Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24324 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E.M.O.N. s.r.l., (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione pro-tempore, rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to

Procaccini Ernesto del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv.to Iasonna Stefania in Roma, via Riccardo

Grazioli Lante, n. 76;

– ricorrente –

contro

Avv.to C.E., (OMISSIS) Rappresentato e difeso

dall’Avv.to Pecorella Vincenzo del foro di Napoli, in virtù di

procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Silvano Berti in Roma, via

G.B. De Rossi, n. 37;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli 1560/2005

depositata il 20 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

settembre 2011 da Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Rita Scopa (con delega dell’Avv.to Ernesto Procaccini)

per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 giungo 1992 C.E. evocava, dinanzi al Tribunale di Napoli, la società C.E.M.O.N. a r.l. esponendo di avere prestato a favore di quest’ultima, nella sua qualità di avvocato, attività professionale stragiudiziale, specificandola in elenco, per cui aveva maturato il diritto al compenso che aveva calcolato al 60% degli onorari stabiliti in tariffa, per complessive L. 662.994.200, ma nonostante le reiterate richieste, queste non avevano avuto riscontro, pertanto chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento dell’importo di L. 653.994.200 ovvero quello maggiore o minore che sarebbe risultato dall’istruttoria, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, che contestava la pretesa, assumendo che l’attività alla quale si riferiva il C. non era mai stata svolta, essendo stato l’avvocato esclusivamente interpellato in ordine ad alcuni dei rapporti da quest’ultimo indicati in citazione ed avendo lo stesso espresso proprie opinioni assolutamente irrealizzabili (addirittura contrarie all’interesse della convenuta), per cui non avevano avuto seguito i rapporti, il Tribunale adito, espletata istruttoria e rimessa la causa sul ruolo per l’assunzione del giuramento decisorio deferito dalla convenuta all’attore, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la società al pagamento in favore dell’attore di Euro 84.154,81, con interessi legali decorrenti dalla domanda, oltre alle spese processuali.

In virtù di rituale appello interposto dalla C.E.M.O.N. s.r.l., con il quale lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure essendo emerso dall’istruttoria espletata che il professionista non aveva svolto l’attività esposta in citazione, ammesso illegittimamente il giuramento decisorio (disattesa la richiesta di revoca della ordinanza ammissiva), nonchè per erroneità dei calcoli effettuati e per illegittima condanna alle spese processuali, la Corte di Appello di Napoli, nella resistenza dell’appellato, che proponeva appello incidentale per la riforma del capo relativo alla condanna delle spese di lite, rigettava l’appello principale ed in accoglimento di quello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la CEMON alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado liquidati in complessivi Euro 7.911,14, oltre alla condanna delle spese del giudizio di gravame. A sostegno della decisione la Corte territoriale evidenziava che dalle deposizioni dei testi Ma.Se. e Ci.Ti., in particolare da quella del primo, indotto da entrambe le parti, si evinceva che le contestazione fra le parti erano nate proprio in relazione all’entità della parcella e non già per la mancata esecuzione dell’incarico.

Aggiungeva che era rimasta priva di conforto probatorio l’assunto secondo cui le opinioni espresse dal professionista sarebbero state assolutamente irrealizzabili. Inoltre offriva una interpretazione delle bozze relative all’accordo Unda – Cemon, redatte in lingua francese, nel senso che l’attività professionale del C., svoltasi poi ampiamente, aveva preso avvio proprio dell’esame delle bozze predisposte dalla Unda. Continuava affermando che anche dalla documentazione prodotta dall’appellato risultava la fondatezza delle sue pretese: relazione al CdA della Cemon sullo sviluppo degli accordi con la Unda redatta il 23.11.1990 e la lettera inviata dalla Cemon all’avv.to C. il 30.11.1990.

Essendo emersa la fondatezza della domanda attorea, non potevano trovare accoglimento le doglianze della CEMON circa l’illegittima ammissione del giuramento decisorio deferito in via subordinata.

Pure priva di pregio appariva la censura relativa all’errore di calcolo del compenso, avendo la stessa appellante riconosciuto la duplice attività svolta dall’avv. C., per avere esaminato preliminarmente le bozze di accordo predisposte dalla Unda e per avere poi predisposto un contratto “di cessione di licenza di preparazione” che doveva rispondere alle esigenze della CEMON. Del pari quanto al contratto “di licenza di distribuzione” la prova era fornita dalla lettera inviata dalla CEMON al legale il 30.11.1990.

Generica poi era definita la lamentala relativa alla illegittimità della liquidazione delle spese processuali, correttamente effettuata alla luce dell’art. 91 c.p.c. Di converso trovava accoglimento l’appello incidentale per non essere stata la liquidazione osservante della notula allegata al giudizio di primo grado ed avendo contenuto gli importi relativi al di sotto dei minimi previsti.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione la CEMON s.r.l., che risulta articolato su due motivi, al quale ha replicato con controricorso l’Avv.to C..

All’udienza del 15 marzo 2011 questa Corte ha disposto la rinnovazione della comunicazione della data di udienza al controricorrente, in difetto di prova del buon esito dell’attività di cancelleria.

La società ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2230 c.c. e segg., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Più precisamente osserva che la situazione processuale era tale che non confermava in maniera univoca quanto dedotto dal professionista in relazione alla assunta predisposizione da parte dello stesso dei contratti di licenza di distribuzione e di preparazione, nonchè della “convenzione” in questione, che, come evidenziato dalla ricorrente sin dalla sua costituzione, erano stati predisposti in lingua francese ed inviati ad essa dalla società belga. Prosegue la ricorrente che pure privo di fondamento appariva il riferimento del giudice del gravame alle bozze di contratti ed alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, essendo emerso che il professionista aveva solo studiato i contratti proposti da B.. In altri termini, i giudici di merito avrebbero deciso in difetto di una prova, il cui onere gravava sul professionista, della effettiva attività svolta. Inoltre, non poteva farsi riferimento alcuno alla lettera del 30.11.1990, in cui non si faceva alcuna alla avvenuta redazione da parte del C. dei “contratti” in questione.

La società ricorrente – esposte le censure con motivazioni sovrabbondanti, come sopra illustrate – nella sostanza lamenta la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito e ciò è evidente soprattutto allorchè, con la denuncia di incongrua motivazione, sovrappone la propria interpretazione dei rapporti dedotti in giudizio. La corte territoriale, nell’esaminare le rispettive posizioni delle parti, non ha omesso di considerare che proprio dalle deposizioni dei testi, in particolare dalle dichiarazioni di Ma.Se., indotto da entrambe le parti, è emerso che le contestazioni fra le parti erano nate in relazione agli importi pretesi e non già quanto alla esecuzione dell’incarico professionale prestato, per cui ha operato le corrette valutazioni giuridiche sulla base dei fatti desumibili dalle stesse prospettazioni essenziali dell’attore, concludendo che l’attività svolta corrispondeva all’attività pattuita dalle parti, tipica della professione forense, In proposito la corte ha dato rilievo al fatto che la società appellante non abbia dimostrato l’irrealizzabilità delle proposte formulate dal professionista nell’interesse della CEMON s.r.l. relativamente all’accordo con la Unda, precisando che le bozze predisposte da B. per conto della stessa Unda in lingua francese certamente non sarebbero incompatibili con l’attività di consulenza legale, avendo anzi costituito la base per l’avvio dell’attività professionale del C.. D’altro canto a tale ultima attività corrispondevano anche la relazione del Consiglio di amministrazione della CEMON del 23.11.1990, in cui si da conto dello sviluppo degli accordi con la Unda, ed il tenore della lettera inviata al professionista dalla stessa CEMON il 30.11.1990, corrispondenti alle specifiche incombenze svolte e come dall’attore descritte. Tali essendo le linee essenziali dall’impianto argomentativo della sentenza, osserva la corte che la ricorrente, con le censure mosse, non ne ha validamente inficiato la validità, perchè le denunciate carenze probatorie non possono comunque modificare l’essenza preponderante dell’attività espletata, in termini di studio nell’interesse della CEMON dei contratti di licenza di distribuzione e di preparazione da stipulare con la società belga, come riconosciuta sostanzialmente dalla stessa ricorrente nei formulare le censure (v. pagg. 8 e 9 del ricorso ove riferisce che l’avv.to C. ha “solo studiato i contratti proposti da B.” ovvero ha “solo esaminato le predette bozze”), valutata alla luce degli elementi di giudizio sopra indicati. Senza poi sottacere che le doglianze svolte sono del tutto generiche perchè basate sui predetti documenti, quali la relazione del CdA e la lettera, il cui contenuto è solo sommariamente indicato.

Non possono sottovalutarsi, in questa prospettiva, le carenze probatorie indicate dalla corte territoriale con particolare rilievo agli elementi di giudizio invocati dalla ricorrente per affermare la pretesa irrealizzabilità delle opinioni espresse del professionista nello svolgimento dell’attività prestata, atteso che – come rilevato dalla corte di merito – l’affermazione è contraddetta dal tenore della documentazione di cui sopra si è detto, oltre che dalle deposizioni testimoniali prese in considerazione (testi Martella e Cicco, non smentite dalle dichiarazioni del Sa., il quale si è limitato a riferire che le bozze dei contratti di preparazione erano state predisposte dalla Unda e che il C. non prese parte alla fase di conclusione dell’affare con la società belga, circostanze ritenute non incompatibili con l’utile espletamento dell’incarico per quanto suesposto) che appaiono univoche e significative dell’effettiva portata dell’incarico assolto.

Correttamente la corte di merito ha preso in esame anche l’esito del giuramento decisorio reso dall’attore, per essere stato deferito in via subordinata dalla CEMON, che va nel medesimo senso delle prove testimoniali e documentali.

Passando all’esame dei secondo profilo di censura del primo motivo, osserva il collegio che è principio costantemente riaffermato da questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare i merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Per quanto finora esposto la Corte distrettuale in modo logico, congruente con le risultanze acquisite e non contrastante con principi giuridici, ha riconosciuto che le risultanze medesime consentissero di ravvisare il completo assolvimento da parte del C. della prestazione professionale come descritta nell’atto introduttivo del giudizio.

Rispetto a tale lettura complessiva delle acquisizioni istruttorie, la CEMON intende riproporne altra, a suo dire più coerente e persuasiva, ma, come detto, il ricorso di legittimità non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice di appello, in quanto tale incensurabile, ma costituisce solo strumento di controllo della legittimità della base di quel fondamento.

Il motivo è, dunque, integralmente privo di pregio.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2736 c.c. e segg., dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare la ricorrente assume che la corte di merito, in modo del tutto immotivato, avrebbe completamente omesso di considerare la censura relativa all’ammissione del giuramento decisorio da parte del giudice di prime cure, nonostante fosse stato deferito dalla ricorrente in via subordinata – in ipotesi in cui gli elementi acquisiti agli atti non fossero risultati sufficienti a dimostrare l’infondatezza della pretesa dell’avv. C. – e lo aveva ammesso non tenendo conto dell’istanza di revoca formulata, oltre che dell’insussistenza della prova della prestazione professionale.

Occorre in proposito osservare che l’infondatezza del primo motivo relativo alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice del gravame postula che la verifica circa l’ammissibilità del giuramento decisorio sia parimenti priva di pregio presupponendo l’accoglimento della predetta censura, giacchè comporta un apprezzamento del merito della controversia, inammissibile – per quanto sopra esposto – in questa sede (v. Cass. 28 febbraio 2007 n. 4787).

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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