Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24323 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VIXUS ITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALIFE 18,

presso lo studio dell’avvocato MAGGIORE PIETRO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MONTEBELLO CARMINE, BERNASCONI GAETANO;

– ricorrente –

contro

TECNOTTICA DI ELIO ORIGLI & C SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore O.B. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FURITANO CECILIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FURITANO ANGELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 551/2005 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 31/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 19 marzo 2001, la società Vixus Italia srl., conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Chieti, la società Tecnottica di Elio Orioli e C. sas. per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di L. 4.066.020, a saldo di tre fatture da quest’ultima non pagate. La società attrice iscriveva la causa a ruolo, nonostante la Tecnottica, con nota del 20 marzo 2001, diffidava la società attrice a non proseguire l’azione intrapresa, dato che aveva provveduto da oltre un anno al pagamento delle tre fatture contestate.

Alla prima udienza, la società attrice chiedeva ed otteneva dichiarazione di contumacia della società convenuta. La società Tecnottica si costituiva in giudizio in data 6 giugno 2001, mediante deposito, in cancelleria, della comparsa di costituzione e di risposta.

Il Giudice di Pace di Chieti, con sentenza n. 358 del 2001, accoglieva la domanda della società Vixus Italia.

Avverso tale sentenza proponeva appello, davanti al Tribunale di Chieti, la società Tecnottica deducendo di essersi regolarmente costituita nel giudizio di primo grado e di aver regolarmente pagato il debito per cui era causa.

Si costituiva la società Vixus Italia srl., chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 551 del 2005, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello e rigettava le domande avanzate dalla Vixus Italia srl, con l’originario atto di citazione del 19 marzo 2001. Secondo il Tribunale di Chieti considerati documentazione in atti e lo svolgimento del giudizio di primo grado, la sentenza del Giudice di Pace, (laddove dichiarava la contumacia della Tecnottica ed ometteva di valutare la documentazione prodotta dalla Tecnottica), era del tutto errata. Piuttosto, osservava il Giudice di appello, dall’esame della documentazione di cui si è detto (prodotta dalla Tecnottica) risultava che la domanda proposta dalla società Vixus Italia era infondata perchè da quella stessa documentazione risultava che l’odierna appellante aveva, con certezza assoluta, adempiuto le proprie obbligazioni.

La Cassazione della sentenza n. 551 del 200fy del Tribunale di Chieti è stata chiesta dalla società Vixus Italia srl., con ricorso affidato a due motivi. La Tecnottica ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo la società Vixus Italia srl. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti (ex art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, il Tribunale di Chieti avrebbe errato nell’aver ritenuto che la società resistente, rimettendo gli importi delle forniture nelle mani dell’agente di zona, avesse adempiuto correttamente le obbligazioni dedotte in giudizio.

Epperò, sostiene la ricorrente, l’agente di zona non è mai stato autorizzato, dalla società Vixus, originaria attrice, ad incassare somme. Un eventuale adempimento, nelle mani dell’agente di zona, sarebbe un adempimento nelle mani di un creditore apparente che può liberare il debitore se, ai sensi dell’art. 1189 cod. civ., prova di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente. Nella fattispecie, la società resistente, sulla quale incombeva l’onere della prova di cui sopra, non ha mai fornito elementi probatori (copia dei precedenti pagamenti effettuati nelle mani degli agenti di zona, autorizzazioni della società a rimettere gli importi delle forniture direttamente ai precitati agenti) suffraganti la propria tesi difensiva circa i regolari pagamenti delle forniture a mano degli agenti della società ricorrente. Essa, pertanto, non può invocare, in proprio favore, gli effetti liberatori di cui all’art. 1189 cod. civ. (adempimento nelle mani del creditore apparente).

1.1.= la censura non è fondata e non può essere accolta perchè la sentenza impugnata non presenta i vizi lamentati, ovvero, nessuno dei vizi indicati dall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Piuttosto essa indica, in modo adeguato e con chiarezza, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

Nell’ipotesi di specie, il Tribunale di Chieti ha ritenuto- – con giudizio di merito che privo di vizi logici, non è sindacabile dal giudice di legittimità -che la documentazione prodotta dalla Tecnottica – erroneamente non esaminata dal giudice di primo grado- evidenziava con assoluta certezza l’adempimento delle obbligazioni oggetto del giudizio da parte della stessa società Tecnottica.

Al riguardo, il Tribunale aveva avuto modo di precisare che non meritava accoglimento la doglianza della Vixus secondo cui il proprio agente, sig. D.F., incassava i corrispettivi dovuti solo in alcuni casi e previa autorizzazione, quando, invece, la documentazione esaminata chiariva che la Tecnottica aveva sempre rimesso gli importi a mano degli agenti dell’attuale ricorrente, e che quest’ultima non aveva mai mosso alcuna contestazione a tale modalità di pagamento.

1.2.a.=A ben vedere, sia che si ritenga che l’agente della Vixus fosse autorizzato all’incasso, sia che si voglia identificare un adempimento nelle mani di un creditore apparente, in entrambe le ipotesi l’adempimento effettuato dalla Tecnottica presenta gli estremi di un adempimento liberatorio, perchè: nel primo caso, l’adempimento nelle mani dell’agente sarebbe come avvenuto nelle mani della Vixus, essendo l’agente dotato di poteri rappresentativi (questi sarebbero manifestati da un comportamento concludente della Vixus, dato che essa non aveva mai contestato i precedenti versamenti effettuati dalla Tecnottica nelle mani del proprio agente); nel secondo caso, l’adempimento della Tecnottica integrerebbe gli estremi di un adempimento nelle mani di un creditore apparente effettuato in buona fede, perchè le circostanze univoche (la qualità di agente, precedenti versamenti effettuati nella mani dello stesso agente, non contestazione di tale modalità di adempimento da parte della Vixus) non potevano lasciare dubbi nel debitore della legittimità dell’agente a ricevere un adempimento liberatorio.

1.2.b.= D’altra parte, entrambe le ipotesi andrebbero ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 1189 cod. civ. L’art. 1189 cod. civ., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di ratio, (come riconosce dottrina e giurisprudenza anche di questa Corte: vedi sent. n. 17484 del 2007), oltre che all’ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente, anche a quella in cui il pagamento venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, ove quest’ultimo abbia determinato o concorso a determinare l’errore del solvens. Condizione per l’applicabilità della citata disposizione codicistica è che l’apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall’accipiens e ripetutamente consentiti, sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell’accipiens di ricevere il pagamento.

1.2.c.= Va, altresì, osservato che incombe sul creditore l’onere di provare che il debitore non ignorasse la reale situazione, ovvero, che l’affidamento di quest’ultimo fosse determinato da colpa. E’, altresì, onere dello stesso creditore, nel caso in cui il medesimo controdeduca che il pagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l’esistenza di quest’ultimo.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 171 c.p.c. e dell’art. 50 disp. att. c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

Secondo la ricorrente, avrebbe errato il Tribunale di Chieti nell’aver ritenuto che il Giudice di Pace avesse erroneamente dichiarata la contumacia della società resistente con consequenziale omessa valutazione dei documenti prodotti dalla stessa a mezzo del proprio procuratore. Specifica la ricorrente che la Tecnottica si è costituita il 6 giugno 2001 e, cioè, successivamente alla prima udienza nella quale il Giudice di Pace ha dichiarato con ordinanza la contumacia dell’odierna resistente. E di più, successivamente all’udienza del 20 settembre 2001 nessuno compariva per la società Tecnottica, nè per richiedere la revoca della dichiarata contumacia, nè per sollecitare qualsiasi altro atto istruttorio.

Conseguentemente, sempre secondo la ricorrente – appare del tutto regolare l’iter procedurale seguito dal giudice di primo grado nella valutazione della singolare posizione processuale adottata dalla società resistente; e resta, inoltre, incomprensibile come il Giudice di Appello abbia potuto persino condannarla al pagamento delle spese processuali a favore di una parte rimasta contumace in 1 grado.

1.2.1.= La censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta perchè in virtù dell’art. 311 c.p.c. e, dunque, ai sensi dell’art. 293 c.p.c., la parte dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel caso in esame, la società, odierna resistente, si è costituita in giudizio – come riconosce la stessa società attuale ricorrente mediante il deposito in cancelleria della comparsa di costituzione e di risposta, dopo la prima udienza, ma prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni alla quale il Giudice di Pace aveva rinviato la causa.

2. La = Come ha avuto modo di affermare questa Corte, in altra occasione (sent. 3363 del 1998): “La costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga con il rispetto del termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione, può legittimamente aver luogo in qualsiasi momento del procedimento fino a quando la causa non sia rimessa al collegio, come si desume dal combinato disposto degli artt. 166 e 293 cod. proc. civ., con conseguente preclusione alla costituzione del contumace in un momento successivo, attese le inderogabili esigenze di coordinamento tra l’attività difensiva delle parti e l’esercizio della funzione decisoria”.

2.2.= Non coglie nel segno neppure la censura relativa al regolamento delle spese processuali relative al primo grado del giudizio, effettuato dal Giudice di Appello, non solo perchè la società attuale resistente aveva in primo grado provveduto a costituirsi in giudizio e, dunque, ad espletare una propria attività difensiva, ma anche perchè legittimamente il Giudice di Appello è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese relative al primo grado del giudizio alla stregua dell’esito complessivo della lite.

2.2.a.= Come è affermazione in dottrina, ma soprattutto nella giurisprudenza, anche di questa Corte (vedi ex multis sent. n. 26985 del 22/12/2009) “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, così come verranno liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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