Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24316 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24044/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENOZZO

GOZZOLI, 60, presso lo studio dell’avvocato PIER PAOLO MONTONE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO

SATURNINO DESALVI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO, C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/44/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 02/03/2015 e depositata il

10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Massimiliano Saturnino Desalvi, per la ricorrente,

che si riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

C.G. ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 901/44/15, depositata il 10 marzo 2015, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per maggior redito derivante da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un terreno edificabile.

La CTR affermava che la disposizione agevolativa di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, in forza della quale agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 81 T.U.I.R., per i terreni edificabili poteva assumersi, in luogo del valore di acquisto, quello determinato sulla base di perizia giurata di stima, implicava che detto valore, come rideterminato, diveniva il nuovo e vincolante parametro di riferimento, non potendo da esso discostarsi nei successivi rapporti tributari.

Poichè il contribuente aveva indicato nel rogito un corrispettivo inferiore al valore del terreno determinato nella perizia di stima, la CTR ravvisava il mancato rispetto delle condizioni di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7 e la legittimità della determinazione della plusvalenza tassabile sulla base del regime ordinario, individuandosi quale prezzo iniziale quello di acquisto del bene.

Con il primo motivo di ricorso la denunzia la violazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che il valore determinato nella perizia L. n. 448 del 2001, ex art. 7, non ha carattere inderogabile, nè sussiste l’obbligo per il contribuente di adeguarsi in sede di vendita al suddetto valore, non potendo farsi discendere da tale inosservanza la decadenza in capo al contribuente dalla relativa agevolazione, con automatica rideterminazione della plusvalenza sulla base del prezzo di acquisto del bene.

La doglianza appare fondata.

Come questa Corte ha già affermato, l’art. 7, attribuisce al contribuente la possibilità di calcolare la plusvalenza tassabile ai fini dell’imposta sui redditi, assumendo come valore iniziale quello che il bene medesimo aveva alla data del 1 gennaio 2002 in deroga al sistema ordinario di determinazione della plusvalenza tassabile stabilito dall’art. 82 T.U.I.R. (vecchia formulazione), (Cass. 30729/2011).

La suddetta deroga è consentita dalla legge alla duplice condizione che:

a) il valore del cespite alla data del 1 gennaio 2002 sia assoggettato ad imposta sostituiva del 4%;

b) l’imposta di cui sub a) sia versata entro un determinato termine (Cass. 541 /2015).

Nel caso di specie è pacifico che la contribuente fece redigere apposita perizia giurata di stima ed effettuò il relativo versamento.

Non risulta nessun ulteriore requisito ai fini della facoltà di utilizzare la suddetta deroga di determinazione dell’imponibile, attesa l’assenza di ulteriori limitazioni poste dalla legge a tal proposito, non potendo ritenersi che la disposizione dell’art. 7, comma 6, secondo cui la rideterminazione del valore di acquisto costituisce valore normale di riferimento, implichi l’obbligo per il contribuente di dichiarare nel rogito un prezzo non corrispondente, perchè superiore, a quello effettivamente concordato con l’acquirente, nè tanto meno che da ciò derivi la decadenza dall’agevolazione in capo al contribuente.

Non appare dunque sussistente alcun vincolo ai fini della determinazione del corrispettivo nella successiva vendita dell’immobile, non potendo in particolare ritenersi che il valore del cespite come rideterminato L. n. 448 del 2001, ex art. 7, costituisca valore legale inderogabile e condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di alienare il bene ad un prezzo inferiore, dovendo pertanto escludersi la decadenza dal beneficio e la facoltà per l’Agenzia di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri ex artt. 67 e 68 T.U.I.R., con riferimento cioè al costo di acquisto del terreno.

Rilevato che non appaiono necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa ex art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Considerato l’alterno esito delle fasi di merito e la peculiarità della questione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito.

L’Agenzia delle Entrate, va invece condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in 5.600,00 Euro per compensi, oltre a 200,00 Euro per rimborso spese vive e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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