Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24313 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31725/2006 proposto da:

L.L. (C.F. (OMISSIS)), L.M. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 14, presso l’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, rappresentati e

difesi dall’avvocato CELLAROSI Mauro, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SANPAOLO IMI S.P.A., già ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso

l’avvocato COSENZA Franco, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BULGARELLI DANIELE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 438/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/10/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato HERNANDEZ FEDERICO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato COSENZA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza 26 aprile 2006, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dai signori L.L. e M. contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Ravenna, di rigetto delle loro domande di condanna del SanPaolo I.M.I. s.p.a. al risarcimento di danni. Gli attori avevano lamentato che la banca avesse chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei loro confronti, e provveduto su tale base ad iscrizione ipotecaria sui loro beni, facendo valere un credito risultante da un contratto di conto corrente di cui, nel corso del giudizio di opposizione, era stata accertata la falsità di sottoscrizione.

2. Per la cassazione della sentenza ricorrono L.L. e M. per sei motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste la banca con controricorso e con memoria.

5. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., e si formula il quesito seguente: “La condotta tenuta dai funzionari del San Paolo Imi S.p.a.

integra gli estremi del fatto illecito per il disposto degli artt. 2043 e 2049 c.c.?”.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1375 c.c., e si formula il seguente quesito: “La condotta tenuta dai funzionari del San Paolo Imi S.p.a. integra gli estremi della responsabilità ex art. 1375?”.

Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 96 c.p.c., e si formulano i seguente quesiti: “La condotta processuale tenuta dal san Paolo Imi S.p.a. integra gli estremi della violazione ex art. 96 c.p.c., comma 2, per avere iscritto ipoteca giudiziale senza la normale prudenza ed in forza di un titolo emesso sulla base di un credito inesistente?”; “La liquidazione dei danni per violazione dall’art. 96 c.p.c., comma 2, si riconduce esclusivamente al fatto storico dell’iscrizione ipotecaria o a tutto il periodo in cui detta iscrizione permane a carico del debitore?”.

Con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c., e si formula il seguente quesito:

“L’atteggiamento pre – processuale, processuale e post – processuale tenuto dal San Paolo Imi s.p.a. è configurabile come giusto motivo al fine di ottenere la compensazione delle spese legali ex art. 92 c.p.c., comma 2, a favore delle ricorrenti?”.

5.1. I quesiti riportati non pongono questioni di diritto, ma mere questioni di valutazione del fatto, e sono inammissibili.

6. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., e si formula il seguente quesito:

“La richiesta di risarcimento danni conseguenti al permanere dell’iscrizione ipotecaria anche dopo la definizione del giudizio di primo grado costituisce domanda nuova ex art. 345 c.p.c.? 6.1. Il quesito è inammissibile perchè inidoneo a definire il giudizio. Nell’impugnata sentenza si osserva, anche, che gli appellanti avevano lamentato danni che si ricollegano direttamente al momento storico dell’iscrizione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e non avevano esposto alcuna specifica deduzione con riguardo a danni dipendenti dal mantenimento del vincolo o all’aggravamento di quelli originari per effetto della sua mancata tempestiva cancellazione. Questo punto della motivazione, idoneo a giustificare la decisione, non sarebbe inficiato dalla risposta al quesito di diritto, che è conseguentemente inammissibile.

7. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione. Si svolgono argomenti critici, i quali non mettono capo tuttavia alla sintesi richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603). Il motivo è pertanto inammissibile.

8. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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