Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24323 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18564/2013 R.G. proposto da:

Riscossione Sicilia Spa (già SERIT Sicilia Spa), rappresentata e

difesa dall’Avv. Gaetano Mirmina, con domicilio eletto presso l’Avv.

Mario Ferri in Roma via Puccini n. 10, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SO.SI.SE. – Società Italiana Servizi Srl, già IGM Srl,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Vaccaro, con domicilio

eletto presso l’Avv. Antonino Dierna in Roma via S. Tommaso D’Aquino

n. 116, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 217/16/13, depositata il 4

giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio

2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Letta le memorie depositate dall’Avv. Gaetano Mirmina per la

ricorrente e dall’Avv. Giuseppe Vaccaro per la contribuente.

Fatto

RILEVATO

Che:

– SO.SI.SE. – Società Italiana Servizi Srl, già IGM Srl, impugnava l’avviso di intimazione notificato dalla Serit Sicilia Spa per il pagamento della somma di Euro 64.095,69 per tributi dovuti, deducendo l’omessa notifica della pregressa cartella di pagamento, asseritamente notificata il 5.11.2008, nonchè l’omessa indicazione del ruolo, del responsabile del procedimento, del termine e dell’autorità cui proporre ricorso e difetto di motivazione;

– l’impugnazione, respinta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, era accolta dal giudice d’appello, che riteneva non provata l’avvenuta notifica della cartella, attesa l’avvenuta produzione della sola copia della relata, disconosciuta dalla contribuente;

– Riscossione Sicilia Spa ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso; entrambe le parti hanno altresì depositato memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18,D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 23e 43, anche in relazione al D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, conv. nella L. n. 30 del 1997: la CTR, in particolare, non ha considerato che la copia della relazione di notifica della cartella (in uno con la copia dell’estratto di ruolo) in quanto certificata dall’agente della riscossione costituiva piena prova della regolarità della notifica;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c.;

– il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la non applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22: la cartella, prodotta in unico originale, ha lo stesso contenuto dell’estratto di ruolo, prodotto in copia conforme nel giudizio, sicchè la CTR ha errato nel ritenere l’assenza dell’atto nel suo contenuto;

– il primo motivo, in disparte le ragioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza (non avendo la parte in alcun modo riprodotto l’estratto di ruolo e la correlata certificazione di conformità), è infondato;

– la ricorrente sul punto si è infatti limitata ad invocare il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, che, a suo dire, consentirebbe all’agente della riscossione di certificare, ai fini della procedura, la conformità di atti e documenti presenti nei propri archivi e riprodotti tramite strumenti informatici;

– tale norma, comunque, non pare assumere rilievo nella fattispecie in giudizio atteso che la sentenza impugnata nega, in realtà, che la certificazione apposta dall’agente della riscossione sulle copie delle relazioni di notificazione possa ritenersi riferibile agli originali (cartacei) dei relativi documenti, come sarebbe stato necessario, ai sensi della disposizione in questione (“non avendo il concessionario prodotto (…) l’originale della relazione di notifica, è rimasta (..) non dimostrata l’avvenuta regolare notifica”);

– il secondo motivo è fondato;

– vanno preliminarmente ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c.;

– in particolare “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013; Cass. n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale”; v. anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione);

– inoltre, quanto agli effetti, si è ripetutamente affermato che “il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c. c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (v. Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015, la quale espressamente afferma che il giudice “non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia”; da ultimo v. anche Cass. n. 23902 del 11/10/2017 con riferimento ad una fattispecie omogenea a quella in esame);

– orbene, i suddetti principi non sono stati correttamente applicati dal giudice di merito;

– ed infatti la valutazione della conformità delle copie fotostatiche agli originali dei documenti riprodotti – in mancanza di certificazione di conformità proveniente da pubblico ufficiale – va compiuta in concreto dal giudice, prendendo in considerazione gli specifici elementi di difformità oggetto della contestazione, eventualmente sulla base degli elementi istruttori disponibili, ed utilizzando anche elementi presuntivi;

– nella specie, invece, la CTR si è limitata ad affermare che “il concessionario non aveva prodotto l’atto prodromico a quello impugnato, nè l’originale della relazione di notifica”, per cui è rimasto “non conosciuto e non dimostrata l’avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento”, precisando altresì che “la mancata produzione della cartella di pagamento da parte dell’esattore non consente di verificare la rispondenza tra il contenuto della pretesa tributaria di cui all’intimazione di pagamento e il contenuto della cartella di pagamento”;

– con riguardo a quest’ultimo punto, invero, si deve ribadire che la relata di notificazione della cartella di pagamento, in base ai modelli ministeriali approvati, riporta il numero della cartella stessa (onde, secondo quanto già affermato da questa Corte, “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”: v. Cass. n. 24235 del 27/11/2015);

– tanto premesso, appare evidente che il giudice regionale ha omesso del tutto la valutazione dell’oggetto specifico del disconoscimento e soprattutto l’accertamento in concreto – in base agli elementi istruttori disponibili ed alle presunzioni, nella specie applicabili – della conformità o meno agli originali delle copie prodotte delle relate, limitandosi, in sostanza, a rimarcare la mancata produzione dell’originale e l’avvenuto disconoscimento della copia e, dunque, esclusivamente sulla base di quello che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 2719 c.c.; ma proprio tale mancanza e l’avvenuto disconoscimento avrebbero, in realtà, imposto di procedere all’accertamento in concreto di tale conformità, secondo l’interpretazione fornita da questa Corte e sopra illustrata, così incorrendo nella falsa applicazione della disposizione stessa;

– il terzo motivo resta assorbito;

– la sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente, in diversa composizione, che procederà all’accertamento della conformità all’originale della copia prodotta della relata di notifica della cartella di pagamento, valutando in concreto la sussistenza delle specifiche difformità dedotte dall’opponente sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva, tra i quali va pure considerata, attribuendogli il giusto rilievo, l’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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