Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24319 del 29/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25242/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 272/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata

il 16/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con ricorso del 13/11/2012, P.L. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione inabilitante ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento. Dopo la presentazione di tale istanza la P. decedeva ed il giudizio veniva proseguito da T.L. (erede della prima). Il c.t.u. officiato accertava escludeva la sussistenza di una impossibilità di deambulare autonomamente ovvero di attendere agli atti quotidiani della vita. La ricorrente, manifestato il proprio dissenso, proponeva ricorso in base all’art. 445 bis c.p.c., comma 6. Costituitosi l’I.N.P.S., all’esito di consulenza legale disposta in corso di causa, il Tribunale di Bologna, con sentenza del 16/7/2014, respingeva il ricorso. Con la stessa sentenza il Giudice poneva a carico dell’I.N.P.S. le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, e le spese del processo che liquidava in Euro 7.015,00, comprensive del procedimento per a.t.p., di cui Euro 6.100,00 per onorari ed Euro 915,00 a titolo di rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA nella misura di legge.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’I.N.P.S impugna la pronuncia suddetta nella parte relativa alla liquidazione delle spese.

T.L. è rimasta intimata.

L’I.N.P.S. censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, artt. 1 e 6 delle tariffe forensi approvate con D.M. n. 127 del 2004, del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, L. n. 247 del 2012, ex art. 13, comma 6 e della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 nonchè dell’art. art. 152 disp. att. c.p.c.. Lamenta che, nella specie, considerato il riconoscimento della prestazione per soli 8 mesi e, dunque, un ammontare della prestazione pari ad Euro 3.943,96, lo scaglione di riferimento (tanto per la fase di istruzione preventiva quanto per la fase del giudizio), doveva essere quello da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00. La Corte territoriale, senza specificare i criteri di liquidazione, aveva determinato le spese dovute in modo da non consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e comunque in misura superiore al valore della prestazione (ciò in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.).

Si premette che oggetto di impugnazione è la sentenza resa nella fase contenziosa dell’a.t.p. per la quale la non appellabilità è stata sancita dalla L. n. 183 del 2011, art. 27, comma 1, lett. f), che ha aggiunto il comma 7 all’art. 445 bis c.p.c..

Con riguardo alla statuizione sulle spese in ipotesi di sentenza non appellabile che chiude il procedimento contenzioso instauratosi a seguito del dissenso della parte ricorrente, deve ritenersi che il rimedio non sia quello di cui all’art. 111 c.p.c., che è ammissibile solo con riguardo a provvedimenti che hanno la forma di sentenza e per i quali è espressamente precluso il ricorso ordinario per cassazione e con riguardo ad ogni altro provvedimento emesso in forma diversa da quella della sentenza, purchè incida su diritti soggettivi ed abbia natura decisoria oltre a non essere altrimenti impugnabile.

Nella specie, essendo prevista espressamente la non appellabilità della sentenza che chiude la fase contenziosa, deve ritenersi esperibile il rimedio ordinario del ricorso per cassazione anche avverso il capo della decisione sulle spese, sicchè deve ritenersi che l’impugnazione vada intesa come ricorso di tale tipo, essendo i motivi denunziabili sovrapponibili (così Cass. 15 giugno 2015, n. 12332; Cass. 2 luglio 2015, n. 13550).

Tanto precisato, il motivo è manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni” – Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454.

E’ di tutta evidenza che l’ammontare delle due annualità deve ritenersi come limite massimo; se la prestazione ha durata inferiore il valore della causa si determina con riguardo a tale durata.

Inoltre, alla luce del nuovo testo aggiornato dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nella materia de qua, le spese “non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio” (v. penultimo periodo aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009) ed “a tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione” stessa (v. ultimo periodo aggiunto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 conv. in L. n. 111 del 2011).

Anche con riguardo a tale previsione, la dichiarazione di valore della prestazione non può che costituire il limite massimo cui raccordare la liquidazione delle spese che deve pur sempre tener conto della durata della prestazione, come riconosciuta (arg. ex Cass., Sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014 e successive conformi secondo cui il criterio del disputatimi, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione della sentenza, deve essere contemperato dal criterio del decisum).

Nel caso di specie, di fronte ad una indennità di accompagnamento riconosciuta in favore di P.L. a far data dalla domanda amministrativa (23/4/2012) e fino al decesso della stessa (3/12/2012) e, dunque, per soli otto mesi, era al relativo ammontare dei ratei (secondo la prospettazione dell’Istituto sulla base della perequazione stabilita con D.M. 18 gennaio 2012, per l’indennità di accompagnamento, non contestata dall’intimata, complessivi Euro 3.943,76) che occorreva fare riferimento per la liquidazione delle spese, laddove il Tribunale, senza alcuna indicazione dei criteri utilizzati, ha proceduto ad una liquidazione (Euro 6.100,00 per onorari) esorbitante anche rispetto ai valori massimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile, per lo scaglione da utilizzare (da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00).

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5. Valuterà il collegio se la causa possa essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c..

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata in parte qua; considerato che per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato (Cass. 13 settembre 2013, n. 21045), condizione, questa, insussistente nel caso di specie, va disposto il rinvio al Tribunale di Livorno che, in diversa composizione, procederà ad una nuova liquidazione delle spese del procedimento per a.t.p. e provvederà anche su quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Livorno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA