Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24316 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/10/2017),  n. 24316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19768-2013 proposto da:

P.R., ((OMISSIS)), in proprio e quale Liquidatore della

Società SAMOA – Società in Accomandita Semplice di B.C.

S.a.s. in Liquidazione, c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. GIROLAMO EMILIANI 19, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCHINO D’APICE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.C., quale erede di D.R.,

PE.TE.AN. in proprio e quale erede di C.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3321/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2’917 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti;

rilevato che la notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso a Pe.Te.An. non risulta essersi perfezionata, in quanto parte ricorrente non ha depositato il relativo avviso di ricevimento;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., va disposta l’integrazione del contraddittorio mediante la rinnovazione della notificazione stessa (cfr. Cass. S.U. n. 14124/10), che dovrà avvenire entro il termine di cui in dispositivo salvo parte ricorrente non dimostri, depositando l’avviso di ricevimento, che già la prima notificazione sia andata a buon fine.

PQM

 

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la rinnovazione della notificazione del ricorso a Pe.Te.An., entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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