Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24328 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17228-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

29/01/2014, depositata l’01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Raffaele Trivellini difensore del controricorrente

che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari in accoglimento del ricorso proposto da S.L. ha dichiarato il diritto dell’assicurato al ripristino della pensione di inabilità già in godimento a decorrere dalla revoca del 3.5.2011, condannando l’Istituto al pagamento dei ratei maturati della prestazione con gli interessi legali.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che si duole della violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 e s.m. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 evidenziando che erroneamente la Corte avrebbe omesso di verificare la persistenza successivamente alla revoca della prestazione del requisito reddituale necessario, al pari di quello sanitario, per conseguirne il ripristino omettendo, tra l’altro, di pronunciare sulla specifica eccezione formulata dall’Istituto con riguardo all’anno 2013. Resiste il S. con controricorso e deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e documentazione ex art. 372 c.p.c..

Tanto premesso rammentato che come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare (Cass. n. 7888 del 2011, n. 4254 del 2009, n. 3404 del 2006), nel giudizio che abbia ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti ex lege richiesti, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca, giacchè la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non da luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda.

Conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorchè identico nel contenuto, da quello estinto per revoca.

Tale opzione ermeneutica risulta maggiormente rispettosa della ratio sottesa alle prestazioni assistenziali che, alla stregua dell’art. 38 Cost., induce a preferire soluzioni volte a riconoscere le prestazioni assistenziali solo in presenza di effettivi bisogni, ed a rifuggire da soluzioni suscettibili di creare ingiustificate disparità di trattamento nell’area di quanti dette prestazioni rivendicano, quale quella che finirebbe per crearsi con riferimento ai requisiti per usufruire delle stesse, tra coloro che chiedono per la prima volta dette prestazioni e quanti, invece, avendo di queste già goduto, ne pretendono un perdurante godimento pur in presenza di mutate, e più favorevoli, condizioni reddituali (cfr Cass. n. 7888 del 2011 cit.).

Ciò posto la Corte territoriale ha affermato di aver accertato la sussistenza delle condizioni reddituali necessarie al riconoscimento del beneficio, dando così atto della necessità di procedere a tale verifica anche in sede di ripristino della prestazione ma non ha pronunciato sulla specifica eccezione formulata dall’Istituto con riguardo ai redditi percepiti dall’invalido e dal coniuge nell’anno 2013.

In tal modo la Corte è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per tale profilo il ricorso deve essere accolto, con assorbimento del primo motivo e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di merito che procederà alla verifica per l’anno in questione e sulla base della documentazione acquisita al processo (inammissibile la documentazione allegata alla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cfr in termini Cass. n. 205 del 2015 e tra le altre n. 9682 del 2002), della sussistenza del requisito reddituale tenendo conto, fino al 28 giugno 2013, del reddito percepito dall’invalido e dal coniuge dello stesso, mentre per il periodo successivo, alla luce di quanto disposto dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, comma 5 convertito in L. n. 99 del 2013, prendendo a riferimento il solo reddito dell’invalido.

La Corte del rinvio provvederà poi alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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