Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24328 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 03/11/2020), n.24328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12832/2019 proposto da:

E.N.K., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Cesarini, (Pec: antonio.cesarini.bergamo.pecavvocati.it) giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

E.N.K., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con cinque mezzi, avverso il decreto del tribunale di Brescia che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla eventuale pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, a proposito della ritenuta non credibilità soggettiva, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., a proposito dell’onere della prova attenuato) è inammissibile;

il richiedente aveva affermato di essere un militante del movimento (OMISSIS) e di temere di essere ucciso o comunque gravemente pregiudicato, in caso di rimpatrio, a causa di detta militanza;

il tribunale ha motivatamente ritenuto non credibile il racconto posto a fondamento della domanda, e ciò implica una valutazione in fatto non censurata sul versante della motivazione, nei limiti in cui un tale tipo di vizio è ancora deducibile in cassazione;

il secondo e il quarto motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8), da esaminare unitariamente, sono egualmente inammissibili;

il ricorrente lamenta che non siano state acquisite informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica nigeriana e che quindi non sia stato riconosciuto il presupposto della condizione di violenza indiscriminata;

per converso è decisivo constatare che il tribunale non ha mancato di svolgere l’indagine all’uopo richiesta, giacchè la condizione suddetta, nella zona di provenienza del richiedente, è stata esclusa proprio in base ai report internazionali;

anche in tal caso si tratta di una valutazione in fatto, motivata e insindacabile in questa sede;

il terzo e il quinto mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del T.U. Imm., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32), essi pure da esaminare unitariamente, sono inammissibili;

ci si duole del mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria in relazione a motivi di salute e di personale vulnerabilità;

sennonchè anche qui è risolutivo osservare che il tribunale, in rapporto al testo della norma in versione anteriore al D.L. n. 113 del 2018, ha conformato la decisione all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 4455-18 e ora anche Cass. Sez. U. n. 2954919), stabilendo che il richiedente gode di buona salute e che la sua situazione non era nel concreto tale da consentire di affermare sussistente l’integrazione sociale; ha escluso invero la condizione di soggettiva vulnerabilità tenuto conto dei legami familiari ancora esistenti nel paese di origine a fronte della inesistenza di strutture di supporto in Italia (al di fuori del centro di accoglienza);

la decisione si basa su una valutazione in fatto, e il ricorso, nell’affermare che non sarebbe stata rettamente considerata la situazione di vulnerabilità, implica, sotto spoglie di censura in iure, una critica (peraltro generica) al risultato della valutazione, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in questa sede; l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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