Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24322 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 03/11/2020), n.24322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23173/2018 proposto da:

A.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Carla Panizzi,

elettivamente domiciliato in Roma, via Val d’Ossola n. 116, presso

lo studio dell’avv. Marco Fedeli;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PORDENONE, in persona del Prefetto p.t., rappresentato

e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE DI PORDENONE n. 5/18,

depositato il 25 gennaio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/9/2020 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI;

udito il difensore del ricorrente, Avv. Carla Panizzi e, per

l’Avvocatura dello Stato, l’Avv. Ilia Massarelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 5/18, depositato in data 25.1.2018 nella controversia iscritta al RGN 2/2018 (Procedimenti sommari) e non notificato, il Giudice di Pace di Pordenone rigettava il ricorso proposto da A.P., in opposizione del decreto di espulsione emesso il 12.12.2017 nei suoi confronti dalla Prefettura di Pordenone.

In particolare, il ricorrente, cittadino del Ghana, rende noto di aver richiesto il permesso di soggiorno in Italia e di essere stato destinatario di un provvedimento di espulsione per difetto di tale titolo, nonostante la convivenza con il padre cittadino italiano, condizione giuridicamente rilevante ai fini della inespellibilità.

Avverso la decisione il richiedente ha notificato in data 25.7.2018 ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e la Prefettura di Pordenone ha resistito con controricorso.

– Con ordinanza interlocutoria depositata l’11.12.2019, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il richiedente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 e art. 13, avendo il Giudice di Pace confermato l’espulsione nonostante lo straniero avesse documentato in giudizio la sussistenza della convivenza con il padre, cittadino italiano, condizione giuridicamente rilevante ai fini della inespellibilità, disposta in violazione delle previsioni di legge citate.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, recita: “Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti: (…) c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. L’art. 13, comma 1 del medesimo decreto fa in ogni caso salvo il caso in cui l’espulsione amministrativa sia necessaria “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, ma l’eccezione non pare attagliarsi alla fattispecie, in cui il titolo del decreto di espulsione emesso in data 12 dicembre 2017 impugnato avanti al Giudice di Pace è costituito del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza permesso di soggiorno.

Il Giudice di Pace è consapevole del fatto che al momento del decreto di espulsione impugnato il ricorrente coabitava con il padre, cittadino italiano, ma, nondimeno, ha ritenuto non ricorresse la causa ostativa all’espulsione, in quanto egli è stato “oggetto di decreti di espulsione prima di iniziare a convivere con il padre, infatti come riporta il decreto di espulsione “il divieto di espulsione non è applicabile allorchè lo straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana sia già destinatario di un provvedimento espulsivo che gli sia stato, altresì, debitamente notificato”.

Il Collegio osserva che, nel presente giudizio, ad essere impugnata è la sola espulsione del 12 dicembre 2017 e non uno o più precedenti provvedimenti espulsivi – non esattamente precisati – cui fa cenno il Giudice di Pace e che avrebbero attinto il ricorrente anteriormente. E’ pacifico che è il solo provvedimento di espulsione del 12 dicembre 2017 ad essere oggetto di sindacato davanti all’autorità giudiziaria e a delimitare la materia del contendere, ed è in relazione a questo titolo di espulsione che deve verificarsi se sussistano cause ostative.

Non pare pertinente neppure il richiamo all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11582 del 10/7/2012, contenuto nel provvedimento espulsivo e obliterato dal giudice del merito per avallare l’operato dell’Amministrazione come apparentemente conforme alla giurisprudenza della Corte. Tale ordinanza infatti così ricostruisce la fattispecie decisa in quel caso: “Il Giudice di pace (…) ha respinto il ricorso del Sig. (…), avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il 2 settembre 2010 ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a) e b), osservando che il matrimonio contratto dal ricorrente con una cittadina italiana dopo essere stato espulso (e aver ottemperato all’ordine di allontanamento del Questore) non incideva sulla validità o efficacia dell’espulsione stessa”.

Quell’ordinanza si riferiva dunque ad un caso – diverso dal presente – in cui la coabitazione era stata instaurata successivamente al provvedimento espulsivo impugnato, e non ha motivato, come erroneamente ritiene il Giudice di Pace, facendo valere diversi e anteriori provvedimenti espulsivi non impugnati in quella sede al fine di negare rilevanza alla coabitazione con un cittadino italiano instaurata successivamente agli stessi, bensì anteriormente all’espulsione impugnata.

Ulteriore conferma dell’eccentricità del presente caso rispetto a quello deciso dalla decisione richiamata dal giudice del merito, è data dal fatto che anche i due precedenti citati nel corpo della motivazione dell’ordinanza della Corte n. 11582 del 10/7/2012 quali precedenti cui dichiara di conformarsi, ossia Cass. nn. 15753/2006 e 16208/2006, si riferiscono a loro volta ad una coabitazione successiva al titolo di espulsione impugnato, e chiariscono definitivamente che la causa ostativa “presuppone che il provvedimento espulsivo non sia stato emesso” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16208 del 17/07/2006). Da quanto sopra discende l’illegittimità del decreto impugnato e l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con cui il ricorrente censura la violazione di legge per non aver il decreto impugnato tenuto conto del fatto che l’atto amministrativo non era adeguatamente motivato, e del terzo motivo in cui si deduce tanto la violazione di legge quanto il vizio motivazionale per non essere stato il provvedimento espulsivo preceduto dalla notificazione del relativo avviso con avvertenza della facoltà di presentare memorie nei termini di legge.

Va nondimeno anche considerato che il ricorrente non è un minore, ma un uomo adulto di 33 anni al momento della presente decisione, ed è accertato che è stato attinto da due titoli di condanna penale definitivi, di cui uno per detenzione e cessione illegale di stupefacenti (fatti commessi nel (OMISSIS)), ed è destinatario di tre capi di imputazione in altrettanti procedimenti penali per rapina (fatti commessi nel (OMISSIS)) e ancora per stupefacenti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (fatti commessi nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS)). Si tratta di circostanze che per loro numero, arco temporale considerato, eterogeneità dei reati contestati possono in astratto destare notevole allarme sociale.

Il giudice del rinvio dovrà dunque riesaminare la fattispecie, tenendo presente anche i seguenti principi di diritto: “In tema di immigrazione, costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, la verifica della pericolosità sociale – intesa come pericolosità non solo per l’ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica – del familiare straniero di cittadino italiano o dell’Unione Europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall’autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, in forza del quale la “pericolosità sociale” costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17289 del 27/06/2019, Rv. 654421 – 01). Inoltre, “In tema di immigrazione, il divieto di espulsione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, sicchè non opera qualora, per ragioni di pericolosità sociale, sia stato revocato il titolo di soggiorno dello straniero, anche se fondato sulla medesima condizione soggettiva produttiva dell’inespellibilità” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17289 del 27/06/2019, Rv. 654421 – 01).

Alla cassazione del decreto segue il rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, affinchè valuti – in un bilanciamento a lui solo riservato se la tutela dell’unità familiare, diritto non assoluto bensì relativo, che entra in bilanciamento con gli altri diritti fondamentali dei terzi (cfr. Corte Cost. n. 202 del 2013 e Corte EDU 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio, 6833/74, para 41), debba prevalere o meno a fronte di elementi di pericolosità del richiedente su cui estensivamente insiste il provvedimento espulsivo, e provvedere al regolamento delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Pordenone per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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