Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2433 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20067-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 187,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE LANDOLFI, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2010 della COMM. TRIB. REG. DELLA

CAMPANIA, depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato LANDOLFI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo al

Giudice CTP.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Guardia di Finanza di Caserta effettuava una verifica fiscale nei confronti della società Due Emme di M.T. e C. s.a.s., rilevando che R.R. doveva ritenersi soda di fatto, con una partecipazione del 16.66%, della predetta società Due Emme, risultata essere evasore totale, dedita all’attività di importazione di materiale ferroso dai paesi della Comunità Europea senza pagamento delle imposte. L’Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua Vetere procedeva alla ricostruzione induttiva dei ricavi e del volume di affari per l’anno di imposta 1999, accertando un reddito di impresa della società Due Emme sas di Euro 3.200.000; quindi emetteva un avviso di accertamento con cui determinava a carico di R.T. il corrispondente reddito da partecipazione di Euro 533.120.

R.T. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta che lo accoglieva con sentenza n. 410 del 2008, annullando l’avviso di accertamento impugnato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava con sentenza del 7.6.2010.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione per tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per vizio di ultrapetizione R.R. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare si deve rilevare la violazione dell’obbligo di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14.

E’ pacifico che alla contribuente è stato contestato un reddito da partecipazione, conseguito quale “socia di fatto con un quota del 16,66 per cento) di una società di persone, costituita con R.N., R.F. e C.M..

Questa Corte ha stabilito che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, ai quali, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, sono automaticamente imputati i redditi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330).

La sentenza impugnata deve essere cassata e l’intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli perchè proceda a nuovo giudizio previa integrazione de contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari. Si compensano le spese considerata la novità del principio affermato rispetto alla data di pronuncia delle decisioni di merito.

PQM

Cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa le spese per l’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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