Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24325 del 29/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21948-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, , presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 182/08/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, emessa il 23/2/2015 e depositata il

09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., letta la memoria di parte ricorrente ex art. 378 c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso Irap relativa agli anni di imposta 2007-2010, con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. infondatamente affermato che “l’appellante non offre alcun tipo di prova per dimostrare che la propria attività è stata svolta con modalità diverse da quelle descritte dai giudici di prime cure, pertanto la sentenza è da confermare pienamente”, quando invece il contribuente aveva “dato prova documentale dell’inesistenza dei presupposti dell’imposta de quo”.

2. Con il secondo lamenta altresì la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e (ancora) dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. erroneamente affermato che il contribuente “non ha in alcun modo assolto all’onere della prova, in merito alla dimostrazione del requisito dell’autonoma organizzazione attraverso una valutazione economica distinta per anno d’imposta, nè attraverso le prove documentali. Quindi la sentenza appellata ben individua la attendibilità di quanto sostenuto dall’agenzia”, quando invece detta prova documentale è stata fornita mediante l’allegazione dei Modelli 770, Unico e Studi di Settore dei vari anni in contestazione.

3. Entrambe le censure sono inammissibili, poichè, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, si cela la contestazione della motivazione, ed anzi della stessa valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice d’appello, che peraltro nulla ha a che fare con le regole di ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., correttamente applicate dalla C.T.R. in linea con l’indirizzo nomofilattico per cui “costituisce onere del contribuente dare la prova dell’assenza delle condizioni” che integrano il requisito della autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap (Cass. s.u. n. 9451/16).

5. Il citato arresto nomofilattico si oppone anche alla contestazione della valutazione delle prove offerte, essendosi con esso ribadito che l’accertamento del “requisito della autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. s.u. n. 9451/16), in linea con il consolidato orientamento di questa Corte che esclude di poter procedere ad un nuovo esame del materiale probatorio acquisito agli atti, spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 26860/14, 959/15, 962/15, 14233/15).

6. Del resto, il ricorrente non avrebbe nemmeno potuto proporre una censura motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), trattandosi di giudizio in cui il ricorso in appello è successivo alla data dell’11/9/2012, con conseguente applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5 (cd. doppia conforme). In proposito, le Sezioni Unite hanno stabilito che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della C.T.R., poichè il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, non ha connotazioni di specialità, sicchè il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce solo alle disposizioni sull’appello, volendo preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. s.u. nn. 8053/14 e 8054/14).

7. Per completezza si rileva che, nel merito, la C.T.R. ha affermato che “i dati desunti dalle dichiarazioni e dai documenti prodotti dallo stesso contribuente, corredati dalle informazioni acquisite dall’ufficio, fanno presumere con attendibilità che il contribuente si sia avvalso in concreto di una struttura e di una organizzazione di mezzi che vanno oltre il requisito di minimalità”, in quanto “la funzione del medico professionista veniva svolta nell’ambito della struttura nella quale era compartecipe in linea di fatto e in linea decisionale”, ossia “una associazione definita poliambulatorio, alla quale partecipano altri medici professionisti, associazione dotata di una struttura di mezzi e di persone per offrire servizi sanitari di primo livello”, con la presenza di “tre infermiere professionali delle quali due addette alle cure infermieristiche ed una addetta al servizio di segreteria”.

8. Al riguardo deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “quando l’attività è esercitata dalla società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Cass. s.u. n. 7371/16; conf. Cass. nn. 15317/13, 21669/10, 16781/10).

9. Inoltre le stesse Sezioni Unite, investite proprio della questione “volta a verificare anzitutto la rilevanza ai fini dell’IRAP dello svolgimento in firma associata di un’attività libero-professionale, e poi a scrutinare se, ed in quale misura, incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale in generale ed in quello di medicina di gruppo in particolare” (Cass. sez. 6-5 ord. n. 6330/15), hanno espressamente “escluso che l’attività della medicina di gruppo”, prevista dalla L. n. 883 del 1978, art. 48, comma 4, e disciplinata dagli accordi collettivi nazionali, “sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta”, affermando al tempo stesso che “la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non intera, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo” (Cass. s.u. n. 7291/16; conf. Cass. nn. 10110/10, 1158/12), salvo comunque verificare se “le spese costituenti la quota per il personale di segreteria o infermieristico comune, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lett. d) detto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000” rientrino nell’ambito del “minimo indispensabile” ovvero lo superino.

10. Il ricorso va quindi respinto, ma ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in quanto molti degli arresti nomofilattici richiamati sono intervenuti nel corso del giudizio di legittimità.

11. Sussistono invece i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA