Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24318 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24318 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 7533-2012 proposto da:
IREN ACQUA GAS SPA 01571510997, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ANSELMI DANIELA, SOMMOVIGO
PIERA giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI LAVAGNA;
– intimato avverso la sentenza n. 910/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 16/09/2011;

Data pubblicazione: 28/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato Alessia Ciprotti (delega Pafundi) difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 07533 sez. MI – ud. 09-07-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,

“La Corte d’Appello di Genova, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, respingeva l’appello
proposto da Iren Acqua Gas spa (di seguito Iren), nella qualità di successore di AMGA spa nel
contratto da quest’ultima stipulato con la Provincia di Genova per la gestione del servizio idrico
integrato dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 con assunzione a carico della società
dell’impegno di pagare le rate del mutuo contratto dagli enti locali per gli investimenti sui beni
strumentali, ritenendo che correttamente il decreto ingiuntivo, notificato all’Iren dal Comune di
Lavagna, era stato emesso dal dirigente del servizio riscossione invece che dal sindaco, come
sostenuto dall’appellante, in quanto l’art. 107 del d.lgs. 267 del 2000 non limitava la competenza
dei dirigenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative, ma la estendeva a tutte le attività esterne
dell’ente, compresa la riscossione delle entrate patrimoniali. Si osservava inoltre che il Comune di
Lavagna, avendo inviato alla società, a differenza degli altri comuni, il conteggio di quanto dovuto e
le lettere di messa in mora fin dal 7 marzo 2005, aveva diritto agli interessi moratori.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Iren Acqua Gas spa, affidandosi ai
seguenti motivi:
nel primo è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 107 del d.lgs 267 del 2000,
per non avere dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo per la presenza della firma del dirigente,
anzichè di quella del sindaco, atteso che solo per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, e non
anche per la riscossione delle entrate patrimoniali, può ritenersi competente il dirigente;
nel secondo è stato dedotto il vizio di motivazione per avere omesso il giudice di spiegare per quale
ragione ritenesse competente ad emettere il decreto ingiuntivo il dirigente e non il sindaco;
nel terzo è stata lamentata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1282, 1224 e 1218 c.c. e il
vizio di motivazione per non avere riconosciuto che il ritardo non era imputabile alla società, ma era
stato causato da lungaggini burocratiche, in particolare dal mancato espletamento dell’istruttoria da
parte della Provincia di Genova, che ha determinato a cascata un ulteriore allungamento della
procedura da parte del Comitato consultivo e della Conferenza ATO per la liquidazione finale degli
importi da rimborsare.
Ritenuto che il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati, in quanto, secondo il
consolidato indirizzo di questa Corte, a norma dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, sono devoluti
ai dirigenti degli enti locali (in applicazione del principio della separazione tra poteri di indirizzo e
controllo, spettanti all’organo rappresentativo dell’ente pubblico, e attività di gestione
amministrativa, attribuita, invece, ai predetti dirigenti, principio introdotto dalla legge di riordino
delle autonomie locali (art. 51, comma terzo, lettera f-bis), della legge n. 142 del 1990), sviluppato
dall’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 – che ha attribuito ai dirigenti la responsabilità in via
esclusiva dell’attività amministrativa nonché della gestione e dei relativi risultati – e ribadito prima
dall’art. 45 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, quindi dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, ed infine
dall’art. 107, comma terzo, lettera g), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) tutti compiti non compresi espressamente dalla legge o
dallo statuto fra le funzioni degli organi di governo o fra quelle del segretario comunale o del
direttore generale, rimanendo agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politicoamministrativo (ex plurimis Cass. n. 8560 del 2009; 17625 del 2007). Deve pertanto riconoscersi
che ai dirigenti è stata attribuita non solo la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, come
sostenuto dal ricorrente, ma anche quella di procedere al compimento di ogni altro atto di gestione

nel procedimento civile iscritto al R.G. 7533 del 2012

amministrativa, finanziaria e tecnica avente rilevanza interna od esterna, compresa la riscossione
delle entrate patrimoniali che trovano la loro fonte nel contratto concluso dall’ente locale. Nel caso
di specie dunque non è ravvisabile alcun errore nella statuizione del giudice di secondo grado, il
quale con motivazione breve, ma esauriente, ha correttamente ritenuto valido il decreto ingiuntivo
recante la firma del dirigente del servizio riscossione, anzichè quella del sindaco, atteso che, per le
ragioni soprammenzionate, l’attivazione del procedimento monitorio, per ottenere il pagamento
delle rate del mutuo e degli interessi dovuti al Comune dall’Iren, rientra tra gli atti di gestione di
competenza del dirigente.

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata;
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2
Il Presi

che il secondo motivo è inammissibile, dal momento che, come affermato dal ricorrente nello stesso
ricorso a pag. 13 e 15, si chiede a questa Corte una diversa valutazione dei fatti, notoriamente
preclusa in sede di legittimità per le censure riguardanti gli errores in judicando”.

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