Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2433 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25970/04) proposto da:

P.A. e P.V., nella sola qualità di eredi

di P.M., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Falace Giuseppe ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Camarda Marco,

in Roma, via Meropia, n. 41;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO N. (OMISSIS) della Ditta Francesco Di Francesco,

in

persona del Curatore rag. Pi.Gi., rappresentata e

difesa, giusta autorizzazione con decreto del G.D. del 2 dicembre

2004, dall’Avv. Appicciafuoco Bruno, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Carone Fagiani Achille, in Roma, v. S. Pellico, n.

44;

– controricorrente –

nonchè

p.p., F.F., G.C.R.

e FO.En.;

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 28/2004,

depositata il 5 febbraio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv. Marco Carmarda, per delega dell’Avv. Giuseppe Falace,

nell’interesse dei ricorrenti, e l’Avv. Achille Carone Fabiani, per

delega dell’Avv. Bruno Appicciafuoco, nell’interesse della

controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Golia Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 agosto 1987 P.M. e T.R. convenivano dinanzi al Tribunale di Teramo il Fallimento di D.F.F., in persona del curatore, nonchè G.C.R., p.p., F. F. e Fo.En., deducendo che: – con patto aggiunto al contratto di vendita di un terreno di loro proprietà al costruttore D.F.F., si erano riservati, tra l’altro, il diritto di superficie del 28% del costruito che il compratore fosse riuscito a realizzare in eccedenza rispetto al progetto originario: – che tale condizione si era venuta a verificare ma il Fallimento del costruttore, nel frattempo intervenuto, aveva venduto agli altri convenuti le porzioni di fabbricato loro spettanti; tanto premesso, chiedevano l’accertamento dell’esistenza del loro diritto, la dichiarazione di inefficacia delle vendite a terzi o, in subordine, il pagamento del relativo controvalore. Nella contumacia del convenuto Fallimento e nella resistenza degli altri soggetti evocati in giudizio, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 6 novembre 2000, accertava la sussistenza del diritto di superficie, vantato dagli attori, condannava il suddetto Fallimento al pagamento del valore venale di tale diritto, da determinarsi nel prosieguo del giudizio, e rimetteva la causa in istruttoria per la liquidazione della somma da riconoscersi in favore dei medesimi attori.

Interposto appello da parte del Fallimento di D.F. F., in persona del nominato curatore, nella costituzione di P.A. e V. (quali eredi di T.R.), che resistevano al gravame, e nella contumacia degli altri appellati, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 28 del 2004 (depositata il 5 febbraio 2004), riconosciuta la fondatezza del motivo relativo alla dedotta appartenenza della instaurata controversia alla competenza esclusiva del Tribunale fallimentare in sede di verifica dello stato passivo, dichiarava, in riforma dell’impugnata sentenza, l’improcedibilità delle domande proposte da P.M. nonchè da P.A. e V., quali eredi di T. R., nei confronti dell’appellante Fallimento, dichiarando interamente compensate le spese del doppio grado.

Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione P.A. e P.V., nella sola qualità di eredi di P.M., basato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Fallimento di D. F.F.. All’udienza pubblica del 7 aprile 2010, constatata la mancata notificazione del ricorso nei confronti delle altre parti rimaste contumaci in appello, il collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle stesse nel termine di tre mesi dalla suddetta data (adempimento che veniva regolarmente assolto), con conseguente rifissazione dell’udienza di discussione per il 21 dicembre 2010. Entrambi di difensori delle parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo formulato i ricorrenti P.A. e V., nella dedotta qualità esclusiva di eredi di P. M., hanno censurato la sentenza impugnata (della quale hanno invocato la cassazione senza rinvio) deducendo la nullità del giudizio di secondo grado e della conseguente sentenza con cui era stato definito, nei confronti dello stesso P.M., per assunta violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). A sostegno dell’articolato motivo i ricorrenti hanno prospettato che, nella specie, malgrado il P.M. fosse deceduto il 25 gennaio 2001, successivamente all’emissione della sentenza non definitiva del Tribunale di Teramo resa il 6 novembre 2000 ma prima della celebrazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio in data 12 marzo 2001, e che di tale circostanza la curatela del fallimento di D.F.F. fosse venuta a conoscenza per la sua sopravvenuta dichiarazione da parte degli stessi ricorrenti, quali unici eredi, con comparsa ex art. 300 c.p.c. depositata in cancelleria il 6 marzo 2001 (con la quale si erano, appunto, costituiti in giudizio in sua sostituzione), la suddetta Curatela aveva proposto appello avverso la richiamata sentenza, notificando la relativa citazione il successivo 5 luglio 2001, nei confronti dei medesimi P.A. e V., nella sola qualità di eredi di T.R., e di P.M. (già deceduto), in proprio e nella qualità di coerede in ragione di 1/3 dell’intero asse della stessa T.R.. Pertanto, così proposto nei confronti di P.M., nonostante il predetto Fallimento avesse avuto precedentemente cognizione del suo decesso, la notificazione dell’appello nei riguardi dello stesso P. M. avrebbe dovuto essere considerata viziata da nullità ed insanabilità assoluta, con conseguente nullità dell’intero giudizio di secondo grado che ne era conseguito e della sentenza con la quale era stato definito.

1.1. Il riportato unico motivo del ricorso è infondato e deve, pertanto essere rigettato. Dalla lettura degli atti, consentita in questa sede in applicazione del principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale, emerge che, nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Teramo, successivamente al deposito della sentenza non definitiva in data 6 novembre 2000 (disponendosi, contestualmente, l’ulteriore prosieguo della causa per la successiva udienza del 12 marzo 2001), gli attuali ricorrenti, con apposita memoria di costituzione ex art. 300 c.p.c., depositata il 6 marzo 2001, sul presupposto che, nelle more, era intervenuto anche il decesso (dopo quello della madre T. R.) dell’altro genitore (precedentemente costituito in giudizio) P.M. (come da relativo certificato con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la loro qualità di successori “ex lege”), dichiaravano di costituirsi, volontariamente, nel giudizio in questione, in luogo del predetto “de cuius” del quale erano gli unici eredi. Il processo di primo grado proseguiva con la successiva celebrazione dell’udienza del 12 marzo 2001, per poi essere sospeso all’udienza del 9 luglio 2001, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Con atto notificato il 5 luglio 2001 presso il procuratore domiciliatario di P.A. e P.V. oltre che del P.M. (che era lo stesso, nella persona dell’avv. Fa.Gi.), la curatela del Fallimento di D. F.F. proponeva appello avverso la suddetta sentenza non definitiva nei confronti di P.M., P.V. e P.A., oltre che di p.p., F. F., G.C.R. e Fo.En., nel cui conseguente giudizio si costituivano P.A. e P. V. (ancorchè nella qualità di eredi di T.R.) che veniva definito (senza, che venisse sollevato alcun motivo specifico attinente alla regolarità nell’instaurazione del contraddittorio nel relativo grado) con la sentenza – in questa sede impugnata – della Corte di appello di L’Aquila n. 28 del 5 febbraio 2004, dichiarativa dell’improcedibilità della domanda originariamente proposta in primo grado. Ciò posto, alla stregua dello svolgimento complessivo del rapporto processuale, risulta evidente che, al momento della notificazione dell’atto di appello, gli unici soggetti legittimati passivamente alla prosecuzione del processo in sede di gravame (oltre alla necessaria estensione de contraddittorio nei confronti degli altri convenuti in primo grado) erano i germani P.A. e V., i quali (dopo essersi costituiti precedentemente in sostituzione della deceduta madre T.R.), con apposito atto ex art. 300 c.p.c., avevano dichiarato di voler continuare volontariamente il processo anche in sostituzione dell’altro genitore P.M., deceduto successivamente nell’intervallo temporale tra l’emissione della sentenza non definitiva del giudice di prime cure (momento nel quale il P.M. era, perciò, ancora in vita) e la celebrazione della successiva udienza di prosieguo del giudizio, costituendosi anteriormente a quest’ultima. Pertanto, il processo era proseguito legittimamente nei confronti dei due attuali ricorrenti, i quali – in virtù dell’evento della morte che aveva colpito entrambi i genitori e rivestendo, per loro stessa ammissione (comprovata anche documentalmente), la qualità di unici eredi legittimi dei medesimi originari attori – erano succeduti e si erano surrogati a questi ultimi (che, perciò, non ricoprivano più alcun ruolo, rimanendo impedita qualsiasi possibile legittima prosecuzione del giudizio nei loro confronti), proseguendo volontariamente in loro vece il processo, evitandone che ne venisse dichiarata l’interruzione (cfr. Cass. 25 agosto 1994, n. 7507, e Cass. 28 febbraio 1996, n. 1581).

Conseguentemente, non può ritenersi che si sia venuto a configurare alcun vizio del giudizio di appello e della correlata sentenza, rilevandosi, in effetti, che, fin dall’instaurazione di tale giudizio, il relativo atto di impugnazione (per come si evince direttamente dal suo contenuto e dall’inerente “vocatio in ius”) era stato proposto e notificato correttamente ai sigg. P. A. e P.V., nel domicilio dagli stessi eletto presso il loro difensore, senza alcuna specificazione o richiamo (diversamente da quanto asserito dai ricorrenti nel motivo formulato) della loro qualità di successori a titolo particolare di alcuno o entrambi i genitori, dal momento che tale obbligo non poteva ritenersi sussistente in seguito alla prosecuzione volontaria del processo e alla novazione soggettiva del rapporto processuale, essendo, in definitiva, essi rimasti gli unici legittimati passivi sul piano processuale e, quindi, le uniche “giuste controparti” del conseguente rapporto processuale (fermo rimanendo l’obbligo, ritualmente assolto, di estendere il contraddittorio agli altri convenuti nel giudizio di prima istanza). E’ pur vero che l’atto di appello risulta indirizzato e notificato (nello stesso domicilio dei due figli, come già eletto in precedenza anche nell’interesse del padre rappresentato dal medesimo difensore) pure al P. M., ma tale adempimento risulta irrilevante e inidoneo a produrre effetti dal punto di vista giuridico sulla validità e legittimità del rapporto processuale in appello, dal momento che lo stesso P.M. non era più parte (con derivante superfluità del suddetto adempimento) in virtù della costituzione volontaria dei suoi due eredi, nei cui confronti – come già sottolineato – era stato ritualmente instaurato il contraddittorio in sede di gravame quali effettive parti processuali, senza alcuna riserva o limitazione, non trascurando che i medesimi non avevano sollevato, nell’ambito del giudizio di secondo grado, alcun motivo specifico circa la supposta nullità relativa alla notificazione dell’atto di appello, così determinandone la sanatoria, posto che, in ogni caso, esso era risultato validamente notificato nei loro confronti. In altri termini, avendo i sigg. P.A. e P.V. ricevuto regolarmente la notifica dell’atto di appello ed essendosi gli stessi ritualmente costituiti in appello (senza allegare specifiche contestazioni circa le modalità di instaurazione del rapporto processuale in sede impugnatoria), non può ritenersi che sussistesse un necessario obbligo di integrazione del contraddittorio nei loro confronti nella ulteriore qualità di eredi di P. M., non sortendo alcuna efficacia invalidante l’avvenuta citazione anche di quest’ultimo, da considerarsi ultronea ed ininfluente.

Occorre, infatti, osservare che il contraddittorio era stato legittimamente ed integralmente radicato in appello nei riguardi degli aventi interesse e titolo, essendosi, anzi, ecceduto con un’erronea notifica, non dovuta nei confronti del P.M., come tale incapace di incidere sulla posizione processuale già cristallizzata degli attuali ricorrenti, P.A. e P.V., i quali – come precedentemente evidenziato – avevano già spontaneamente proseguito in proprio il giudizio, nella veste di eredi del P.M. (avendolo già fatto prima quali eredi della genitrice T.R.), subentrando espressamente nel rapporto sostanziale e novando soggettivamente il rapporto processuale (rimanendo gli effettivi legittimati passivi destinatari della notificazione dell’impugnazione in sostituzione degli attori originari vittoriosi in primo grado, nella specificata spesa qualità: cfr., in proposito, come opportuni riferimenti, anche Cass., S.U., 16 dicembre 2009, n. 26279, e Cass., S.U., 18 giugno 2010, n. 14699), che, perciò, al momento dell’introduzione del giudizio di appello (e della sua definizione) doveva ritenersi circoscritto alla suddetta curatela del Fallimento di D.F. F., da una parte, e ai germani P.A. e V., oltre che ai sigg. p.p., F.F., G. C.R. e Fo.En., dall’altra (conseguendo l’irrilevanza del riferimento nella sentenza della Corte aquilana anche al P.M.).

In conclusione, bisogna rilevare che, dopo la costituzione nel giudizio di primo grado, volontariamente eseguita dagli attuali ricorrenti P.A. e P.V. ai sensi dell’art. 300 c.p.c. con comparse del maggio 2000 (in sostituzione della loro madre T.R., avvenuta anteriormente all’emissione della sentenza non definitiva del 6 novembre 2000) e con comparsa del 6 marzo 2001 (in sostituzione di P.M., deceduto il (OMISSIS), intervenuta posteriormente alla pronuncia della suddetta sentenza non definitiva), non era più proponibile, difettandone i relativi presupposti, la distinzione, sul piano processuale, della posizione degli indicati ricorrenti quali eredi di P.M. e quali eredi di T.R. (dovendosi, perciò, considerare la sola spendita di quest’ultima – operata dai predetti ricorrenti – irrilevante ai fini della legittima prosecuzione del processo in appello), dal momento che i medesimi ricorrenti P.A. e P.V. erano individuabili come le parti effettivamente e ritualmente subentrate alle parti attrici originarie del processo, nei cui confronti, perciò, instaurare il contraddittorio in appello (come era, invero, avvenuto, senza alcuna differenziazione con riferimento alla inerente chiamata nel giudizio di seconda istanza), rimanendo superato e precluso (e, quindi, inidoneo a produrre effetti giuridicamente rilevanti) qualsiasi richiamo alle parti originarie dopo l’intervenuta successione nel processo eseguita anteriormente alla notifica dell’atto di appello da parte della menzionata curatela fallimentare.

2. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, siccome soccombenti, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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