Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24327 del 16/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo Consiglie – –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3680-2014 proposto da:

A.M., ((OMISSIS)), F.G.B. ((OMISSIS)),

FI.EL.PI.DO. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

COSMELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO MAZZONI;

– ricorrenti –

contro

D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 939/2011 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il

19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con sentenza n. 939/2011 il Tribunale di Nuoro rigettò la domanda proposta da A.M., F.G.B., Fi.El.Pi.Do. di declaratoria di risoluzione di diritto ex art. 1353, ovvero in subordine ex art. 1456 c.c., comma 2, del contratto preliminare di vendita di un fondo di mq. 4550 con condanna della convenuta D.A., promittente venditrice, al rimborso delle spese ed al pagamento del doppio della caparra (per un importo di 70.000 Euro).

Il Tribunale affermava che il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative, che dava diritto ai promittenti acquirenti ad ottenere oltre al rimborso delle spese anche il doppio della caparra era configurato non già quale evento futuro ed incerto, bensì quale causa di risoluzione per inadempimento.

Non poteva inoltre pronunciarsi la risoluzione ex art. 1456 c.c., dovendo escludersi l’imputabilità dell’inadempimento ai promittenti alienanti, atteso che dalla documentazione prodotta risultava che il mancato rilascio delle autorizzazioni derivava dalle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con decreto del 7.9.2006 e dunque successivamente alla stipula del preliminare, concluso il 16.6.2004.

La Corte d’Appello di Cagliari, sez. stacc. di Sassari, ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348 bis del codice di rito, ritenendo che l’impugnazione proposta da A.M., F.G.B., Fi.El.Pi.Do. non avesse ragionevoli probabilità di essere accolta.

Avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 939/2011 hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memorie ex art. 378 c.p.c., A.M., F.G.B., Fi.El.Pi.Do..

D.A. non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 939/2011, rilevabile d’ufficio (Cass. Ss. Uu. 25208/2015) in quanto proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari – sez. staccata di Sassari – RG 54/13 che ha dichiarato inammissibile l’appello degli odierni ricorrenti(Cass. 19177/2016).

Come risulta dalla certificazione della cancelleria della Corte d’Appello, infatti, l’ordinanza impugnata, depositata il 24 giugno 2013, è stata comunicata a tutte le parti costituite nella medesima data.

Da ciò la tardività del ricorso per cassazione in esame, che risulta notificato alle parti intimate nel gennaio 2015.

Considerato che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115, art. 13, comma 1 quater, del sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA