Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24327 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14523-2015 proposto da:

ROSIMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1961/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di VENEZIA, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Don. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Roberto Masiani difensore della ricorrente che si

riporta ai motivi.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Rosimar srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR del Veneto che ha rigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento notificatogli per la ripresa a tassazione di IRES e IRAP per gli anni 2007 e 2008.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Esaminate le difese espresse dall’Agenzia delle entrate in controricorso, il secondo motivo di ricorso, che va esaminato in via prioritaria, è inammissibile per difetto di autosufficienza e per la novità della questione prospettata, non risultando che il tema relativo all’insussistenza delle ragioni di urgenza alla stregua della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 sia stato proposto nel corso del primo grado del giudizio o in quello di appello, tanto non risultando nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso per cassazione.

Il primo motivo è palesemente infondato.

Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.”.

Orbene, la decisione impugnata non si pone in contrasto con gli enunciati principi di diritto relativi ai tributi diretti.

Ha, infatti, correttamente escluso l’annullamento dell’atto impositivo dedotto in controversia per difetto di contraddittorio endoprocedimentale quanto all’IRPEF e IRAP, vertendosi pacificamente in tema d’indagine “a tavolino”, non sussistendo alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

In relazione al recente intervento delle S.U. le spese vanno compensate.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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