Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24323 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13321-2013 proposto da:

B.G., (OMISSIS), C.P., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA LAMPIASI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERNANDO GABETTA;

– ricorrenti –

contro

METTICASA S.a.s. di M.S., c.f. (OMISSIS) in persona del socio

accomandatario nonchè legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA CARLO POMA;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3718/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e per l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ANDREA LAMPIASI, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato PAOLO PANARITI, difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale ed il rigetto del ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Metticasa s.a.s. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di B.G. e C.P., quale corrispettivo della mediazione posta in essere dalla società per la vendita di un immobile di proprietà dei due coniugi.

I coniugi hanno proposto opposizione, affermando di non essere tenuti al pagamento del corrispettivo e chiedendo al giudice, in via principale, di dichiarare la nullità o annullabilità del contratto di mediazione ovvero, in subordine, di pronunciare la risoluzione del medesimo per mancato o non corretto adempimento e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo; in ulteriore subordine di accertare e dichiarare la non conformità rispetto all’incarico di mediazione della proposta d’acquisto di P.G. formulata in data 23 febbraio 2004 e dichiarare l’inefficacia delle successive precisazioni.

Il Tribunale di Pavia, ritenuto che entro la scadenza del mandato non fu comunicata alcuna proposta conforme alle richieste dei venditori, ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo.

2. La sentenza è stata impugnata dalla società Metticasa. La Corte d’appello di Milano – con sentenza depositata il 21 novembre 2012 – ha accolto l’impugnazione, respingendo così l’opposizione proposta dai coniugi B..

3. I B. hanno presentato ricorso in cassazione, fondato su quattro motivi.

La società Metticasa ha proposto controricorso e ricorso incidentale, basato su un motivo.

Sia i coniugi B. che la società Metticasa hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366 E 1375 c.c.” e “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.

La censura è priva di fondamento. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, nel ritenere la richiesta dei ricorrenti di modificare uno degli elementi del contratto (il prezzo) al di fuori dell’accordo negoziale, abbia fornito una motivazione apparente, omettendo “ogni disanima logico-giuridica” di argomenti quali le ragioni dei ricorrenti e il contesto temporale in cui la richiesta fu avanzata, così non denunciando in realtà violazioni di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la ricostruzione in fatto posta in essere dalla Corte d’appello.

2. Con il secondo motivo i coniugi B. fanno valere la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1362 e 1363 c.c.” e “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5.

La censura è priva di fondamento. I ricorrenti rimproverano alla Corte di aver ritenuto conformi all’incarico di mediazione le modalità di pagamento del prezzo presenti nella proposta a firma di P.G., avendo dato prevalenza alla precisazione, vergata a mano, secondo la quale l’importo si sarebbe dovuto versare “quale saldo, al rogito di trasferimento della proprietà”, non quindi alla data del 10 agosto 2004, ma al momento della stipulazione dell’atto notarile di compravendita, così ponendo in essere “una palese falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363”. Tale falsa applicazione non è ravvisabile: la Corte ha infatti interpretato complessivamente la clausola concernente il prezzo, presente nella proposta di acquisto, dando prevalenza, con argomentazioni plausibili, alla lettera di una parte di essa.

3. Il terzo motivo dei ricorrenti principali denuncia ancora la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 c.c.” e “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, rimproverando questa volta alla Corte d’appello di aver ritenuto rilevante la successiva lettera dell’autore della proposta d’acquisto, in cui questi confermava che il saldo del prezzo sarebbe avvenuto entro e non oltre la stipula del rogito notarile. Trattandosi di un atto unilaterale recettizio affermano i ricorrenti – non potrebbe valere il criterio del comportamento complessivo delle parti anche posteriore all’atto stesso.

La censura è infondata, dato che il riferimento della Corte appello alla missiva dell’autore della proposta di acquisto è una mera considerazione aggiuntiva (“quand’anche fosse residuato un dubbio”) rispetto all’ermeneutica della clausola relativa al prezzo operata dal giudice di merito (“è chiaro che secondo una lettura basata sulla portata complessiva dell’atto”).

4. Il quarto motivo (erroneamente indicato come quinto) lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 184 e 115 c.p.c. e “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. La Corte d’appello “con motivazione incongrua e illogica” si sarebbe da un lato limitata a ritenere la data del 10 agosto 2004 priva di giustificazione e avulsa dalle rimanenti pattuizioni contrattuali e dall’altro non avrebbe motivato la mancata ammissione della prova testimoniale, richiesta dai ricorrenti, sulla circostanza di fatto che il proponente alla data del 10 agosto 2004 avrebbe ottenuto lo svincolo di somme da investimenti finanziari.

La censura è inammissibile laddove lamenta vizi della motivazione del provvedimento impugnato ed è comunque infondata in quanto il capitolo di prova aveva ad oggetto circostanze di fatto sicuramente non determinanti ai fini della decisione.

5. Il ricorso incidentale della società Metticasa si fonda su un unico motivo che denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione delle somme – 5.120 Euro – versate in adempimento della sentenza di primo grado.

Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha sì condannato i coniugi B. a rimborsare a Metticasa le spese sostenute in relazione ai due gradi di giudizio, ma nulla ha disposto circa la domanda di restituzione della somma corrisposta, sulla base della sentenza del Tribunale di Pavia, da Metticasa a titolo di spese del giudizio di opposizione di primo grado, domanda di restituzione formulata nell’atto di appello.

6. Il ricorso principale viene rigettato; viene accolto quello incidentale. La sentenza impugnata viene cassata nella parte in cui omette di pronunciarsi sulla domanda di Metticasa volta a ottenere la restituzione di quanto corrisposto in ottemperanza di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e l’invia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano affinchè si pronunci sulla domanda omessa e provveda anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale; cassa la sentenza impugnata per la parte in cui omette di pronunciare sulla domanda di restituzione della società Metticasa e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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