la tempestività del ricorso per cassazione a fronte del termine breve stabilito dalla legge (v. Cass. Sez. U n. 8312-19);
l’omissione induce quindi a dichiarare il ricorso inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020