Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24324 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9391/2015 R.G. proposto da:

SO.SI.SE. – Società Italiana Servizi Srl, già IGM Srl,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Vaccaro, con domicilio

eletto presso l’Avv. Antonino Dierna in Roma via S. Tommaso D’Aquino

n. 116, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Riscossione Sicilia Spa, (già SERIT Sicilia Spa), rappresentata e

difesa dall’Avv. Gaetano Mirmina, con domicilio eletto presso l’Avv.

Mario Ferri in Roma via Puccini n. 10, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e

Agenzia delle entrate e del territorio, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 2700/16/14, depositata il 23

settembre 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio

2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– SO.SI.SE. – Società Italiana Servizi Srl, già IGM Srl, impugnava la cartella di pagamento con cui, a seguito di rigetto del ricorso della contribuente da parte della Commissione tributaria provinciale di Siracusa avverso l’avviso di accertamento per Iva e sanzioni per l’anno 2005, era stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 106.010,34;

– il giudice di primo grado rigettava l’impugnazione; la sentenza era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia;

– la contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resistono con controricorso l’agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,art. 2697 c.c., artt. 148,156 e 160 c.p.c. e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la mancanza della relata di notifica sulla copia della cartella di pagamento consegnata al destinatario non determinasse l’inesistenza della notificazione, neppure ritenendosi intervenuta alcuna sanatoria;

– il motivo è infondato;

– occorre premettere che la notifica prodotta dall’agente della riscossione è munita di copia della relata, che la CTR ha escluso sia stata correttamente disconosciuta, sicchè è idonea ad attestare pienamente la regolarità della notifica, attesa, tra l’altro, l’assenza di censure da parte del ricorrente sulla specifica questione;

– ne deriva che trova applicazione il principio, affermato da questa Corte, secondo il quale “in tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta nè l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità” (Cass. n. 11134 del 05/05/2017; Cass. n. 12750 del 23/05/2018);

– va peraltro esclusa la configurabilità della dedotta inesistenza, riscontrabile, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” “come tale sanabile, con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo” (Sez. U, n. 14916 del 20/07/2016; v. anche, in termini specifici, Cass. n. 21865 del 28/10/2016, che ha ritenuto nulla e, pertanto, successivamente sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso la residenza del socio accomandatario invece che presso la sede legale della società ritenuto la mera nullità; v. da ultimo Cass. n. 6678 del 15/03/2017);

– correttamente, dunque, la CTR ha ritenuto sanata ogni eventuale irregolarità;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4: la contribuente lamenta, in sostanza, di essere stata onerata dalla CTR della prova della eccepita mancata sottoscrizione del ruolo, spettante invece all’agente della riscossione;

– il motivo è infondato, dovendosi richiamare il principio, cui non v’è motivo di discostarsi, secondo il quale, in tema di ruolo esattoriale, spetta al contribuente che “lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità” (Cass. n. 26546 del 21/12/2016; Cass. n. 12243 del 18/05/2018);

– il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame su un fatto decisivo: la contribuente lamenta che la CTR abbia omesso di considerare, in relazione alla contestata illegittima determinazione dell’importo iscritto a ruolo, che la cartella, emessa per tributi e sanzioni derivanti dalla sentenza della CTP di reiezione del ricorso, era stata notificata dopo l’intervenuta sospensione con riguardo alle sanzioni da parte della Commissione tributaria regionale, innanzi alla quale era stata impugnata la sfavorevole decisione di primo grado;

– il quarto denuncia, sul medesimo profilo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 1;

– il terzo motivo è inammissibile: la CTR non ha affatto omesso di considerare la dedotta circostanza ma, semplicemente, ha ritenuto la stessa irrilevante per esser stata “la pretesa tributaria… confermata più di recente con la sentenza di questa Commissione…”, sicchè non ricorrono i presupposti e le condizioni per la configurabilità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella nuova formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012 (Sez. U, n. 8053 del 2014);

– il quarto motivo è parimenti inammissibile, atteso che il ricorrente da un lato ancora la dedotta illegittimità della cartella alla data della notificazione della stessa, mentre, in ipotesi, occorre fare riferimento, quale momento rilevante, all’iscrizione a ruolo operata in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 (indicazione, invece, in alcun modo specificata nel ricorso), mentre, dall’altro, non coglie la ratio della decisione, che ha ritenuto la dedotta illegittimità definitivamente superata attesa la compiuta conferma della pretesa tributaria;

– il quinto motivo, infine, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per aver la CTR liquidato le spese del giudizio d’appello in maniera difforme da quanto previsto dal D.M. n. 55 del 2014;

– il motivo è inammissibile perchè assolutamente generico, non avendo il ricorrente in alcun modo specificato quali siano i termini delle eventuali difformità lamentate;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese a favore di Riscossione Sicilia Spa, che liquida in Euro 5.600,00, oltre 15% e accessori di legge, ed a favore dell’Agenzia delle entrate e del territorio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA