Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24328 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6977/2006 proposto da:

A.C., S.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 84/86, presso lo studio

dell’avvocato SOPRANO Pietrina, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BIGOLIN OTELLO;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI GORIZIA, in persona del Dirigente della Direzione

Territorio e Ambiente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GALANTE ROSSELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARMAROLI Renato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2005 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata

il 13/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato Raffaello GIOIOSO con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Otello BIGOLIN, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

quanto segue:

con ricorso depositato il 4.9.2003 A.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Gorizia Distribuzione s.r.l e S.G., quale capo reparto dell’esercizio commerciale ed autore principale dell’illecito contestato, proponevano opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa dalla provincia di Gorizia il 4.8.2003, con la quale era stata loro intimato il pagamento della somma di Euro 710,00 per violazione del D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 6, comma 3, lett. a), essendo stato accertato dalla Guardia di Finanza, in data 23.1.2003, la mancata realizzazione, presso l’esercizio commerciale suddetto, di un idoneo impianto per il ritiro e lo stoccaggio di olio usato;

si costituiva in giudizio la Provincia di Gorizia chiedendo il rigetto del ricorso;

con sentenza 23.5.2005 il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, rigettava il ricorso confermando l’ordinanza impugnata;

rilevava che i precetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. cit., non sono tra loro alternativi, ma vanno tutti riferiti a coloro che esercitano l’attività di rivendita al dettaglio di oli fluidi lubrificanti per motori; il legislatore aveva solo lasciato la possibilità di scegliere in capo al gestore dell’attività di rivendita “quale delle due alternative utilizzare per lo stoccaggio e lo smaltimento degli oli usati: provvedervi in proprio o consentire che vi provveda il Consorzio”.

avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A.C. e S.G. sulla base di tre motivi;

ha resistito con controricorso la Provincia di Gorizia;

Con atto in data 30.9.2011 le parti ed i rispettivi procuratori hanno dichiarato di rinunciare, rispettivamente, al ricorso ed al controricorso con accettazione reciproca e compensazione delle spese processuali.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la rinuncia è stata depositata tempestivamente ed è stata sottoscritta dai rispettivi avvocati, come prescritto dall’art. 390 c.p.c., con reciproche accettazioni; che, pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile in quanto il ricorso risulta proposto prima dell’entrata in vigore di detto decreto), deve essere pronunciata ordinanza di estinzione del processo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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