Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24321 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. I, 09/09/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 09/09/2021), n.24321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8682/2019 proposto da:

D.E., domiciliato in Torri di Quartesolo (Vi),

rappresentato e difeso dall’avv. Davide VERLATO, del foro di

Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso introduttivo del giudizio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione

internazionale di Verona – Sezione di Vicenza, elettivamente

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge:

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 1/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

1. il Tribunale di Venezia, con decreto n. 99/2019 depositato in data 1 febbraio 2019, ha rigettato il ricorso con il quale D. (o D.) E., cittadino (OMISSIS), aveva proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Vicenza – aveva, a sua volta, rigettato la domanda da lui presentata, di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 o, comunque, della protezione internazionale sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

1.1. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il proprio Paese per problemi politici, da cui erano scaturiti forti dissapori con la sua famiglia di origine, in quanto il padre e la matrigna, simpatizzanti del partito del dittatore J., avrebbero voluto che anche lui vi avesse aderito e, di fronte al suo rifiuto, avevano indotto in lui la preoccupazione che lo volessero uccidere.

1.2. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione del ricorrente osservando: che il racconto era generico, scarsamente credibile e contraddittorio; che la vicenda appariva segnata dalla esistenza di contrasti esclusivamente familiari; che, comunque, il richiedente non correva seri rischi per la sua vita in caso di rientro in patria, tenuto conto anche del fatto che il partito del quale era simpatizzante il padre non era più al potere e, pertanto, non poteva costituire più un pericolo; il tribunale ha poi escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), atteso che il (OMISSIS) non versa in una situazione di violenza indiscriminata; quanto alla protezione umanitaria, il giudice ha infine rilevato che non erano emersi elementi, diversi da quelli ritenuti non credibili, che ne potessero giustificare la concessione, non essendo a tal fine sufficiente il fatto allegato dal richiedente di avere frequentato corsi di lingua italiana e di aver svolto una saltuaria attività di volontariato.

1.3. Il decreto è stato impugnato da D.E. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

1.4. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione tardiva, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione del ricorso.

1.5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380-bis1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

2. Con il primo motivo D.E. lamenta che il Tribunale di Venezia abbia omesso di attivare i propri poteri istruttori officiosi al fine di acquisire le informazioni necessarie per integrare gli elementi indiziari da lui offerti; sostiene pertanto che la motivazione con la quale è stata esclusa la credibilità del suo racconto sarebbe viziata.

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, avendo il tribunale respinto le domande di protezione sussidiaria e umanitaria senza considerare la situazione generale del (OMISSIS), nel quale, sotto molteplici aspetti, è riscontrabile la sistematica violazione dei diritti fondamentali del singolo.

Analogamente, il Tribunale neppure avrebbe tenuto conto, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, della esistenza delle condizioni che ne avrebbero consentito il riconoscimento, essendosi, invece, limitato ad escludere la presenza di tali condizioni attraverso valutazioni del tutto apodittiche fondate su considerazioni di carattere formale, scisse dalla effettiva presa d’atto della situazione complessiva esistente nel Paese, che lo porrebbe, in caso di rientro, a serio rischio di compromissione dell’esercizio dei suoi diritti fondamentali, con limitazioni anche nelle sue scelte di vita quotidiane.

Ancora, ha aggiunto il ricorrente, il Tribunale non ha potuto tenere conto, trattandosi di elemento sopravvenuto alla trattazione del ricorso, che egli svolge attività lavorativa in Italia, la cui prosecuzione sarebbe compromessa dal suo ritorno in Patria.

2. Gli esposti motivi di ricorso, che in quanto fra loro connessi possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

2.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito, nel valutare la coerenza ed attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo deve attenersi anche ai comuni canoni di ragionevolezza ed a criteri di carattere generale di ordine presuntivo; invero, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 impone al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda posta a base della istanza di protezione; siffatta verifica si sottrae al controllo di legittimità, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso alla esclusiva competenza del giudice del merito, laddove non fondato su premesse logiche manifestamente prive di plausibilità ovvero palesemente arbitrarie od inconferenti (Corte di cassazione, Sezione I civile, 3 dicembre 2020, n. 27732).

2.3. Nel caso di specie il Tribunale di Venezia ha, con motivazione più che adeguata, rilevato la contraddittorietà delle dichiarazioni del richiedente, fondate su fattori fra toro eterogenei, e la loro estrema genericità, ritenendole, pertanto, non credibili.

2.4. Così esclusa in sede di merito, con apprezzamento che non è censurabile in questa sede di legittimità, la attendibilità del richiedente in ordine alle vicende da questo riportate, osserva il collegio che il tribunale non era tenuto ad attivare i propri poteri istruttori officiosi al fine di finalizzarli alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non era possibile rapportare alla vicenda personale di quest’ultimot, (Corte di cassazione, Sezione I civile, 23 gennaio 2020, n. 1510).

2.5. Va escluso, infine, che nella presente sede di legittimità possa ritenersi ammissibile l’allegazione di un fatto (l’aver D. trovato stabile occupazione in Italia) di cui, per espressa ammissione del ricorrente, il tribunale non ha potuto tenere conto e che, ove effettivamente sussistente, potrà giustificare la presentazione di una nuova domanda di protezione umanitaria.

3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile; poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese non occorre provvedere in merito alle spese del giudizio.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

 

 

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