Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24320 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CEIC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Foscari n. 40, presso

lo studio dell’Avvocato COLAIACOVO Vincenzo, dal quale è

rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

e sul ricorso iscritto al R.G. n. 26325 del 2006, proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Brofferio n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Adriano Rossi, dal

quale è rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Francesco

Camerini, per procura speciale a margine del controricorso con

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CEIC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 477 del 2006,

depositata il 29 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza Pubblica del 14

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Adriano Rossi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 29 gennaio 1994, CEIC s.r.l., assumendo di avere eseguito nel 1987 su incarico di G.A. lavori edili e di avere maturato un credito di L. 3.300.000, conveniva il G. dinnanzi al Pretore di L’Aquila, chiedendone la condanna al pagamento della detta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 30 agosto 1987 al soddisfo.

Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda.

A seguito della soppressione dell’ufficio del Pretore, la causa veniva decisa dal Giudice di pace di L’Aquila che, con sentenza n. 595 del 2003, rigettava la domanda ritenendo che non fosse provato il contratto d’appalto posto a fondamento della domanda.

CEIC s.r.l. proponeva appello, cui resisteva il convenuto.

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza depositata il 29 marzo 2006, rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Il giudice di appello rilevava un difetto di legittimazione passiva nell’appellato, essendo il contratto d’appalto intercorso fra la C.E.I.C. s.r.l. e la Cooperativa Habitat Nuovo, a nulla rilevando che il soggetto che aveva materialmente effettuato il pagamento del debito fosse stato il sig. G., rimasto estraneo al rapporto obbligatorio. Riteneva poi irrilevanti le dichiarazioni rese alla Guardia di finanza nelle quali il sig. G. aveva affermato di aver pagato alla C.E.I.C. s.r.l. l’importo da questa preteso. Da ultimo, il Tribunale confermava la statuizione di inammissibilità della domanda di indebito arricchimento ritenendo insussistente alcun tipo di arricchimento dell’assegnatario dell’alloggio a detrimento dell’appaltatore.

Per la cassazione di questa sentenza CEIC s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; l’intimato ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente censura la decisione impugnata per “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso decisivo” relativo all’affermazione del G. di aver saldato il prezzo dell’appalto.

In particolare, la ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che il G. avesse riconosciuto il suo debito nei confronti della C.E.I.C. e, dall’altro, che tale circostanza non fosse rilevante ai fini del decidere, senza peraltro individuare la causa in virtù della quale il G. avrebbe dovuto pagare un debito della Cooperativa Habitat Nuovo. Il motivo poi si sviluppa in una argomentazione volta a dimostrare la circostanza per cui la C.E.I.C. sarebbe stata creditrice non già della Cooperativa bensì dei singoli soci.

Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’arricchimento del G. a detrimento dell’appaltatore.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., comma 2.

In particolare la società ricorrente rileva la mancata prova della causa del pagamento, che il G. afferma avere effettuato a beneficio della C.E.I.C. s.r.l., diversa dalla circostanza per la quale sussistesse fra detti soggetti un contratto d’appalto. A conclusione di tale motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “se possa il debitore che assuma di aver pagato il corrispettivo di un contratto d’appalto, essere esentato dall’onere di provare la diversa causa del pagamento ed affermare di non essere legittimato passivamente nella azione intentata dall’appaltatore che dichiari di non aver mai ricevuto il corrispettivo dell’appalto”.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 189 cod. proc. civ.. Il G., in particolare, chiede che la sentenza di appello venga cassata nella parte in cui ha respinto la domanda di ingiustificato arricchimento anzichè dichiararla inammissibile in quanto proposta in primo grado nelle comparse conclusionali, in violazione dell’art. 189 cod. proc. civ., e perciò costituente domanda nuova in sede di appello in violazione dell’art. 342 cod. proc. civ..

Occorre premettere che la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2 marzo 2006, nel vigore dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a norma del quale i motivi di ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità, dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Con riferimento, in particolare, ai motivi di ricorso con i quali si denuncia vizio di motivazione, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Al riguardo, è incontroverso che non è sufficiente che il fatto controverso sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non si può quindi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009).

Ciò premesso, il primo motivo del ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che esso contiene la indicazione del fatto controverso (affermazione del G. di aver saldato il prezzo dell’appalto), ma non il momento di sintesi che circoscriva puntualmente i limiti del denunciato vizio di motivazione. Senza dire che il motivo risulta inammissibile sia perchè con esso viene dedotto un vizio di omessa motivazione congiuntamente con la denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria, dando così luogo ad un insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con gli altri, sia perchè la denuncia si risolve nella sollecitazione di un nuovo esame delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali il Tribunale ha motivatamente e congruamente concluso nel senso della mancanza di prova dell’avvenuta conclusione del contratto di appalto posto a fondamento della pretesa azionata dalla ricorrente.

Per le medesime ragioni è inammissibile il secondo motivo, con il quale la ricorrente censura la statuizione del Tribunale in ordine alla accertata insussistenza dei presupposti dell’azione di arricchimento senza causa, per non esservi in realtà stato alcun arricchimento del resistente, non risultando il motivo formulato nell’osservanza dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il terzo motivo è infondato.

In realtà, la questione posta con il quesito formulato a conclusione del motivo si incentra sull’avvenuto pagamento dell’importo recato dall’assegno, laddove il Tribunale ha, con motivazione ampia, congrua e logicamente articolata, affermato che la appellante (odierna ricorrente) non aveva fornito la prova dell’avvenuta conclusione di un contratto di appalto vincolante per il G.. In tale contesto, dunque, non potendosi ritenere il resistente obbligato nei confronti della ricorrente, non ha fondamento la pretesa di quest’ultima di addossare sul resistente l’onere di provare l’avvenuta estinzione di un’obbligazione, dell’assunzione della quale, nei confronti della medesima ricorrente, il Tribunale ha motivatamente escluso fosse stata fornita la prova.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato e con condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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