Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24323 del 29/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15421/2013 proposto da:
S.F., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LEONE
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 150/43/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, emessa il 06/11/2012 e depositata il
21/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva dell’anno di imposta 2006, con un primo motivo di ricorso – rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3” – il contribuente lamenta la mancata considerazione, da parte della C.T.R., degli sconti d’uso, ai fini della determinazione del valore normale dei beni e dei prezzi praticati.
2. Con il secondo, rubricato “art. 360 c.p.c.. comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), deduce analogo vizio circa l’esistenza delle “vendite (o saldi) di fine stagione”.
3. Le medesime censure vengono prospettate – nella duplice versione ante e post riforma (D.L. n. 83 del 2012, art. 54) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – con i motivi 3) e 3bis) – con riguardo agli “sconti d’uso” – nonchè 4) e 4bis), in riferimento alle vendite di fine stagione.
4. I primi due motivi sono inammissibili poichè non individuano l’errore in diritto dei giudici d’appello ma segnalano l’omessa considerazione di circostanze di fatto; inammissibili sono anche il terzo ed il quarto motivo, poichè – trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012 – la censura motivazionale non doveva seguire il paradigma della “omessa motivazione” di cui alla precedente stesura dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), inapplicabile ratione temporis.
5. Quanto ai motivi 3-bis e 4-bis, il Collegio ritiene infondata la censura di omesso esame delle circostanze di fatto relative agli “sconti d’uso” cd alle “vendite o saldi di fine stagione” (valutati dalla C.T.P. di Milano ai fini della riduzione della percentuale di ricarico praticata dall’Ufficio, anche in considerazione della concorrenza di un vicino centro commerciale), per averne la C.T.R. in realtà tenuto conto nel riferimento ai “periodi di vendita per liquidazione della merce”, sul cui svolgimento ha ritenuto peraltro che il contribuente “non ha fornito prova documentale”, sottolineando peraltro che l’Ufficio non aveva riscontrato “variazioni significative (tipologia di merce, valore di acquisti e vendite, periodi di liquidazione o vendita promozionale, ubicazione dei punti vendita e tipologia della clientela) rispetto alle annalità precedenti”.
6. Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed al raddoppio del contributo unificato, sussistendone i presupposti di legge
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
li sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016