Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24317 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28852-2014 proposto da:

T.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO RAFFAELE DE ROSSI;

– ricorrente –

contro

I.F., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G. PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE STODUTO,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1304/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

1. I.F. e P.M. convennero T.M.I. innanzi al Tribunale di Foggia e, affermando che con scrittura privata costei aveva promesso loro in vendita un appartamento dietro il corrispettivo di Lire 35.000.000 da versarsi in rate dilazionate, ne denunziarono l’inadempimento, consistito nell’ingiustificato rifiuto a stipulare il contratto definitivo, e chiesero che il trasferimento venisse disposto con sentenza ex art. 2932 c.c.; T., costituendosi, chiese il rigetto della domanda e propose riconvenzionale onde ottenere la rescissione del contratto per lesione, assumendo che il prezzo di vendita era stato pattuito in misura inferiore alla metà del valore venale dell’immobile in considerazione del suo stato di bisogno, noto ai promissari acquirenti; in subordine chiese pronunziarsi la nullità del contratto in relazione alle clausole che prevedevano un’eccessiva dilazione del pagamento del prezzo, l’assenza di interessi e la rinunzia all’ipoteca legale, in quanto aventi carattere vessatorio ma non specificamente sottoscritte.

Il Tribunale accolse la domanda, respinse le riconvenzionali e dispose il trasferimento dell’immobile in favore degli attori subordinatamente al saldo del corrispettivo.

2. La Corte d’appello di Bari, adita da T., confermò la sentenza, rilevando: quanto alla domanda di rescissione, che l’affermata sproporzione fra valore venale e prezzo d’acquisto non era stata specificata o dimostrata nè la T. poteva in tal senso limitarsi a invocare l’ingresso in giudizio di una consulenza tecnica così come, all’esito dell’istruttoria, erano rimasti indimostrati lo stato di bisogno della disponente e la sua conoscenza da parte dei compratori; quanto alle clausole, che si trattava di previsioni estranee al novero di cui all’art. 1341 c.c., insuscettibile di applicazione analogica.

3. Avverso tale sentenza, depositata il 16 ottobre 2013, T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; gli intimati hanno depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I primi due motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Con il primo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: violazione di legge consistente nella totale carenza della motivazione e, inoltre, nell’assoluta sua incoerenza sotto il profilo della manifesta illogicità e irriducibile contraddittorietà” dolendosi della conferma in sede d’appello della scelta del giudice di primo grado di non disporre “la pur imprescindibile consulenza tecnica” sul valore di mercato dell’immobile. Con il secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 61,112,121,189 e 190 c.p.c.”, assumendo che la Corte d’appello non avrebbe altresì disposto la consulenza sull’erroneo presupposto del fatto che la ricorrente non aveva reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.

Le censure sono del tutto prive di fondamento. Con il primo motivo si fa valere, al di là del richiamo alla violazione dell’art. 2697, il vizio della motivazione, motivazione che nel caso di specie, lungi dall’essere totalmente carente, illogica e contraddittoria (qualifiche che in ogni caso sarebbero tra loro alternative), appare specifica e immune da vizi logici, vizi questi comunque non più censurabili davanti a questa Corte. Quanto poi al secondo motivo, si lamenta quella che è una affermazione meramente incidentale della Corte d’appello, priva di rilievo (la consulenza tecnica è infatti disposta d’ufficio e l’istanza di parte ha l’unica funzione di sollecitare l’esercizio del potere del giudice).

2. Il terzo motivo denuncia l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”. Esso è inammissibile: censura infatti non il mancato esame di un fatto (lo stato di bisogno), ma la valutazione di risultanze probatorie compiutamente scrutinate dai giudici di merito.

3. Con il quarto motivo si lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.”: la Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere la natura vessatoria della clausola di rinuncia alla garanzia legale dell’ipoteca.

La censura è priva di fondamento. La Corte ha infatti escluso la natura vessatoria sulla base dell’estraneità della clausola all’elenco di cui all’art. 1341 c.c., comma 2 e comunque sulla mancanza di prova della predisposizione della clausola da parte di I. e P. (la Corte distingue al riguardo tra predisposizione della clausola e materiale confezionamento del testo del contratto). La giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, è ferma nell’affermare che “un contratto è qualificabile per adesione secondo il disposto dell’art. 1341 c.c. – e come tale soggetto per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie alla specifica approvazione per iscritto – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente; ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti” (Cass. 7605/2015).

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.700 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 – bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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