Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24320 del 29/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1046/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto Medesimo, rappresentato e difeso, unitamente

e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO

e MAURO RICCI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 631/2014 del TRIBUNALE di LOCRI, emessa e

depositata il 30/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Il Tribunale di Locri, decidendo sull’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione di crediti, emessa in data 22/2/2013, nell’ambito del procedimento di pignoramento presso terzi proposto da T.A. al fine di ottenere il pagamento dei ratei di assegno di invalidità dovuti dall’I.N.P.S., dichiarava inammissibile il ricorso dell’Istituto. Riteneva il Tribunale che difettassero i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato atteso che, alla data di notifica del ricorso in opposizione, le somme di cui al pignoramento presso terzi erano state già assegnate.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’I.N.P.S., affidando l’impugnazione ad un motivo.

T.A. è rimasto intimato.

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su tutte le domande proposte dall’I.N.P.S. con il ricorso in opposizione ed aver incentrato il proprio decisimi solo sulla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione.

Il motivo è manifestamente fondato.

Si premette che l’ordinanza di assegnazione di somme, costituendo l’atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, come da questa Corte già affermato, essa va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e ciò tanto nel caso di dichiarazione del terzo pignorato inficiata da errore (Cass. 18 gennaio 2000, n. 496; Cass. 11 gennaio 2001, n. 328; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3655) quanto nel caso di contestazione sull’entità del credito, sulla sua decorrenza, sulla misura della percentuale riconosciuta, sui criteri informatori dell’assegnazione (Cass. 15 marzo 1980, n. 1752; Cass. 23 aprile 2003, n. 6432; Cass. 9 marzo 2011, n. 5529; Cass. 17 gennaio 2012, n. 615).

Che, nella specie, quella proposta fosse stata una opposizione agli atti esecutivi risulta, del resto, dalla stessa qualificazione data dal Tribunale al ricorso proposto dall’I.N.P.S. (e tanto è sufficiente a ritenere esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. – cfr. Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; Cass. 12 gennaio 2005, n. 454; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4001; Cass. 10 luglio 2007, n. 15374; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26294 -).

Tanto precisato, si osserva che risulta dagli atti – puntualmente richiamati in sede di ricorso – che l’I.N.P.S., debitore esecutato, abbia fin da prima dell’ordinanza di assegnazione dispiegato opposizione per contestare l’importo di cui al pignoramento presso terzi; l’Istituto, infatti, come del resto risulta anche dalla sentenza impugnata, già all’udienza di comparizione del 12/10/2012 aveva dato atto dell’avvenuto pagamento al Tonno dei ratei di assegno di invalidità civile relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio 2012 (pagamento che risultava documentalmente provato come effettuato in data 1/3/2012) e chiesto la rideterminazione di quanto ancora effettivamente e realmente dovuto; nonostante l’opposizione così dispiegata, il giudice dell’esecuzione, senza rimettere la causa per la cognizione dinanzi al giudice del lavoro competente ratione materiae (essendo il titolo costituito da una sentenza di condanna al pagamento dei ratei di pensione di invalidità civile) aveva comunque emanato l’ordinanza di assegnazione, per un importo superiore a quello ritenuto dovuto dal debitore.

Di tale vizio procedimentale, che si era poi riverberato su una ordinanza di assegnazione per un importo esorbitante, l’I.N.P.S. si era lamentato in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale aveva chiesto non solo la sospensione del provvedimento di assegnazione ma anche una pronuncia su tale esorbitanza, conseguenza della (disattesa) richiesta di fissazione del termine per la riassunzione del giudizio di merito.

Il giudice dell’opposizione si era limitato a rilevare che l’ordinanza di assegnazione aveva già avuto esecuzione e che, pertanto, non sussistendo i presupposti per una sospensione, il ricorso proposto doveva essere dichiarato inammissibile.

E’ del tutto evidente l’erroneità della soluzione adottata (si vedano anche Cass. 29 maggio 2014, n. 12053 e Cass. 27 agosto 2014, n. 18350) nella parte in cui ha del tutto omesso di considerare l’aspetto del ricorso con il quale l’I.N.P.S. (evidenziato che il giudice dell’esecuzione aveva pronunciato l’ordinanza di assegnazione senza tener conto delle contestazioni dell’I.N.P.S. sulla debenza dell’importo di cui al pignoramento presso terzi e della richiesta di termine per la riassunzione del giudizio di merito) aveva chiesto, oltre alla sospensione, una pronuncia che, revocata l’ordinanza di assegnazione, accertasse che l’I.N.P.S. non era tenuto al pagamento dei ratei da marzo a maggio del 2012 ed aveva diritto alla restituzione degli importi versati in eccedenza. Si consideri, del resto, che, come si evince dalla stessa sentenza, anche il creditore, costituitosi nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., aveva chiesto la fissazione dell’udienza di merito ai sensi degli artt. 618 e 618 bis c.p.c..

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso, con cassazione della gravata sentenza e rinvio allo stesso tribunale di Locri, ma in persona di diverso giudicante, il quale esaminerà le ulteriori richieste dell’I.N.P.S. (qui lasciate peraltro impregiudicate) in dipendenza delle contestazioni formulate fin dall’udienza di comparizione in punto di quantum debeatur e la sua domanda di restituzione; il tutto con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Locri, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Locri, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA