Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24330 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo Consiglie – –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3280-2014 proposto da:

C.M.S. – COSTRUZIONI METALLICHE SUD S.r.l. unipersonale, (c.f.

(OMISSIS)), in persona dell’amministratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALESSIO D’ONOFRIO (Studio

Coggiatti & Associati), rappresentata e difesa dall’avvocato

BIAGIO TANZARELLA;

– ricorrente –

contro

“CO.TE.CO.” – COMPAGNIA TECNICA COSTRUZIONI S.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE – SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione ritualmente notificata la Co.Te.Co. srl conveniva innanzi al tribunale di Taranto, sez. stacc. di Ginosa, D.N.V.P., titolare dell’impresa individuale Costruzioni Metalliche Sud esponendo:

– di aver costituito, con atto pubblico del 3 maggio 2004 un’ATI, unitamente alla M.V. sud srl ed all’impresa individuale del D.V., cui era stato conferito, in qualità di capogruppo, il mandato con rappresentanza dell’associazione;

– il 10 giugno 2004 la Costruzioni Metalliche Sud, in rappresentanza dell’ATI aveva stipulato con I.A. un contratto di subappalto per la costruzione di una travata metallica (del peso complessivo di kg. 241.881) nell’ambito della realizzazione di un tratto della linea ferroviaria (OMISSIS);

– la CMS e la Co.Te.Co. concordavano che la prima avrebbe direttamente realizzato soltanto una parte delle opere ed avrebbe acquistato tutte le lamiere necessarie, mentre la seconda avrebbe curato l’intera progettazione di dettaglio, nonchè la costruzione dell’intera travata;

– la CMS inoltre avrebbe dovuto fatturare tutti i lavori ed esercitare ogni azione, compresa eventuale revisione prezzo nei confronti del subappaltatore;

– l’attrice, la quale aveva percepito acconti per 300.000,00 Euro, non riceveva il saldo dovutole, pari a 177.820,45, sicchè il 22 settembre 2005 stipulava una transazione con la CMS, che prevedeva un residuo credito di 120.000,00 Euro, oltre Iva.

Tanto premesso e rilevato che il convenuto, nonostante avesse ricevuto il pagamento del corrispettivo dalla subappaltante, aveva omesso di adempiere alla transazione, ne chiedeva la condanna al pagamento dell’importo di 144.000,00 Euro, corrispondente a quello dell’accordo transattivo, il tutto previo accertamento dell’inadempimento della CMS per non aver agito per la revisione del prezzo a seguito dell’aumento del costo dell’acciaio in corso di esecuzione del contratto.

Il convenuto resisteva, evidenziando da un lato che il corrispettivo dell’appalto stato pattuito come fisso ed invariabile, dall’altro che aveva egli stesso acquistato le lamiere di acciaio e che, alla luce di quanto anticipato per l’acciaio, e considerato il corrispettivo attribuito alla Co.te.co. e gli acconti già corrisposti, non residuava alcun credito in favore della medesima, la quale aveva anzi un debito nei suoi confronti. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al pagamento di 13.743,00, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Taranto condannava il convenuto al pagamento di 4.524,86 Euro oltre ad interessi.

La Corte d’Appello di Lecce, sez. stacc. di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, condannava invece il convenuto al pagamento di 120.000,00 Euro oltre Iva e maggiorazione di interessi, in forza della transazione stipulata dalle parti il 22/9/2005.

Il giudice di appello affermava la validità ed efficacia della transazione, rilevando che la stessa non era stata tempestivamente disconosciuta e che il relativo contenuto era stato confermato dalle dichiarazioni dei testi escussi.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso per cassazione la CMS srl unipersonale, con quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

La Co.te.co. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità dell’atto di appello per mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda r impugnazione.

Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione alla questione della omessa pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dalla Coteco per violazione dell’art. 342 c.p.c..

I motivi, che, in virtù dell’intima connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Premesso che la prima censura appare riconducibile all’ipotesi di cui al n. 4) e non anche n. 3) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, si osserva che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, come nel caso di specie, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. 18307/2015).

Nell’atto di citazione in appello vengono infatti specificamente censurate le rationes decidendi poste dal primo giudice a fondamento del limitato accoglimento della domanda, ed in particolare il mancato riconoscimento della validità ed efficacia della transazione intervenuta tra le parti.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965,1967,1325,1350 e 2702 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la Corte territoriale abbia qualificato come transazione la scrittura del 22.9.2005 pur essendo la stessa priva dell’indicazione delle parti, della data, della causa, non sottoscritta da uno dei soggetti dell’accordo, vale a dire la V.M. (terza società dell’ATI), oltre che dalla I., quale stazione appaltante, priva inoltre di una valida motivazione.

La ricorrente lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia ritenuto la validità della sottoscrizione del titolare della CMS, nonostante la stessa fosse stata apposta a margine, invece che in calce alla scrittura e che abbia fatto coincidere la sottoscrizione del legale rappresentante della CMS con una sigla indecifrabile sul margine sinistro del documento.

Rileva inoltre che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che l’accordo transattivo fosse stato concluso presso gli uffici Co.te.co. in (OMISSIS), mentre, secondo quanto dedotto dalla Co.te.co. esso sarebbe stato invece concluso presso la sede della subappaltante I., in N.. L’ampio ed articolato motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto viene dedotta la violazione di una pluralità di disposizioni normative, omettendo di precisare le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità), che vengono genericamente richiamate nella intestazione del motivo, senza ricondurre una specifica statuizione della sentenza alla violazione di una determinata norma, impedendo così alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.(Cass. 9.3.2012 n. 3721).

Il motivo è comunque, nel merito, infondato.

Conviene premettere l’irrilevanza della errata indicazione del luogo in cui fu conclusa la scrittura privata in oggetto, trattandosi di errore che non ha alcuna incidenza sulla qualificazione e sul contenuto della scrittura medesima.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha correttamente qualificato la scrittura privata in oggetto come transazione, sussistendo tutti gli elementi costitutivi del contratto di transazione ex artt. 1325 e 1965 e ss. c.c..

Avuto riguardo, in particolare, alla sottoscrizione si osserva che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la sottoscrizione apposta non in calce al documento, bensì a margine dello stesso fa presumere, in mancanza di prova contraria, l’espressione di una volontà di adesione della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta (Cass. 16256/2013). Orbene, nel caso di specie la Corte ha appunto ritenuto, con argomentazione coerente, che l’apposizione della firma “a marginè” fosse giustificata dalla mancanza di spazio utile in calce al documento, posto che l’ultima clausola, successivamente interlineata, occupava tutto lo spazio disponibile.

E’ inoltre presente sia l’indicazione delle parti che la chiara indicazione delle reciproche concessioni, con l’accordo di pagamento della somma di 120.000,00 Euro oltre ad iva, a definizione del rapporto tra capogruppo e membro dell’ATI.

La Corte ha inoltre correttamente rilevato che la scrittura in oggetto, ancorchè sottoscritta con una sigla, non è stata tempestivamente disconosciuta dall’odierno ricorrente, con il conseguente riconoscimento tacito della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 215 c.p.c..

Il contenuto dell’accordo, funzionale a definire le pretese tra la capogruppo ed uno degli associati, esclude inoltre che fosse necessaria, a pena di invalidità o inefficacia, la partecipazione allo stesso di altri soggetti.

Le ulteriori contestazioni del ricorrente, infine, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del negozio, rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale ha fondato sulla transazione stipulata dalle parti il credito del ricorrente.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., nonchè dell’art. 1173 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per l’errata determinazione dell’ammontare del credito residuo della Co.re.co., in conseguenza del pagamento, da parte del ricorrente, della somma di 4.524,86 Euro.

Il motivo non ha pregio.

La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha infatti rideterminato l’ammontare complessivo del credito della Co.re.co., condannando l’odierna ricorrente al pagamento di un importo maggiore di quello liquidato dal Tribunale.

Tale statuizione sostituisce quella del Tribunale, e, dall’importo complessivo come sopra determinato, dovrà evidentemente detrarsi quanto già eventualmente versato dalla ricorrente in forza della sentenza di primo grado, salve eventuali compensazioni da farsi valere in sede esecutiva.

In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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