Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24319 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24319 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso 5870-2012 proposto da:
CAMPESE

LUIGI

CMPLGU58A13A6691,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO N. 10 INT. 7, presso lo
studio dell’avvocato TEDESCO GRAZIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CALANDRINO MARCO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2013
6816

MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5980/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 29/10/2013

di BARI del 17/10/2011, depositata il 25/10/2011; R-(1- 20 5- 8/(0
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIULIO FERNANDES;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 16
settembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Con sentenza depositata in data 26 ottobre 2011, la Corte di appello di
Bari, pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Salute, nei

rigettava la domanda avanzata in primo grado, negando il diritto
dell’interessato alla rivalutazione della componente dell’indennizzo di cui
alla legge n. 210/1992 denominata indennità integrativa speciale. A
sostegno del decisum, i giudici di appello richiamavano l’orientamento
espresso da questa Corte nelle decisioni nn. 21703/2009 e n. 22112/2009.
Avverso tale pronuncia Campese Luigi propone ricorso e censura la
sentenza impugnata con tre motivi lamentando violazione dell’art. 2, commi
1 e 2, della legge n. 210/1992 e successive modifiche, violazione degli artt.
3, 38 della Costituzione e violazione degli arti. 3 e 32 Costituzione (in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Deduce che il ragionamento
seguito dalla Corte territoriale contrasta con quanto affermato dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011 che ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31
maggio 2010 n. 78 ( misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1°, della legge 30 luglio 2010 n. 122″.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 29080
del 25 novembre 2011, id. n. 29914 del 29 dicembre 2011, n. 4467 del 21
marzo 2012, n. 4705 del 23 marzo 2012 n.12590 del 19 luglio 2012).
Invero era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13 ottobre 2009,
disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. n. 15894 del 28
luglio 2005) che “In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all’indennità
integrativa speciale, prevista dalla legge 25 luglio 1992, n. 210, art. 2,
i

confronti di Campese Luigi, avverso la sentenza del Tribunale di Trani,

comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il
riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato dall’art. 2
cit., comma 1 (così come modificato dalla legge 25 luglio 1997, n. 238), sia
perché l’indennità integrativa speciale ha proprio la funzione di attenuare od
impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che
ne sia esclusa normativamente la rivalutabilità”.

sentenza n. 22112 del 19 ottobre 2009, che si era data carico di risolvere il
contrasto.
Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito nella
legge n. 122 del 2010, si è disposto che “la legge 25 febbraio 1992, n. 210,
art. 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la
somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è
rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11, commi 13
e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al canone di ragionevolezza.
La Corte Costituzionale ha affermato, con detta sentenza: <>.
A seguito, dunque, della sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale
è da escludere che possa essere negata la rivalutabilità – secondo il tasso
annuale di inflazione programmata di cui all’art. 2 primo comma della legge
n. 210/1992 – della componente dell’indennizzo costituita dall’indennità
integrativa speciale di cui al secondo comma dell’art. 2 citato, essendo questa – l’interpretazione “costituzionalmente orientata” della disciplina
dell’istituto, inteso della sua globalità, così come affermato da Cass. n. 15894
del 28/07/2005.
Va, infine, rilevato che non si può sostenere come pure deduce il Ministero in
controricorso che essendo stato individuato, dalla citata pronunzia della
Corte Costituzionale, come “tertium comparationis” la legge in materia di
talidomide n. 244 del 2007, la decorrenza dell’adeguamento rivalutativo
dovrebbe fissarsi dalla data di entrata in vigore di quest’ultima legge. Non è
infatti questo il dictum della Corte Costituzionale che non ha posto limiti
temporali alla pronunzia di incostituzionalità, e la relativa statuizione non
poteva che competere esclusivamente al Giudice delle leggi; al contrario, la
Corte ha dichiarato incostituzionale anche la L. n. 122 del 2010, comma 14 il
quale disponeva la cessazione degli effetti di tutti i provvedimenti emanati al
fine di rivalutare l’indennità integrativa speciale.
Per tutto quanto sopra considerato, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di merito, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione
dell’impugnata sentenza con decisione nel merito di accoglimento della
domanda del Campese dichiarando il suo diritto alla rivalutazione monetaria

5

successivo comma 14, trattandosi di disposizione strettamente connessa

della indennità integrativa speciale facente parte dell’equo indennizzo ex L.
n. 210/1982 con condanna del Ministero della Salute al pagamento delle
somme dovute a tale titolo oltre accessori come per legge, con ordinanza, ai
sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ..””.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo il ricorso
fondato con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non

merito con l’ accoglimento della domanda del Campese dichiarando il suo
diritto alla rivalutazione monetaria della indennità integrativa speciale
facente parte dell’equo indennizzo ex L. n. 210/1982 con condanna del
Ministero della Salute al pagamento delle somme dovute a tale titolo oltre
accessori come per legge.
Alla luce della oscillazioni giurisprudenziali registratesi e dell’intervento
della Corte Costituzionale, ricorrono giusti motivi per compensare le spese
dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, accoglie la domanda nei confronti del Ministero della Salute e
dichiara il diritto di Campese Luigi alla rivalutazione monetaria della
indennità integrativa speciale facente parte dell’equo indennizzo ex L. n.
210/1982 con condanna del Ministero della Salute al pagamento delle
somme dovute a tale titolo oltre accessori come per legge. Compensa le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2013
Il Presidente

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel

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