Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2433 del 31/01/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2433 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24574-2014 proposto da:
MONTRASIO SIMONE LUIGI, domiciliato ex lege in ROMA,
Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di
cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati AVIO
GIACOVELLI e RICCARDO ROMANAZZI;
– ricorrente contro
FALLIMENTO MIRTILLO IMMOBILIARE S.r.l., in persona
2017
3030
DJ.
della Curatrice Simona Brambilla, domiciliato ex lege
in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della
Corte di cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSIO PASSONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 857/2014 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 31/01/2018
di MILANO, depositata il 27/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
FEDERICO.
del
21/11/2017
dal
Consigliere
GUIDO
//
consiglio
La Corte,
rilevata la particolare rilevanza delle questioni oggetto del presente
di cui all’art. 1429 c.c., quale errore incidente sulla qualità del bene
immobile oggetto del contratto di vendita.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma 21 novembre 2017
Il Presidente
,
io Giudiziario
‘a NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
3 1 GEN. 2018
giudizio, avuto riguardo, in particolare, ai caratteri dell’ errore essenziale