Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24327 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24327 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Roma con ordinanza n. 15656/12 depositata il 26/09/2012 nel
procedimento pendente tra:
CHEN ZHENGXI;
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Data pubblicazione: 29/10/2013

FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato Zhengitxi Chen ha proposto innanzi al
Tribunale di Napoli opposizione avverso la cartella esattoriale n. 097 2011
001415067 000 notificatagli il 7.9.2011 con la quale gli era stato intimato il
pagamento della somma di euro 35.469,22 per contributi a percentuale

2005 e relative sanzioni, deducendo la illegittimità nullità dell’atto per
intervenuto decadenza o per prescrizione.
L’INPS, nel costituirsi, eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice
adito sul rilievo che il ricorrente aveva la residenza in provincia di Roma e,
quindi, la competenza si radicava innanzi al Tribunale di Roma; nel merito,
chiedeva il rigetto dell’opposizione.
L’Equitalia Sud s.p.a. rimaneva contumace.
L’adito giudice si dichiarava incompetente per territorio ritenendo la
competenza del Tribunale di Roma fissando il termine di trenta giorni per
la riassunzione.
Riassunto il giudizio, il Tribunale capitolino, rilevato dagli atti che lo
Zhengxi risiedeva in Guidonia Montecelio rientrante nella circoscrizione
del Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 26 settembre 2012 ha richiesto
d’ufficio il regolamento di competenza.
Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni concordando per
la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli.
Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero.
Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte la controversia
inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo
(come nel caso in esame) rientra nella competenza del Tribunale, in
funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai
sensi dell’art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall’art.
86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo

eccedente il minimale gestione Autonoma, non versati per gli anni 2004 —

comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per
le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la
competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente
creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori
dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al

del 07/11/2011; Sez. L, Ordinanza n. 21317 del 09/11/2004).
Orbene, nel caso in esame è incontestato che il ricorrente, Zhengxi Chen
risiede a Guidonia Montecelio, comune che rientra nel circondario del
Tribunale di Tivoli e, pertanto deve affermarsi la competenza per territorio
del suddetto Tribunale.
P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli. Nulla per le
spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2013.

principio generale di cui al primo comma. (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 23141

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