Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24321 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 03/11/2020), n.24321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15820/2015 r.g. proposto da:

Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., (cod. fisc.

(OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempre Dott. R.G., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Valerio Scelfo, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 21-23.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore il curatore fallimentare Avv. D.G.,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dall’Avvocato Antonino Giannotta, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato.

– controricorrente –

contro

INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

C.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in

calce al controricorso, dagli Avvocati Loredana Frasconà, e

Giandomenico Catalano, elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso

la sua sede.

– controricorrente –

contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Catania, depositato in data

12.5.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Catania ha accolto solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. avanzata da Riscossione Sicilia s.p.a, già Serit Sicilia s.p.a., avverso il provvedimento di diniego di ammissione del g.d., ammettendo il credito di natura previdenziale di cui alle domande n. 9 e n. 11, con esclusione dei crediti portati dalle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) perchè prescritti, essendo trascorsi più di cinque anni dalla notificazione alla debitrice delle predette cartelle rispetto alla notifica del primo atto interruttivo ad essi relativo, costituito dal preavviso di fermo. 2. Il decreto, pubblicato il 12.5.2015, è stato impugnato da Riscossione Sicilia s.p.a, già Serit Sicilia s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento e l’INAIL hanno resistito con separati controricorsi, il secondo dei quali adesivo. L’INPS non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 2937 c.c., u.c. e art. 2945 c.c., in materia di disciplina della prescrizione ed omesso esame di un fatto decisivo. Evidenzia che la società poi fallita, ricevuta la notifica del preavviso di fermo il (OMISSIS), aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario, ma non aveva instaurato un separato giudizio dinanzi al competente giudice del lavoro al fine di eccepire la prescrizione dei crediti previdenziali; sostiene che tale comportamento, incompatibile con la volontà di avvalersi dell’eccezione, equivarrebbe ad un atto interruttivo, con conseguente inizio, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 1, di un nuovo periodo di prescrizione dei crediti in questione a partire dalla predetta data; lamenta, quindi, che il tribunale abbia omesso di valutare tale circostanza, decisiva ai fini dell’ammissione al passivo.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione delle norme in tema di prescrizione del diritto di credito in mancanza della tempestiva opposizione alle cartelle esattoriali. Si osserva che il ruolo esattoriale costituisce il titolo esecutivo sul quale si fonda la procedura di riscossione esattoriale e che con la formazione dello stesso il credito per contributi previdenziali in esso iscritto perde la sua autonomia, con la conseguenza che il termine di prescrizione, riferito al titolo ormai definitivo, diventa quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c..

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo è inammissibile, posto che dalla lettura del provvedimento impugnato non emerge che la questione in esso illustrata fosse stata dedotta nel giudizio di opposizione allo stato passivo, formando oggetto di discussione tra le parti, e che la società ricorrente neanche indica se, e in quali esatti termini, l’avesse in quella sede prospettata.

3.2 Il secondo motivo è invece infondato.

Sul punto, è sufficiente rilevare che secondo la giurisprudenza anche di vertice espressa da questa Corte di legittimità, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018 Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019).

Orbene, sulla base di tale principio – da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi e che, dunque, in questa sede si riafferma – la doglianza sollevata nel motivo deve ritenersi radicalmente infondata, posto che il regime temporale di prescrizione applicabile al caso di specie deve farsi coincidere con quello ex lege previsto per il singolo tributo o contributo iscritto nel ruolo non opposto, e dunque deve ritenersi correttamente individuato in quello quinquennale.

Ne conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, secondo le regole della soccombenza.

Le spese di lite tra la ricorrente e l’Inail vanno invece compensate, in ragione della sostanziale adesione di quest’ultima al ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dichiara compensate le spese di lite tra la società ricorrente e l’I.N.A.I.L.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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