Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24316 del 16/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/10/2017), n. 24316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19768-2013 proposto da:
P.R., ((OMISSIS)), in proprio e quale Liquidatore della
Società SAMOA – Società in Accomandita Semplice di B.C.
S.a.s. in Liquidazione, c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA S. GIROLAMO EMILIANI 19, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCHINO D’APICE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.C., quale erede di D.R.,
PE.TE.AN. in proprio e quale erede di C.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3321/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/04/2’917 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Letti gli atti;
rilevato che la notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso a Pe.Te.An. non risulta essersi perfezionata, in quanto parte ricorrente non ha depositato il relativo avviso di ricevimento;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., va disposta l’integrazione del contraddittorio mediante la rinnovazione della notificazione stessa (cfr. Cass. S.U. n. 14124/10), che dovrà avvenire entro il termine di cui in dispositivo salvo parte ricorrente non dimostri, depositando l’avviso di ricevimento, che già la prima notificazione sia andata a buon fine.
PQM
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la rinnovazione della notificazione del ricorso a Pe.Te.An., entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017