Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24314 del 16/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/10/2017),  n. 24314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15774-2013 proposto da:

C.A., ((OMISSIS)), D.C.A., ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ADOLFO GIANFREDA;

– ricorrenti –

contro

G.V., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ARIETA, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO DELL’ANNO,

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1986 G.V. agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi contro C.A. e D.C.A. per risolvere un preliminare di permuta d’un terreno a causa dell’inadempimento dei convenuti, cui addebitava la mancata esecuzione dell’obbligo contrattuale di eseguire le opere di urbanizzazione primaria e di corrisponderle Lire 37.000.000. Nel resistere in giudizio i convenuti domandavano, a loro volta, in via riconvenzionale la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento dell’attrice all’obbligazione di consegnare i necessari progetti esecutivi.

Con sentenza n. 251 del 26.2.1993 il Tribunale rigettava entrambe le domande, osservando che il contratto era ancora efficace tra le parti. Tale pronuncia passava in giudicato.

Quindi, con citazione del 21.11.1994 C.A. e D.C.A., agivano contro G.V. perchè successivamente alla predetta sentenza aveva dato in appalto ad altra impresa la prosecuzione dei lavori; e ne domandavano, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni sia a titolo di responsabilità precontrattuale per la mancata consegna dei progetti esecutivi, sia a titolo di responsabilità contrattuale per aver risolto arbitrariamente il contratto. La convenuta contrapponeva una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per l’inattività degli attori.

Entrambe tali domande erano respinte dal Tribunale di Brindisi, il quale osservava, quanto alla mancata tempestiva consegna dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione da realizzare sul tondo, che ogni indagine era preclusa dalla sentenza del 26.2.1993, passata in giudicato, e che doveva escludersi anche la responsabilità contrattuale per l’arbitrario recesso dal contratto, in quanto la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dagli attori nel precedente giudizio dimostrava che essi non avevano più interesse ad una prestazione tardiva. In merito alla domanda riconvenzionale rilevava, invece, la mancanza di prova.

Analogo esito innanzi alla Corte d’appello di Lecce, che con sentenza n. 284/04 riteneva preclusa dal precedente giudicato la questione della responsabilità contrattuale della G. per la mancata tempestiva consegna dei progetti esecutivi.

Ricorsa per cassazione da parte dei C. – D.C., tale decisione era annullata con rinvio da questa S.C. con sentenza n. 26152/10. Quest’ultima escludeva l’efficacia del predetto giudicato esterno, poichè mentre nel primo giudizio la G. aveva chiesto la risoluzione del contratto preliminare di permuta da lei stipulato con i C. – D.C. per inadempimento degli stessi, domanda rigettata con la citata sentenza del 1993, che aveva confermato la perdurante efficacia del contratto tra le parti; nel secondo giudizio, promosso nei confronti della G., era stato dedotto l’inadempimento della stessa, successivo al giudicato formatosi sul primo, e consistente nella mancata esecuzione dei contratto dopo la diffida degli istanti e nella stipulazione da parte della G. di un contratto di appalto con altra ditta. Pertanto, aveva errato il giudice di secondo grado nel ritenere preclusa dal giudicato la questione della responsabilità contrattuale della G. per la mancata tempestiva consegna dei progetti esecutivi, che non era stata oggetto della domanda.

Osservava, quindi, che il divieto, posto dall’art. 1453 c.c., comma 2, di chiedere l’adempimento una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d’essere quando la domanda di risoluzione sia rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale, e risorgendo l’interesse all’esecuzione della prestazione con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l’adempimento. Ne derivava, nella specie, che non poteva considerarsi un mero obiter dictum, come invece opinato dalla Corte di merito, l’affermazione, contenuta nella sentenza del Tribunale di Brindisi del 1993, relativa alla perdurante efficacia del contratto tra le parti, non essendo stata pronunciata la risoluzione. Infine, neppure era sostenibile che, per il fatto di avere il C. e il D.C. proposto, nel primo giudizio, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, fosse venuto meno il loro interesse alla esecuzione dello stesso: al contrario, la persistenza di tale interesse risultava in modo evidente dalla diffida che essi avevano rivolto alla G. per la ripresa dei lavori dopo la richiamata sentenza del 1993. Pertanto, concludeva la Corte, la pronuncia d’appello doveva essere cassata con rinvio affinchè fosse riesaminata “la controversia alla luce della esclusa preclusione (…) della questione della responsabilità della G. per inadempimento successivo alla sentenza del Tribunale di Brindisi del 1993, e della perdurante efficacia del contratto tra le parti”.

Riassunto il giudizio dai C. – D.C., la Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 192/13 “rigettava l’appello” e compensava integralmente le spese.

Riteneva la Corte territoriale che, in esito ai principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento con rinvio, dovesse valutarsi solo l’inadempimento della G. successivo alla sentenza del 26.2.1993, tenuto conto della perdurante efficacia del contratto tra le parti. Quindi, osservava che sin dal 1985 erano disponibili i progetti esecutivi relativi alla rete viaria, fognaria ed elettrica, progetti che la G. aveva inviato agli attori con raccomandata del 3.10.1985; che con raccomandata del 26.10.1985 i C. – D.C., presone atto, si erano impegnati ad iniziare i lavori; e che il 9.1.1986 il comune di Maruggio aveva approvato il progetto relativo alla rete idrica. Rilevava che il termine fissato per la prestazione degli attori (un anno dalla consegna dei progetti) era essenziale per la G. e, comunque, di non scarsa importanza, per cui la successiva mancata esecuzione del contratto da parte di quest’ultima doveva ritenersi senz’altro giustificata. Infatti, i C. – D.C. avevano manifestato la loro disponibilità ad adempiere solo con un atto di diffida del 6.4.1994, intervenuto dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza 26.2.1993 del Tribunale di Brindisi e a circa otto anni dalla disponibilità dei progetti esecutivi, quando, cioè, secondo le previsioni contrattuali era indubbiamente venuto meno l’interesse della G. all’esecuzione del contratto. Il tardivo adempimento (recte, la tardiva disponibilità ad adempiere: n.d.r.) degli attori era stato determinato dalla loro condotta, poichè essi invece di rinunciare all’azione di risoluzione proposta nel precedente giudizio quando si erano verificate le condizioni per il reciproco adempimento, avevano coltivato la domanda per ulteriori sette anni.

C.A. e D.C.A. propongono ricorso per cassazione contro tale sentenza, sulla base di un unico motivo.

Vi resiste con controricorso G.V..

Attivato il procedimento camerale ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo d’impugnazione denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112,116,163,345 e 384 c.p.c., artt. 1218,1460,2697 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che l’art. 384 c.p.c., è stato violato perchè, pur essendo pacifico l’inadempimento della G. successivo al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi del 1993, così come l’affidamento dell’appalto ad altra ditta e la mancata risposta all’atto stragiudiziale di messa in mora notificatole dai C. – D.C. il 6.4.1994, il giudice di rinvio ha giustificato tale inadempimento per l’assunto pregresso inadempimento degli odierni ricorrenti, per non aver essi portato a termine i lavori entro il termine di un anno dalla consegna dei progetti esecutivi inviati con raccomandata del 2.10.1985. Così decidendo, la Corte leccese ha violato l’art. 384 c.p.c., perchè non ha tenuto conto del fatto che la materia del contendere del presente giudizio doveva tenersi ben distinta da quella che aveva originato il primo giudizio. E invece di dichiarare la responsabilità dell’appellata ex art. 1218 c.c., la Corte salentina ha giustificato l’inadempimento di lei sulla base di un assunto, peraltro inesistente, precedente inadempimento dei ricorrenti, richiamando implicitamente l’art. 1460 c.c., pur senza farne menzione. Con la conseguenza che la Corte di merito avrebbe anche violato l’art. 345 c.p.c., introducendo “nel giudizio d’appello un thema decidendum nuovo e, comunque, non prospettato nel giudizio di primo grado”.

1.1. – In termini consimili le conclusioni del Procuratore generale, il quale afferma che, in definitiva, se pure si ritenesse non sussistente la violazione dell’art. 384 c.p.c., valutando il rispetto del dictum di questa Suprema Corte solo in senso formale, resterebbe la violazione del giudicato derivante dal rigetto, con sentenza definitiva, della domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla G. nei confronti dei C. – D.C., rigetto che copre, in base alla regola del dedotto e del deducibile, tutti gli inadempimenti anteriori di questi ultimi, non utilizzabili, quindi, per giustificare ex art. 1460 c.c., la stipula da parte della G. di un contratto d’appalto con altri soggetti e il rifiuto di lei di dare seguito alla richiesta di esecuzione del contratto.

2. – Il motivo è infondato.

In primo luogo, e contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, va escluso che l’inadempimento della G. successivo alla sentenza del 1993 sia un dato pacifico.

In disparte che se così fosse non si comprenderebbe a qual fine la sentenza n. 26152/10 di questa Corte abbia cassato con rinvio quella d’appello, invece di decidere la causa nel merito; ciò a parte, va osservato che detta sentenza di legittimità si è limitata ad escludere che il giudicato di cui alla pronuncia del Tribunale di Brindisi del 26.2.1993 precludesse la questione della responsabilità contrattuale della G. per la mancata tempestiva consegna dei progetti esecutivi, che non era stata in allora oggetto di domanda; ed ha espressamente rimesso la relativa decisione al giudice di rinvio.

La tesi per cui quest’ultimo non avrebbe potuto decidere la causa valorizzando, in chiave di eccezione, l’inadempimento dei C. – D.C. anteriore alla sentenza 26.2.1993, pena la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ovvero la sostanziale elusione del giudicato del 1993, non è condivisibile.

Sotto il primo profilo perchè la sentenza n. 26152/10 di questa Corte, nel rimettere al giudice di rinvio la questione della responsabilità contrattuale della G. “per inadempimento successivo alla sentenza del Tribunale di Brindisi del 1993, e della perdurante efficacia del contratto tra le parti, alla stregua del principio di diritto enunciato sub 4.2. (che afferma che il divieto dell’art. 1453 c.c. di chiedere l’adempimento dopo aver domandato la risoluzione viene meno allorchè quest’ultima domanda sia stata respinta: n.d.r.)”, ha enunciato un criterio non meramente cronologico ma oggettuale, avendo già prima premesso che la questione della responsabilità della G. per la mancata consegna dei progetti esecutivi non era coperta dal giudicato del 1993, non essendo stata oggetto di domanda in quel primo giudizio.

Sotto il secondo aspetto, l’affermazione per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è sì esatta, ma va intesa nel senso che in tanto il deducibile resta precluso ancorchè non deciso nè espressamente nè implicitamente, in quanto una successiva pronuncia su di esso sia astrattamente idonea a porre nel nulla gli effetti del precedente giudicato (paradigmatico l’esempio dell’eccezione di prescrizione, deducibile ma non dedotta nel giudizio che afferma l’esistenza del diritto stesso, e dunque non più deducibile in un futuro processo dichiarativo).

Effetti di giudicato che devono essere verificati operando una precisa ricognizione dei limiti oggettivi della pronuncia del 26.2.1993.

Quest’ultima, come si ricava dalla motivazione, ha ritenuto che “… alla data della citazione (corsivo nostro) non si era verificata la condizione del punto 4 del preliminare, atteso che la G. non aveva consegnato agli acquirenti tutti i progetti esecutivi dei lavori a farsi, addirittura, almeno al 22.4.1987, non avendo nemmeno richiesta la concessione edilizia per la rete idrica. Alcun inadempimento dunque può ascriversi ai convenuti. La cui riconvenzionale, tuttavia, va rigettata di risoluzione del preliminare per colpa della G. (sic), alla quale, alla data della domanda (corsivo nostro), non era addebitabile violazione colposa o volontaria nei loro confronti del suo obbligo, in esecuzione del quale aveva depositato i progetti delle opere nel termine contrattuale, ivi compresa la riserva di progettazione della rete idrica all’EAAP; semplicemente, alla data della citazione l’attrice non aveva ancora fornito tutti i progetti esecutivi, sicchè il termine annuale, unico vincolante per i convenuti, non aveva iniziato un valido decorso, e, se così si può dire, la loro obbligazione era sospesa, come, a parere del collegio, rimane tutt’ora, non essendo stato risolto il preliminare. Nè i convenuti hanno dimostrato che l’obiettiva impossibilità della sua stipula ha fatto venir meno il loro interesse all’affare e determinato la perdita o rinunzia ad altre vantaggiose offerte lavorative: pertanto le loro richieste risarcitorie vanno rigettate”.

Tale sentenza, dunque, ha escluso le rispettive responsabilità delle parti cristallizzandone le condotte alla data di proposizione delle contrapposte domande.

Non mette conto, per il vincolo del giudicato, stabilire se tale collocazione temporale delle condizioni dell’azione sia esatta o meno. E’ invece necessario e sufficiente rilevare, ai fini che qui rilevano, che l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di rinvio copre l’arco temporale successivo all’introduzione del primo giudizio (cioè l’atto di diffida del 6.4.1994 e i circa otto anni trascorsi dalla disponibilità dei progetti esecutivi, che si riducono a circa sette dall’inizio della prima causa); arco temporale che per le ragioni appena dette la sentenza del 26.2.1993 espressamente ha ritenuto di non dover considerare.

In altri termini, proprio l’esatta interpretazione del giudicato del 1993 permette di operare la giusta valutazione diacronica della vicenda; la quale, a sua volta, non consente di affermare che l’inadempimento degli appaltatori, escluso ad una certa data sulla base di un’eccezione dilatoria ex art. 1460 c.c., sia per ciò stesso e per ciò solo da escludere anche per il tempo successivo, a prescindere dai sopravvenuti mutamenti del rapporto sostanziale, allorchè, a parti invertite, non si discuta più di eccezioni dilatorie ma di inadempimenti definitivi.

3. – Il ricorso va dunque respinto, ponendo a carico della parte ricorrente le spese, liquidate come in dispositivo, e il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA