Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24315 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/10/2017),  n. 24315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19932-2013 proposto da:

P.F., ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO TROFINO;

– ricorrente –

contro

F.G., ((OMISSIS)); domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIER GIACINTO DI FIORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2565/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G., promissario acquirente, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola P.F., promittente venditrice, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 14.000,00, pari al doppio della caparra versata, per l’inadempimento d’un preliminare di vendita immobiliare concluso con scrittura privata del 29.4.2004. A sostegno della domanda deduceva di non aver potuto stipulare il definitivo entro il termine convenzionale del 28.7.2004, per ragioni organizzative; e di aver perciò contattato la promittente venditrice, che si era dichiarata disposta a spostare il rogito notarile al 31.7.2004. Precisava, quindi, che nei primi giorni del successivo mese di settembre aveva nuovamente contattato P.F. per la conclusione del definitivo di vendita, ma che quest’ultima aveva già alienato l’immobile a terzi.

Nel resistere in giudizio la convenuta deduceva che nonostante F.G. avesse verbalmente rinunciato all’acquisto dell’immobile in un incontro svoltosi il (OMISSIS), ella l’aveva ugualmente, ma infruttuosamente, invitato a presentarsi il successivo 31 luglio innanzi al notaio per la vendita, e che tale invito doveva a tutti gli effetti considerarsi una diffida ad adempiere.

Con sentenza del 15.11.2007 il Tribunale di Nola respingeva la domanda. Riteneva il giudice di primo grado che sebbene il termine del (OMISSIS) non fosse da qualificarsi come essenziale, e benchè neppure la successiva comunicazione della promittente venditrice, che aveva indicato nel 31.7.2004 la nuova data di stipula del definitivo, potesse interpretarsi a stregua d’una diffida ad adempiere, tale ulteriore termine, alla luce della volontà manifestata dalle parti e della mancanza di contestazione del promissario acquirente, doveva ritenersi essenziale.

Decisione, questa, ribaltata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2565/13, in quanto errata la premessa storica su cui si era basato il primo giudice. Infatti, riteneva la Corte distrettuale, la raccomandata del (OMISSIS) si era riferita agli accordi presi non in quella stessa data, ma il 28.4.2004, e dunque presumibilmente alle trattative che avevano condotto alla stipula del preliminare di vendita concluso il giorno dopo. Pertanto, tale missiva della promittente venditrice non aveva altro scopo se non quello di ricordare al promittente acquirente i termini non essenziali dell’impegno assunto con il contratto preliminare.

Contro tale sentenza P.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso F.G..

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal .L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1457 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha tenuto presente che ai fini della qualificazione dell’essenzialità del termine occorre indagare la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’infruttuoso decorso del termine. Circostanza, questa, sufficiente a comprovare che tra le parti era intervenuta una modifica negoziale tale da far considerare il nuovo termine come essenziale e da legittimare la risoluzione di diritto del contratto preliminare. L’indagine compiuta dalla Corte territoriale, invece, ruota attorno ad elementi irrilevanti a tal fine, ed appare carente ed illogica.

2. – Il secondo motivo lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo e per il giudizio e discusso dalle parti, in relazione al dell’art. 360 c.p.c., e cioè la circostanza che “con raccomandata A/R del (OMISSIS) le parti in causa avevano espressamente concordato un brevissimo termine di proroga per la stipula del rogito definitivo decorso il quale si sarebbe sciolto il vincolo contrattuale”. A tale conclusione, sostiene parte ricorrente, la Corte territoriale sarebbe dovuta pervenire valutando il dato letterale di detta missiva, in base alla quale se non fosse stata rispettata l’ulteriore data del 31.7.2004 per la conclusione del definitivo di vendita, la promittente venditrice si sarebbe ritenuta svincolata dal preliminare.

3. – Il primo motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione o falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (così e per tutte, Cass. n. 16038/13). In altri termini, la violazione di legge è sempre l’effetto di un’errata interpretazione di norme e giammai di un difettoso apprezzamento dei fatti, come invece mostra di ritenere parte ricorrente allorchè pone a base della censura la propria valutazione dei fatti storici che hanno originato la controversia.

E poichè la sentenza impugnata non contiene alcuna, neppur implicita, affermazione che contrasti con la corretta interpretazione dell’art. 1457 c.c., tale motivo d’impugnazione non coglie nel segno, traducendosi nella sostanziale sollecitazione di un inammissibile sindacato di puro merito.

4. – Il secondo motivo è infondato.

Premesso che la sentenza impugnata soggiace al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, il quale a sua volta sottrae ogni rilievo al requisito di sufficienza motivazionale contemplato dal testo precedente (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14), va osservato che la Corte distrettuale non ha per nulla omesso l’indagine sul fatto che parte ricorrente assume non esaminato. Al contrario, sull’interpretazione della lettera raccomandata A/R del (OMISSIS) ruota l’intera motivazione. Vi si legge, infatti: “(ma), come puntualmente osservato dall’appellante, tale costruzione nasce da un errore in cui è incorso il primo giudice, dal momento che la raccomandata del 28.7. non fa riferimento ad accordi presi in quella stessa data, ma si riferisce agli “accordi presi in data 28.4.04″, e, dunque, presumibilmente, alle trattative che condussero alla stipula del preliminare del 29.4.04”. Ancora: “… la missiva della P. non aveva altro scopo che quello di ricordare al promittente acquirente i termini (non essenziali) dell’impegno assunto col preliminare (che, peraltro, prevedevano la stipula il 28, e non il 31)”. Infine: “(d)unque, escluso che il termine contenuto nel preliminare fosse essenziale; escluso che la missiva del 28.7.04 contenesse una proroga concordata del termine, cui attribuire valenza di essenzialità; escluso – per quanto già sostenuto dal primo giudice – che a quella comunicazione potesse riconoscersi valore di diffida ad adempiere; deve trarsi la conclusione che il vincolo contrattuale era ancora valido ed efficace allorchè il F., a mezzo del suo legale, con raccomandata del 27.4.04, invitò la P. a comunicare una data comoda per la stipula del definitivo. Da ciò l’ulteriore conseguenza che l’intervenuta alienazione a terzi dell’immobile da parte della venditrice configura una sicura violazione di quell’impegno contrattuale, che obbliga l’odierna appellata alla restituzione in favore del P. (recte, del F.: n.d.r.) del doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.

5. – Il ricorso va, pertanto, respinto.

6. – Seguono a carico della parte ricorrente le spese, liquidate come in dispositivo, e il raddoppio con contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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