Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2432 del 31/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 2432 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 7935-2013 proposto da:
SALIS GRAZIA, domiciliata in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR
presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dell’avvocato GIANFRANCO TRULLU;
– ricorrente contro

SALIS MARIA, domiciliata in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR
presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato EFISIO PINTOR;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 443/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 05/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/11/2017 dal Consigliere RAFFAELE

Data pubblicazione: 31/01/2018

15.11.2017 n. 19 n.r.g. 7935-13 ORD

Rilevato che:
con sentenza depositata il 5/10/2012 la corte d’appello di Cagliari, in

riforma di sentenza del tribunale di Cagliari, sez. distaccata di Carbonia, ha rigettato la domanda di reintegrazione proposta nel 1998 da
Grazia Salis nei confronti di Maria Salis nel possesso di una servitù di
passaggio su stradello, ostacolato all’ingresso con un cancello;
a sostegno della decisione, la corte territoriale ha proceduto all’esame
delle dichiarazioni dei testi e ha rilevato che esse fossero contrastanti
a seconda che si trattasse dei testi addotti dall’una o dall’altra parte;
ha concluso quindi per il mancato assolvimento dell’onere probatorio
in capo a Grazia Salis, rilevando per altro verso che essa risiedeva da
tempo a Prato, essendo emigrata da Carbonia come da certificato storico, ciò che faceva non ipotizzare un passaggio sistematico, non potendosi escludere una tolleranza;
avverso tale sentenza Grazia Salis ha proposto ricorso per cassazione
articolato su due motivi; Maria Salis ha resistito con controricorso.

Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt.
1140, 1141 e 1144, nonché 2697 cod. civ., mentre con il secondo
motivo ha lamentato la violazione del principio di diritto secondo il
quale il giudice deve giudicare iuxta alligata et probata e della norma
processuale dell’art. 112, secondo periodo cod. proc. civ.

l

1.1. Con i due motivi -illustrati congiuntamente nel ricorso – la ricorrente contesta l’applicazione delle norme sul riparto probatorio e
l’utilizzo delle categorie giuridiche del possesso e degli atti di tolleranza, quali emergenti dalla sentenza impugnata: la tolleranza andrebbe

di specie, mentre anche il possesso mediante atti non sistematici è
tutelato dalle azioni possessorie; pertanto, si sarebbe violata la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
2. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame di fatto
decisivo, indicato nel dato per cui gli atti evidenzianti il possesso non
potevano che essere discontinui, atteso che il transito avveniva solo
ove necessario, ciò che spiegava anche perché taluni testi non potessero asseverarlo.
3. I motivi, strettamente connessi, sono inammissibili. Le censure,
sotto la veste di critiche per violazione di legge e vizio di motivazione,
celano in effetti inammissibili istanze di riesame delle risultanze probatorie poste dalla corte territoriale alla base del convincimento circa
l’insussistenza del possesso, attività questa di valutazione probatoria
riservata al giudice del merito. Al riguardo, va richiamato che il vizio
di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa
(di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge
assegnata a questa corte dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65),

2

eccepita dalla parte interessata, e non rilevata d’ufficio come nel caso

mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice
di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’a-

impugnata depositata successivamente all’11/9/2012, è declinato nel
presente procedimento ratione temporis secondo il testo dell’art. 360,
primo comma, n. 5 cod. proc. civ. successivo alla modifica di cui al
d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134 del 2012, che consente la
censura di “omesso esame”.
3.1. Orbene, nel caso di specie, fermo restando che nessuna erronea
applicazione della legge la corte d’appello ha realizzato, avendo fatto
corretto governo delle discipline in tema di possesso e tolleranza, va
rilevato come la

ratio decidendi adottata sia consistita non già

nell’essere emersa la tolleranza, bensì nel non essere emersa con
certezza la prova dello stesso possesso, attestato dai soli testi indotti
dalla parte originaria ricorrente. La menzione dell’istituto della tolleranza è effettuata obiter, dopo aver altresì valutato emergenze documentali. Resta dunque non scalfito dalla sentenza impugnata il
principio per cui si presume possessore del bene colui che esercita il
potere di fatto su di esso – dato questo non emerso però in causa perché l’animus possidendi è normalmente insito nell’esercizio di tale
potere, che lo rende manifesto, e pertanto spetta a chi contesta tale
possesso provare gli atti di tolleranza.

3

spetto del vizio di motivazione, vizio che, essendo stata la sentenza

3.2. Quanto poi alla censura di omesso esame, nessun fatto storico il
motivo indica come negletto dalla corte d’appello, limitandosi a censurare inammissibilmente la valutazione di un fatto, invece esaminato, relativo alla verosimile saltuarietà del passaggio, che secondo la

stra.
4. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo
soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto
del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il
ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 2.300 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda
civile, in data 15 novembre 2017.
Il pre
(F. Mara)
/
4
(

corte d’appello esclude il possesso, mentre secondo la parte lo dimo-

F

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3 i GEn. 2018

Roma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA