Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24314 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25882/2011 R.G. proposto da:

D.N., elettivamente domiciliata nel presente giudizio

presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi in Roma al viale del

Vignola n. 5 dalla quale è difeso anche disgiuntamente con l’avv.

Luigi Quercia del Foro di Bari;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 88/05/10 depositata il 20/09/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/5/2018 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha riformato la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, con la quale l’Erario recuperava parte del credito IVA esposto nella dichiarazione mod. Unico anno 2005;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi. L’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il secondo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sul “motivo di impugnazione” (recte: eccezione) relativo alla inammissibilità del gravame per genericità dei motivi;

– il primo motivo è inammissibile in quanto l’eccezione deve ritenersi implicitamente rigettata;

– in ogni caso il motivo è anche infondato; l’Amministrazione finanziaria sia pur ovviamente rifacendosi alle difese svolte di fronte alla CTP, ha nel suo gravame mosso censure alla sentenza di primo grado, contestandone il contenuto in modo specifico e non generico;

– Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, avendo la CTR unicamente operato un mero rinvio testuale e acritico all’atto di appello dell’Ufficio, con conseguente motivazione solo “apparente”;

– il secondo motivo è pure infondato; la CTR ha dato conto in sentenza delle ragioni in fatto e diritto secondo le quali ha ritenuto di accogliere le doglianze dell’Amministrazione finanziaria, con motivazione per nulla apparente ma articolata e comprensibile quanto alle ragioni poste a base del decisum; si veda in termini quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS. UU, Sentenza n. 642 del 16/01/2015), secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato;

– Il terzo motivo di ricorso sostiene la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il secondo giudice oltrepassato i limiti del “thema decidendum”, ritenendo legittimo l’atto impugnato sulla base di un motivo non rientrante tra quelli di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, nè tra gli elementi del fatto costitutivo, dedotto dalla stessa cartella di pagamento;

il motivo è infondato oltre che anche inammissibile, invero; esso non coglie la ratio decidendi perchè come emerge dalla lettura della sentenza impugnata la CTR non ha fondato la sua decisione sulle argomentazioni relative alla contestazione del debito di imposta oggetto di compensazione, argomentando sulla inesistenza del debito compensato (derivante dall’aver il sig. D. chiesto a rimborso nella dichiarazione IVA per il 2004 la somma oggetto della compensazione, richiesta a rimborso non consentita dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. F), ma avendo affrontato il profilo inerente tal questione solo allo scopo di meglio chiarire il contesto nel quale l’azione di recupero è stata intrapresa; la vicenda relativa al credito di cui alla L. n. 388 del 2000, quindi, è stata valorizzata in motivazione solo al fine di chiarire come questi – chiudendo la dichiarazione IVA per il 2004 con un credito d’imposta, a fronte del quale non era dovuto il versamento di nessun acconto IVA, ovviamente – abbia operato la compensazione in assenza dei requisiti di legge.

– Stante l’assenza dei requisiti per operare la compensazione, quindi, la stessa risultava illegittima; la sua esecuzione quindi (si illustra in sentenza impugnata, quale obiter dictum) poteva esser giustificata, quale motivo dell’agire del contribuente, dall’intento di ottenere il vantaggio finanziario immediato del recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, senza attendere il secondo anno successivo a quello di presentazione dell’apposita istanza, e senza soggiacere ai limiti di utilizzo del contributo previsti anch’essi dal già della L. n. 289 del 2002, citato art. 62, comma 1, lett. F);

– Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, per aver la CTR motivato in modo insufficiente circa un fatto controverso e decisivo del giudizio non essendo stati esplicitati i criteri di valutazione degli elementi, anche probatori, offerti dal contribuente;

– Il motivo è anch’esso infondato, avendo la sentenza della CTR adeguatamente motivato in ordine alle ragioni poste alla base della propria decisione, ricostruendo la fattispecie anche secondo quanto dedotto e allegato dal contribuente.

PQM

rigetta il ricorso. Liquida le spese in Euro 4.000,00, oltre a spese prenotate a debito, che pone a carico della parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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