Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24328 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29698/2011 R.G. proposto da Partenope

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 330,

presso lo studio dell’avv. Maria Assunta Iasevoli, rappresentata e

difesa dall’avv. Gennaro Esposito giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 233/51/11, depositata il 23 settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio

2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 233/51/11 del 23/09/2011 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane avverso la sentenza n. 549/40/09 della CTP di Napoli, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dalla Partenope s.r.l. avverso un avviso di rettifica concernente dazi doganali ed IVA relativi alla bolletta doganale del (OMISSIS);

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti: a) l’avviso di rettifica derivava dal report inviato dall’Ufficio Antifrode della UE (OLAF) di Bruxelles, il quale comunicava all’Agenzia delle Dogane la nullità di tutti i certificati FORM A rilasciati alla società esportatrice CLC Power Solutions sita a (OMISSIS) e la conseguente revoca degli stessi con effetto immediato da parte della competente Autorità malese (MITI); b) l’avviso di rettifica veniva emesso per la accertata diversa origine (cinese anzichè malese) dei prodotti (lampade fluorescenti, CFL-i) importati dalla Partenope s.r.l., con applicazione del trattamento più favorevole conseguente all’accordo tra la UE e la Malesia; c) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata dall’Agenzia delle dogane;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che gli esportatori malesi avevano dichiarato una falsa origine delle lampade fluorescenti e che non poteva essere riconosciuta la buona fede della società contribuente;

2. la Partenope s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi congiuntamente illustrati;

3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la Partenope s.r.l. deduce la nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia e per motivazione assolutamente mancante, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

1.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, costituito dalla violazione del diritto di difesa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

1.2. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.3. in buona sostanza, con i tre motivi, congiuntamente illustrati, la società contribuente si duole di avere specificamente contestato, con l’atto di appello e la memoria illustrativa, la violazione del diritto di difesa, che trova fondamento nel diritto unionale, per non essere stata posta in condizioni di contraddire con l’Agenzia delle dogane prima che fosse adottato l’avviso di rettifica impugnato;

3. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili;

3.1. poichè la sentenza della CTR non affronta in alcun modo la questione sollevata da parte ricorrente, quest’ultima può solo dolersi della omessa pronuncia in relazione alla questione prospettata e, pertanto, l’unica censura che può essere esaminata in questa sede è quella formulata con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

3.2. peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione” (così, da ultimo e fra le tante, Cass. n. 27568 del 21/11/2017);

3.3. nel caso di specie, dalla sentenza della CTR non si evince che la violazione del diritto di difesa sia stata oggetto dei motivi di originario ricorso e la stessa Partenope s.r.l. riferisce che la censura è stata dedotta in appello, ma nulla indica in ordine alla sua tempestiva proposizione nel giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità anche del primo motivo per novità della censura;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato in ragione dell’inammissibilità dei motivi e la Partenope s.r.l. va condannata al pagamento, in favore della Agenzia delle dogane, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto del valore della lite ricompreso nello scaglione da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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