Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24329 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo Consiglie – –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2729-2014 proposto da:

(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI TUPINI 113,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RAMELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO SILTI;

– ricorrente –

contro

G.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA IGNAZIO GUIDI 75, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO RIZZO,

che la rappresenta e difende;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

C.V., G.A.M., G.F., R & R

S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6095/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6095/12 pubblicata il 4 dicembre 2012, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio nei confronti di G.F., quale direttore dei lavori nell’esecuzione delle opere appaltate alla R&R srl, in quanto affette da difetti di costruzione.

La Corte d’Appello, premesso che la R&R aveva concluso con il Condominio una transazione avente ad oggetto l’appalto per cui è causa, pur ritenendo provata la negligenza ed imperizia del G. nell’esecuzione dell’incarico professionale ed avendo escluso l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1304 c.c., comma 1, riteneva che il Condominio non avesse assolto all’onere di provare il danno residuo, all’esito della transazione conclusa con l’impresa appaltatrice.

G.G., in qualità di erede di G.F., resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza del potere di conferire la procura in capo all’amministratore, atteso che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, giusto il disposto dell’art. 1131 c.c., comma 1, l’amministratore di condominio, per conferire procura al difensore, al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell’ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall’amministratore medesimo (Cass. n. 10865 del 25.5.2016). Orbene la domanda di risarcimento dei danni, per vizi nell’esecuzione di un appalto conferito dal condominio, rientra certamente nelle attribuzioni dell’amministratore.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1304 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato l’art. 1304 c.c., omettendo di considerare che il creditore aveva espressamente manifestato la volontà che la transazione non si estendesse al condebitore solidale non firmatario.

Il motivo è inammissibile per carenza di decisività, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

La Corte territoriale ha infatti escluso che potesse applicarsi alla fattispecie in esame la disposizione dell’art. 1304 c.c., comma 1. sia avuto riguardo alla natura della transazione conclusa dal condominio con l’impresa appaltatrice, sia in quanto il direttore dei lavori aveva espressamente dichiarato di non volerne approfittare.

Ha però ritenuto che il condominio non aveva provato esistenza ed ammontare del danno.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., censurando la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il condominio non aveva fornito la prova della quota di credito risarcitorio residuata.

Il ricorrente lamenta, da un lato, che la responsabilità del Direttore Lavori era stata accertata con sentenza passata in giudicato e dall’altro la prova del quantum deriva dall’accertamento della espletata Ctu recepita nella sentenza di primo grado.

Il motivo non ha pregio.

Premesso che, avuto riguardo al -giudicato esterno” invocato dal condominio, il ricorrente omette di precisare se, ed in quale fase del processo, ha prodotto la relativa sentenza con la prova del passaggio in giudicato, non risulta la dedotta violazione di legge.

La Corte territoriale ha infatti affermato la responsabilità del direttore dei lavori, ma, con valutazione di merito adeguata e fondata sul contenuto della transazione, e che non risulta specificamente confutata, se non mediante generico rinvio alle risultanze della Ctu, ha affermato che la ricorrente-creditrice non aveva assolto all’onere di provare la sussistenza di un danno residuo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., lamentando cha la Corte territoriale, pur in presenza dell’accertata responsabilità del direttore dei lavori, ha omesso di fra ricorso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c..

Pure tale motivo non ha pregio.

Come già evidenziato la Corte ha affermato che, sulla base del contenuto della transazione, in forza della quale, l’impresa appaltatrice si impegnava al completamento dell’opera ed all’eliminazione dei vizi ed il condominio si riconosceva debitore del prezzo rimanente ha ritenuto con valutazione di merito congrua ed adeguata che fosse interamente venuto meno il pregiudizio, onde non vi era il presupposto per dar luogo a valutazione equitativa che postula comunque che sia provata l’esistenza di danni risarcibili, di cui risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il preciso ammontare(Cass. n. 127/2016). Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame di quello incidentale condizionato.

Il condominio va dunque condannato alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente costituita G.G..

Nulla sulle spese in relazione agli altri intimati non costituiti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di G.G., che liquida in complessivi 3.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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