Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24322 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. I, 09/09/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 09/09/2021), n.24322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8714/2019 proposto da:

O.C., (alias C.), elettivamente domiciliato in

Padova, via Ugo Foscolo n. 13, presso lo studio dall’avv.ssa

Elisabetta COSTA, del foro di Padova, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del

giudizio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione

internazionale di Verona – Sezione di Vicenza, elettivamente

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 22/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto n. 622/2019 depositato in data 22 gennaio 2019, ha rigettato il ricorso di O.C. (detto C.), cittadino (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), contro il provvedimento della competente Commissione territoriale, di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

1.1. Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), il giudice del merito ha ritenuto che il racconto del richiedente (che aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese perché minacciato di morte da un cliente dopo averlo denunciato alla polizia quale autore di un omicidio) fosse generico, contraddittorio e del tutto illogico. Ha aggiunto che, a prescindere dalla sua credibilità, la vicenda narrata non integrava i presupposti per la concessione delle tutele invocate.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. C il tribunale ha rilevato che, sulla base di ciò che è riportato dal rapporto EASO del giugno 2017, l'(OMISSIS) non sta vivendo una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno.

Quanto, infine, alla protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato specifici profili di sua vulnerabilità, atteso che i pur documentati suoi problemi di salute non apparivano di tale gravità da non consentire il suo ritorno in patria e che il brevissimo rapporto di lavoro a chiamata da lui intrattenuto in Italia non era idoneo a dimostrare la sua integrazione nel nostro territorio.

1.2. Avverso questo provvedimento O.C. ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione.

1.3. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione tardiva, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione del ricorso.

1.4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380-bis1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

2. Con l’unico motivo di ricorso O. deduce la “mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria” in quanto il tribunale non sarebbe “sceso nel dettaglio della sua vicenda personale” e non avrebbe assolto al proprio onere di cooperazione istruttoria, nonostante l’accuratezza del suo racconto.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre ad essere illustrato in termini del tutto generali ed astratti, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, non si confronta con la motivazione sulla base della quale il tribunale ha rigettato le domande.

Poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese, non v’e’ luogo a provvedere in merito alle spese del giudizio.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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