Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24315 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 03/11/2020), n.24315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1112/2013 R.G. proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n.

63, presso lo studio dell’avv. Lucchesi Fabio Giuseppe, che lo

rappresentata e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate,

– intimata –

avverso la sentenza 109/14/12 della Commissione tributaria regionale

del Lazio, depositata in data 21 febbraio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 luglio

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta da

C.M. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo ad accertamento di maggior reddito a fini Irpef per l’anno di imposta 2002, derivante dalla cessione di un’autorizzazione amministrativa di noleggio auto con conducente.

2. La CTR ha rilevato che la cessione in oggetto va qualificata come cessione di azienda e che l’eventuale plusvalenza derivante dal trasferimento rientra nel reddito di impresa ed è imponibile ai sensi di legge, nella misura che nel caso concreto risultava congruamente dimostrata nel suo ammontare con metodo induttivo basato su cessioni similari di licenze per taxi, adeguatamente documentate in atti.

3. Per la cassazione della citata sentenza C.M. ricorre con quattro motivi; l’intimata Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2555 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata per aver qualificato la cessione dell’autorizzazione di nolo con conducente come cessione di azienda.

b. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver fatto mal governo delle regole presuntive, finendo per inferire dalla semplice restituzione dell’autorizzazione al Comune, con mera indicazione non vincolante del successore, una cessione di licenza, senza alcun elemento indiziario che a tanto consentisse di pervenire.

c. Terzo motivo: “Omessa motivazione sulle allegazioni istruttorie dedotte dal C. ex art. 2729 c.c. quali prove contrarie alla presunzione della P.A. in ordine all’accertamento espletato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

d. Quarto motivo: “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla ritenuta congruità della metodologia adottata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39,artt. 2727,2729 e 2697 c.c., dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accertamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Il ricorso va respinto.

3. Il primo motivo è infondato. Questa Corte, in tema di cessione di licenza taxi, ha condivisibilmente affermato che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell’ambito dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dalla L. n. 21 del 1992, art. 9, che consente al titolare di ottenere la cd. volturazione da parte del Comune, a determinate condizioni ed a favore di un terzo avente i requisiti di legge, realizza se, come si presume, avviene a titolo oneroso, una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito giusta il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 1, (Sez. 5, Sentenza n. 17476 del 14/07/2017; Sez. 5, Sentenza n. 4944 del 02/03/2018).

4. Tale conclusione si può applicare agevolmente anche ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, posto che la citata L. n. 21 del 1992, art. 9, nell’individuare il procedimento di cessione, equipara espressamente le due fattispecie.

5. Ne consegue che, del tutto coerentemente, la disciplina tributaria, dalla natura onerosa della transazione e dalla derivazione imprenditoriale della fonte del relativo reddito, fa discendere la tassabilità dell’importo della cessione.

6. Per completezza, va rilevato che le differenze tra servizio taxi e noleggio con conducente sono state individuate in relazione ad aspetti del tutto diversi dalla disciplina tributaria, segnatamente in tema di modalità di prestazione del rispettivo servizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12679 del 19/05/2017) e di conseguente non cumulabilità delle due attività nello stesso soggetto (Sez. 1, Sentenza n. 22483 del 19/10/2006).

7. Nel merito della censura, va poi rilevato che il ricorrente sembra allegare una causale di restituzione connessa alla sua malattia, laddove pretende di qualificare l’indicazione del cessionario della licenza come meramente indicativa per il Comune e, come tale, non vincolante. Orbene, sul punto deve rilevarsi che la CTR, pur dando atto nella parte riassuntiva del processo dell’allegazione da parte del contribuente dello stato di malattia come causa della cessione, fonda la propria decisione sull’affermazione dell’esistenza di prove in atti della natura onerosa della stessa, come tale fonte di reddito tassabile nella misura induttivamente accertata dall’Ufficio. Il motivo in esame non intercetta minimamente tale ratio decidendi, poichè non allega, nè in alcun modo specificamente indica, in quale momento del giudizio di merito sia stata dedotta e poi dimostrata la natura non onerosa della cessione.

8. Quanto alla pretesa falsa applicazione dell’art. 2555 c.c., va rilevato che, nel caso di specie, elemento essenziale e fondante la cessione dell’impresa si rinviene nel trasferimento del titolo abilitante all’esercizio della professione; gli altri elementi, che il ricorrente pretende che l’Erario dovesse allegare e dimostrare, si riducono nella realtà essenzialmente al veicolo necessario ad esercitare il trasporto e nella disponibilità finanziaria per iniziare e gestire l’attività economica. Elementi che, tuttavia, non si possono qualificare come facenti parte inscindibile del compendio organizzato dall’imprenditore, sol che si consideri che la cessione del veicolo insieme alla licenza è da considerarsi del tutto eventuale e non collegato inscindibilmente alla modificazione della persona dell’imprenditore, come invece avviene automaticamente per tutti i beni aziendali, laddove la disponibilità economica è elemento autonomo che ciascun imprenditore deve possedere per calcolare l’economicità dell’attività, del tutto a prescindere dalla vicenda traslativa dell’azienda.

9. Il secondo motivo è infondato. Nella specie, non si rinviene alcuna falsa applicazione delle regole presuntive, giacchè la CTR ha semplicemente e unicamente dedotto dalla natura onerosa della cessione della licenza l’assoggettabilità a tributo del relativo prezzo, la cui determinazione è stata ritenuta correttamente effettuata sulla base delle prove allegate in atti. In tale contesto la censura, da un lato si limita a una generica lamentela sulla violazione delle regole presuntive, dall’altro assume un preteso contrasto tra le prove fornite dall’Erario e quelle allegate dal contribuente, senza tuttavia, in violazione del combinato disposto degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n, 4, indicare dove, come e quando tali prove contrarie siano state sottoposte alla valutazione del giudice del merito.

10. Il terzo motivo è infondato, posto che la CTR, nel ritenere esaustivo il quadro probatorio fornito dall’Erario, ha evidentemente e implicitamente respinto ogni diversa ricostruzione sul punto offerta dal contribuente, senza che sul punto vi fosse un onere di specifica motivazione, a tacere dalla già rilevata genericità dell’allegazione.

11. Il quarto motivo è inammissibile, poichè identifica come fatto decisivo omesso ciò che in realtà è l’esito del giudizio sulle prove che, come è noto, è riservato al giudice del merito, con il solo limite di rinvenire sul punto una motivazione come tale riconoscibile; ciò che è perfettamente sussistente nel caso di specie.

12. Non v’è luogo per pronunciare sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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