Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24319 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CEIC s.r.l. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Foscari n. 40,

presso lo studio dell’Avvocato COLAIACOVO Vincenzo, dal quale è

rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Via Brofferio n. 6, presso lo studio

dell’Avvocato ROSSI Adriano, dal quale è rappresentato e difeso,

unitamente all’Avvocato Francesco Camerini, per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 512 del 2006,

depositata il 7 settembre 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Adriano Rossi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 2 8 gennaio 1994 CEIC s.r.l. chiedeva al Pretore di L’Aquila di condannare S.G. al pagamento della somma di L. 3.000.000 oltre accessori, assumendo di avere eseguito nel 1987 su incarico del S. lavori edili presso l’abitazione a quest’ultimo assegnata dalla Cooperativa edilizia Habitat, nonchè sul piazzale di proprietà condominiale.

Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda.

A seguito della soppressione dell’ufficio del Pretore, la causa veniva decisa dal Giudice di pace di L’Aquila che, con sentenza del 28 aprile 2004, rigettava la domanda.

CEIC s.r.l. proponeva appello, cui resisteva il convenuto.

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza depositata il 7 settembre 2006, rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Il giudice di appello riteneva che CEIC s.r.l. non avesse provato l’esistenza del contratto del quale, assumendo il proprio adempimento, lamentava l’inadempimento da parte del S.. In proposito, il Tribunale rilevava che non potevano giovare all’attore le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal S., atteso che questi si era limitato ad affermare di avere versato alla Cooperativa il contributo a lui addebitato (L. 3.000.000) per le opere nel piazzale condominiale commissionate alla CEIC non da lui personalmente ma dalla Cooperativa.

Nè l’esistenza del contratto poteva desumersi dalle dichiarazioni che l’appellante assumeva il S. avesse reso alla Guardia di Finanza, atteso che il verbale di dette dichiarazioni non era in atti e non poteva disporsene l’acquisizione, considerata anche la circostanza che il S. aveva negato di avere mai reso dette dichiarazioni.

Con riferimento infine alle asserite migliorie che CEIC assumeva di avere eseguito all’interno dell’appartamento assegnato al S., il Tribunale rilevava che i documenti prodotti dall’appellante e sottoscritti dal S. costituivano moduli prestampati, non indirizzati alla CEIC (il che imponeva di escludere che gli stessi potessero valere quale proposta contrattuale), che contenevano opzioni conformi ad un non meglio precisato capitolato, senza aggiunta di interventi extra.

Per la cassazione di questa sentenza CEIC s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di sei motivi; l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla obbligazione del G. risultante dagli schemi di appalto dal medesimo sottoscritti e dalla lettere del 31 ottobre 1990.

In particolare, il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che il S. non fosse obbligato al pagamento, non avendo egli commissionato i miglioramenti e, dall’altro, che non potesse affermarsi la conclusione di un contratto di appalto. Il motivo poi si sviluppa in una lunga argomentazione volta a dimostrare la circostanza per cui il debito della Ceic era nei confronti non già della Cooperativa bensì dei singoli soci.

Con il secondo e il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, sia l’omessa motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di svolgimento della CTU, richiesta per accertare il valore delle migliorie apportate, che la omessa pronuncia relativamente a tale reiezione. A conclusione del quinto motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “se, in presenza di richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare il valore delle migliorie asseritamente apportate in esecuzione di un contratto di appalto e nel rispetto delle disposizioni impartite per iscritto sulla base di moduli preordinati, il giudice che ritenga non sufficientemente dimostrata la conclusione di un contratto di appalto per tali opere (sul rilievo che sarebbero da considerare conformi a capitolato) possa omettere di pronunciarsi sulla richiesta di detta consulenza d’ufficio e rigettare la domanda per il relativo pagamento”.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso vengono denunciate, rispettivamente, l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di un ingiustificato arricchimento del S. in danno della C.E.I.C., e l’omessa pronuncia in ordine alla relativa domanda ex art. 2041 cod. civ., con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. A conclusione del quarto motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “se, proposta la domanda ex art. 2041 c.c., in subordine rispetto a quella di pagamento del prezzo nel contratto di appalto privato, il giudice possa omettere completamente di pronunciarsi”.

Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione al n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., sostenendo che l’intimato aveva eccepito di aver già corrisposto la somma richiesta, ma dell’avvenuto pagamento non risultava prova alcuna. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Se, in relazione all’art. 2697 c.c., il committente, nell’appalto privato, che assuma di non aver contratto obbligazione per la realizzazione di alcune migliorie possa essere esentato dall’onere di provare che le opere richieste tramite la compilazione di moduli siano quelle già previste nel rapporto tra lo stesso appaltatore e altro committente e limitarsi ad affermare di non essere legittimato passivamente nella azione intentata dall’appaltatore che dichiari di non avere mai ricevuto il corrispettivo dell’appalto”.

Occorre premettere che la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2 marzo 2006, nel vigore dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a norma del quale i motivi di ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità, dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Con riferimento, in particolare, ai motivi di ricorso con i quali si denuncia vizio di motivazione, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Al riguardo, è incontroverso che non è sufficiente che il fatto controverso sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non si può quindi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009).

Ciò premesso, il primo motivo del ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che esso contiene la indicazione del fatto controverso (affermazione del S. di aver saldato il prezzo), ma non il momento di sintesi che circoscriva puntualmente i limiti del denunciato vizio di motivazione. Senza dire che il motivo risulta inammissibile sia perchè con esso viene dedotto un vizio di omessa motivazione congiuntamente con la denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria, dando così luogo ad un insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con gli altri, sia perchè la denuncia si risolve nella sollecitazione di un nuovo esame delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali il Tribunale ha motivatamente e congruamente concluso nel senso della mancanza di prova dell’avvenuta conclusione del contratto di appalto posto a fondamento della pretesa azionata dalla ricorrente.

Il quinto motivo di ricorso, che per ragioni logiche va esaminato prima del secondo, è infondato. Con il motivo, invero, si denuncia una omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio. Una simile omissione, peraltro, non può ravvisarsi nella specie, dovendosi piuttosto ritenere che il Giudice d’appello – che pure ha dato atto della richiesta dell’appellante (v.

pag. 3 della sentenza impugnata) – abbia implicitamente rigettato la richiesta, avendo reputato del tutto mancante non solo la prova della conclusione tra le parti di un contratto di appalto, ma anche della esistenza delle migliorie cui si riferiva la pretesa dell’appellante.

Il quesito di diritto che conclude l’esposizione del motivo non considera che il Tribunale ha escluso che i moduli cui fa riferimento la ricorrente potessero essere significativi dell’avvenuta richiesta di migliorie nell’appartamento del resistente. Si deve solo aggiungere che il ricorrente pare dolersi del rigetto dell’istanza di consulenza tecnica non tanto perchè essa sarebbe stata volta a dimostrare il valore, quanto l’effettiva esistenza delle migliorie che egli assume aver operato, con ciò dando allo strumento della CTU funzione esplorativa che, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, non gli è propria se non in casi eccezionali allorquando, cioè, taluni fatti non possano essere provati se non ricorrendo all’ausilio di specifiche conoscenze tecniche (Cass. n.9060 del 2003); ipotesi questa che non ricorre all’evidenza nel caso di specie.

Il rigetto del quinto motivo, per le ragioni ora esposte, assorbe l’esame del secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio.

Il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della omessa pronuncia su una domanda subordinata di indebito arricchimento e che per ragioni di ordine logico deve precedere l’esame del terzo, è infondato. A prescindere dal rilievo che dalla sentenza impugnata non emerge che la domanda di indebito arricchimento fosse stata proposta dalla società ricorrente già nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, è sufficiente rilevare, al pari di quanto fatto con riferimento al secondo motivo, che la convinzione espressa dal Tribunale circa la mancanza di prova in ordine alla realizzazione delle migliorie, relativamente alle quali si sarebbe dovuto ragionare in termini di arricchimento senza causa, impone di ritenere che la domanda subordinata sia stata implicitamente rigettata, avendo il Tribunale accertato la mancanza del presupposto di fatto per la configurabilità stessa dell’arricchimento.

Il rigetto del quarto motivo, per le ragioni ora esposte, assorbe l’esame del terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento della domanda di arricchimento ingiustificato.

Il sesto motivo è infondato.

La ricorrente formula il quesito di diritto sulla premessa che sarebbe stata provata la esecuzione di migliorie, in relazione alle quali sarebbe stato onere del resistente dimostrare l’avvenuto pagamento. La erroneità della premessa sulla base della quale sono formulati il motivo e il corrispondente quesito di diritto comporta il rigetto del motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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