Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24314 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17108/2007 proposto da:

S.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO Guido,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

CONTRO

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

BOLOGNA, D.D., PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

27/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo proposto innanzi alla Corte d’appello di Bologna, S. L. ha chiesto la revoca del decreto del Tribunale di Forlì, emesso il 19.12.2006, che aveva respinto la sua domanda di esonero dall’obbligo di corrispondere alla moglie divorziata D.D. l’assegno mensile di mantenimento, che egli si era assunto con accordo sottoscritto al verbale dell’udienza del 29.1.2004 celebrata nel giudizio introdotto dalla D. per l’attribuzione dell’assegno di divorzio, assumendo sia di non potervi adempiere per le sue condizioni economiche, sia che il patto era nullo, perchè simulato.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 27 aprile 2007 ha respinto il reclamo ed il S. ha quindi proposto ricorso per cassazione cui l’intimata non ha però resistito.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare occorre rilevare e dichiarare l’inesistenza della notifica del ricorso in esame. Eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non vi è prova del suo perfezionamento, non risultando depositata la ricevuta di ritorno, attestante la ricezione del plico da parte della destinataria. In tale evenienza, dal momento che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, se l’avviso non è neppure depositato successivamente purchè prima che abbia inizio la relazione prevista dall’art. 379 c.p.c., comma 1, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile” – Cass. S.U. n. 627/2008.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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