Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2432 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2432 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

Data pubblicazione: 04/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 27118-2012 proposto da:
MEROPIALI

MAURO

MRPMRA56S11F205J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo
studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONACIS
LUCIA;
– ricorrente –

2013
1984

contro

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI
MILANO, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.I.07420960150,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

p/7p

EMILI0,57, presso lo studio dell’avvocato MIZZONI
BIAGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PORETTI
MARIA CARMINE;
– controricorrente

avverso

la

decisione

n.

3/2012

della

depositata il 26/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito

l’Avvocato

Menacis

Lucia

difensore

del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Conti Piero con delega depositata in
udienza dell’Avv. Poretti Maria Carmine difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE di ROMA,

Svolgimento del processo
Con delibera disciplinare del 14.11.2011 l’Ordine dei
Medici Veterinari della Provincia di Milano irrogava al

dell’esercizio professionale, per mesi tre, a seguito di
violazione degli artt. 9-14-18 e 29 del Codice deontologico. Tale sanzione veniva comminata sulla base di un
esposto di Zanutti Matteo per il decesso del proprio gatto, in conseguenza di un intervento di “castrazione” eseguito dal Meropiali presso l’ambulatorio dell’Asl 2 di
Rozzano( Milano). A seguito di ricorso del Meropiali avverso tale provvedimento, ex artt. 53 e 55 del d.p.r.
5.4.1950 n. 221, la Commissione Centrale per gli Esercenti 1.4, Professioni Sanitarie riduceva a mesi due la sospensione dall’esercizio della professione; confermava il
provvedimento impugnato quanto alla legittimità
dell’atto di contestazione effettuata ai sensi dell’art. 39
del regolamento, ribadendo la violazione di dette norme
del codice deontologico, per avere il Meropiali eseguito
“un intervento di piccola chirurgia con la consapevolezza
di non poter fronteggiare la minima emergenza, non disponendo di alcuna attrezzatura per il monitoraggio e assistenza rianimatoria, né dei presidi per la ventilazione
respiratoria”.
Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso

1

dott.Mauro Meropiali la sanzione della sospensione

il Meropiali sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Milano.

Il ricorrente deduce:
1)violazione o falsa applicazione “di norme di diritto e
dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”,compreso il difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 47 d.p.r. 5.4.1950, n.
221; la delibera disciplinare del 14.11.2011 era nulla in
quanto del tutto priva di motivazione e
dell’apprezzamento dei fatti oggetto del procedimento,
posto che l’organo giudicante si era limitato ad escludere
il difetto di motivazione con riferimento agli atti costituenti il presupposto del provvedimento senza alcuna
specificazione degli stessi sicché sussisteva la violazione
della norma che, a pena di nullità, impone, in tema di
decisione sulla sanzione disciplinare, “l’indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle
prove assunte, l’esposizione dei motivi, il dispositivo”;
2)nullità del procedimento; violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro( comprensiva del difetto assoluto
di motivazione e intrinseca sua illegittimità) ex art. 360
co. 1 n.3 c.p.c.; violazione del diritto di difesa ex art. 24

2

Motivi della decisione

Cost., art. 6 CEDU e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’art. 111 Cost.

e dell’art. 47 d.p.r. n. 221/1950;
l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Milano

aveva rigettato, con giustificazioni generiche( “ragioni
di calendario e di ufficio” e ” impegni istituzionali già
precedentemente fissati”) e senza motivazione, l’istanza
del Meropiali,avanzata tramite il proprio difensore, per
la proroga del termine di convocazione innanzi al Consiglio Direttivo, confermandone la data e l’orario
(14.6.2011, h.21,15) ed , in violazione del principio del
contraddittorio, aveva omesso di convocare lo Zanutti, in
modo da assicurare un confronto sugli addebiti contestati
al veterinario; il provvedimento impugnato era, inoltre,
carente di motivazione come pure denunciato con la memoria del 9.6.2011;
3) in via subordinata, illegittimità costituzionale degli
art. 5, 17 e 18 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13.9.1946,n. 233, per violazione del diritto a un giudice terzo e imparziale( art. 25;102;104;108, co. 2, Cost.;
art. 6 CEDU), del principio di uguaglianza declinato dal
canone della ragionevolezza;
a fronte dei recenti interventi legislativi, modificativi,
per talune libere professioni, del regime degli organi
competenti a irrogare sanzioni disciplinari, doveva essere

3

(vP

”,7″*” 1″ – 1.””

T,

riconsiderata la giurisprudenza di questa Corte che aveva
rigettato precedenti eccezioni di incostituzionalità riguardanti la composizione ed il funzionamento della di-

“Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie”; l’art. 3, co. 5 del d.l. 13.8.2011, n. 138 8
cov, in 1. 14.9.2011 n. 148) aveva ridefinito gli organi
disciplinari degli ordinamenti professionali al fine di separare gli organi aventi funzioni amministrative da quelli
incaricati di decidere questioni disciplinari, lasciando
immutata la disciplina della “Commissione Centrale” per
le professioni sanitarie con conseguente violazione del
principio di uguaglianza oltreché dei principi di imparzialità e indipendenza, considerato che, nella specie, il
provvedimento disciplinare dell’Ordine di Milano era
stato sottoscritto dalla dott. Bernasconi, membro del Comitato centrale della FNVOI(Federazione nazionale ordini veterinari italiani) presieduto dal dott. Penocchio,
componente della Commissione Centrale che aveva giudicato sul provvedimento disciplinare sottoscritto dalla
stessa Bernasconi.
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente esaminato, per ragioni di logica priorità, il terzo motivo con cui si deduce la illegittimità
costituzionale degli artt. 5,17 e 18 D. lgs. n. 233/46 per

4

sciplina sulla composizione ed il funzionamento della

violazione del diritto ad un giudice terzo ed imparziale.
Al riguardo questa Corte ha più volte affermato la manifesta infondatezza di detta questione con orientamento

scostarsi( V. Cass. n. 17416/2011; n. 9704/2004; S.U. n.
13016/97; S.U. n. 5941/2012). In particolare le S.U. della S.C. hanno ribadito che la Commissione Centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie ha natura di
organo giurisdizionale( Cass. n. 2153/1988; n.
3032/1988; n. 7753/98) e che i componenti dei collegi
giurisdizionali devono godere di una posizione giuridica che ne assicuri i requisiti di autonomia e
l’indipendenza( Corte Cost. 18.5.1989 n. 281; Corte
Cost. 31.3.1994 n. 107). Il fatto che detta Commissione
sia in parte di nomina governativa ed in parte di nomina
dei Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali, secondo il cit. decreto lgs., non esclude automaticamente detti requisiti dei membri della Commissione
Centrale, con riferimento al difetto di separazione tra
l’organo giudicante( Commissione) ed il potere esecutivo, posto che, secondo le regole di funzionamento
dell’organo stesso, una volta avvenuta la nomina dei relativi componenti, non è rinvenibile un loro vincolo
con l’autorità nominante e considerato che il potere disciplinare nei confronti dei professionisti è esercitato

5

del tutto condivisibile e dal quale non vi è motivo per di-

dalla stessa Commissione centrale. E’ stato 3 ultimamente
ribadito ( Cass. n. 4371/2013) che le modalità disciplinanti la facoltà di nomina e revoca dei membri della

tutto funzionali allo scopo di garantire il perseguimento
dei fini istituzionali senza alcuna discrezionalità o arbitrio, poiché anche la pronuncia di revoca presuppone
un procedimento di cui risultano investiti i massimi organi dello Stato, sentiti gli ordini professionali e nel
quale è garantito, fra l’altro, il contraddittorio con gli
interessati. L’argomento addotto dal ricorrente per sostenere la parzialità di alcuni membri della Commissione
centrale ( in relazione alla posizione del Dr. Pinocchio,
quale membro della Commissione centrale e presidente
della FNVI e a Dr. Bernasconi, quale componente della
FNVOI) non vale, quindi, di per sé, a ravvisare alcun
concreto profilo di parzialità dei componenti della
Commissione Centrale.
Passando all’esame del primo motivo di ricorso, non è
dato ravvisare il difetto di motivazione della delibera
impugnata; la Commissione Centrale, in risposta al
motivo di impugnazione del Meropiali avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Milano, ha correttamente affermato “che non si può
ravvisare il difetto di motivazione del provvedimento

6

Commissione, non ne ledono l’autonomia essendo del

quando dallo stesso sia possibile trarre l’iter logicogiuridico che ha determinato la valutazione delle circostanze e della documentazione prodotta, sebbene suppor-

presupposto”; ha, inoltre, dato conto, con adeguata motivazione, della sussistenza dei fatti addebitati sulla base
delle prove acquisite, osservando che il Meropiali aveva eseguito,come accertato nel corso dell’istruttoria, un
intervento di piccola chirurgia con la consapevolezza di
non poter fronteggiare la minima emergenza, non disponendo di alcuna attrezzatura per il monitoraggio e assistenza rianimatoria, né dei presidi per la ventilazione
respiratoria, così ponendo in essere una condotta imprudente e negligente in violazione dei doveri deontologici. Del pari infondata è la seconda doglianza in relazione alla violazione del diritto di difesa. La Commissione Centrale ha ritenuto insussistente detta violazione,
risultando dagli atti che il ricorrente era stato posto
nella condizione di avvalersi di un difensore in tempi
utili ed vendo egli avuto piena conoscenza dei fatti per
i quali era stata formulata la contestazione con possibilità di regolare accesso agli atti del procedimento. In
ogni caso è rimesso alla valutazione discrezionale del
Consiglio direttivo dell’Ordine la proroga del termine
di cui all’art. 39 del D.P.R. 221/50 in relazione ai mo-

7

tata per relationem dagli atti che ne hanno costituito il

tivi addotti dall’istante.
Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento del-

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali che si liquidano in e
2.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 27.9.2013

le spese processuali liquidate come da dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA