Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24321 del 16/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23549-2013 proposto da:

F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.

AUGUSTO AUBRY 1, presso lo studio dell’avvocato BRUNO MOSCARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 13,

presso lo studio dell’avvocato DAMIANO DE ROSA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CAROLINA CAPALDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2643/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza depositata il 18/07/2012 la corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dal condominio in Marano, via Svizzera, 23 nei confronti di F.M. avverso sentenza del g.o. del tribunale di Napoli – sezione distaccata di Marano, rigettando la domanda di annullamento di delibera assunta dall’assemblea del condominio medesimo in data 04/03/2008;

a sostegno della decisione, la corte territoriale – pur eventualmente condividendo l’assunto di F.M. secondo cui l’avviso di convocazione dell’assemblea dovesse essere inviato anche al di lei coniuge, comproprietario dell’appartamento, per ragioni particolari essendo superabile la presunzione dell’essere edotto anche esso comproprietario in base alla comunicazione avvenuta regolarmente nei confronti di essa sig.a F. – ha affermato che, derivando dall’omissione della comunicazione a un comproprietario l’annullabilità e non la nullità della delibera, la legittimazione ad impugnare spetta ex art. 1441 c.c., solo a detto comproprietario e non ad essa F.M. ritualmente convocata; nonchè che l’assenza della documentazione contabile a supporto del conto in sede assembleare non comporta invalidità della delibera ove non consti che l’amministratore, richiesto, abbia nei giorni precedenti negato la visione;

avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione F.M., articolando due motivi di gravame; resiste con controricorso P il condominio che deposita altresì memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, lamentando non avere la sentenza impugnata alcunchè detto in ordine all’eccezione sollevata da F.M. di inammissibilità dell’appello del condominio, per non essere stato il gravame oggetto di autorizzazione o ratifica da parte dell’assemblea; si cita, a sostegno, la pronuncia di Cass. Sez. U 06/08/2010 n. 18331;

tale motivo è inammissibile, in quanto l’eccezione di cui si lamenta il mancato (esplicito) esame, di inammissibilità dell’appello, è di natura processuale, per cui deve darsi continuità alla giurisprudenza (v. ad es. Cass. n. 14670 del 21/11/2001, n. 13649 del 24/06/2005, n. 3667 del 21/02/2006) secondo cui il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo a vizio di omessa pronuncia, il quale attiene al mancato esame delle sole domande ed eccezioni di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. (che nel caso di specie la parte poi propone ritualmente con il secondo motivo – v. infra), in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte;

per completezza, quand’anche il motivo fosse stato ritualmente formulato (come è in effetti formulato il secondo motivo) con riferimento alle confacenti norme asseritamente violate diverse dall’art. 112 c.p.c. (e quindi, come si dirà, essenzialmente degli artt. 1130 e 1131 c.c. oltre altri), esso sarebbe stato comunque infondato: invero, come afferma la giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. n. 7095 del 20/03/2017, n. 1451 del 23/01/2014 e n. 21841 del 25/10/2010), in tema di condominio negli edifici l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacchè l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni demandategli dall’art. 1131 c.c., essendo una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c., comma 2, richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso;

con il secondo motivo, la parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., artt. 1130 e 1131 c.c., art. 182 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, oltre omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo;

tale motivo, in effetti contenente una duplice censura, è in parte inammissibile e in parte infondato; invero, esso è inammissibile in quanto nessuna argomentazione è svolta a sostegno della censura relativa a presunto vizio di motivazione;

esso è poi infondato, nella parte in cui – sviluppando nel merito le censure in ordine alla presunta necessità che l’amministratore si munisca di delibera assembleare di autorizzazione o ratifica dell’impugnazione di sentenza in tema di opposizione a delibera dell’assemblea – propone censure la cui trattazione si è già svolta in riferimento al precedente motivo;

dovendosi in definitiva rigettare il ricorso, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 – bis.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA