Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24313 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/10/2017),  n. 24313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6467-2013 proposto da:

AXITEA S.p.A., (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante

pro tempore, nella qualità di incorporante della Società MEGA

ITALIA S.p.A. (c.f. (OMISSIS)) come da atto di fusione con il quale

la Società Sicurglobal S.p.a. e Mega Italia si sono dichiarate fuse

mediante incorporazione della Società unipersonale della Società

unipersonale Mega Italia S.p.A. nella Società unipersonale

Sicurglobal S.p.a. e successiva modificazione della denominazione

sociale della Sicurglobal S.p.A. in AXITEA S.p.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANNAMARIA RAMIREZ;

– ricorrente –

contro

ZURICH INTERNATIONAL ITALIA S.p.A., (c.f. (OMISSIS)) in persona del

Procuratore speciale Dr. G.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio

dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SERGIO CAGNES;

– controricorrente –

nonchè contro

FA S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La FA s.r.l., premesso di aver acquistato nel 1999 per il proprio esercizio commerciale di oreficeria un sistema d’allarme dalla Mega Italia s.p.a., che l’aveva progettato ed installato; e che nel maggio del 2002 aveva subito il furto di vari orologi, sottratti mediante l’effrazione della vetrina, senza che l’impianto d’allarme, a causa della bassa recettività dei sensori, si attivasse; tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la Mega Italia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Nel resistere in giudizio la Mega Italia s.p.a. eccepiva la decadenza e la prescrizione dell’azione, domandava in via riconvenzionale il pagamento di prestazioni effettuate e chiamava in garanzia la Zurich International Italia s.p.a. La quale pure si costituiva chiedendo il rigetto della domanda principale.

Il Tribunale rigettava la domanda della FA s.r.l. e accoglieva la riconvenzionale, in quanto riteneva che non fosse stato provato un contratto di manutenzione e che gli interventi svolti dalla Mega Italia s.p.a. fossero stati limitati alla risoluzione di altri problemi specifici, e non già alla revisione complessiva dell’impianto d’allarme.

Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d’appello di Brescia, che condannava la Mega Italia al pagamento in favore della FA s.r.l. della somma di 45.000,00 Euro a titolo di risarcimento del danno. Riteneva la Corte territoriale che i risultati della prestazione dovuta dalla Mega Italia non fossero parcellizzabili, e che in base al parametro di diligenza esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., quest’ultima avrebbe dovuto controllare la funzionalità di tutto l’impianto. Quantificava il danno anzi detto in via equitativa e nella misura del 50% del danno effettivo sofferto, rispetto al quale la mancata attivazione dell’allarme doveva considerarsi causa non esclusiva. Dichiarava, infine, improponibile la domanda di garanzia della Mega Italia verso la Zurich International Italia s.p.a., in quanto non reintrodotta in appello mediante apposita impugnazione incidentale condizionata.

La cassazione di tale sentenza è chiesta dalla Axitea s.p.a., quale società incorporante la Mega Italia s.p.a., in base a tre motivi.

Resiste con controricorso la Zurich International Italia s.p.a. Attivato il procedimento camerale ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, la società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Deduce al riguardo che l’impianto fu collaudato positivamente nel 1999 e che l’ultimo intervento eseguito dalla Mega Italia nel gennaio del 2002 non era stato volto ad eliminare difetti ma solo ad escludere l’impianto, su richiesta della cliente, da una data zona dei locali. Deduce, inoltre, che sarebbe stato onere della committente dimostrare che la bassa recettività dei sensori fosse imputabile alla Mega Italia, sicchè la sentenza impugnata sarebbe inficiata anche dalla violazione dell’art. 2697 c.c..

2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia, ancora, il vizio d’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in rapporto alla quantificazione del danno, non essendo stato adeguatamente provato il valore della merce rubata.

3. – Il terzo motivo lamenta, sotto una generica violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la sentenza impugnata abbia ritenuto necessario, ai fini della domanda subordinata di garanzia propria, l’appello incidentale condizionato, essendo invece sufficiente, ad avviso dell’odierna ricorrente, la sola riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

4. – Il primo motivo è fondato limitatamente al dedotto vizio d’insufficienza motivazionale, nei sensi che seguono.

Il ricorso è soggetto al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, previgente alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 27.6.2012, e dunque prima del termine iniziale di efficacia indicato dal D.L. art. 55, comma 2.

In base all’interpretazione costante fornitane dalla giurisprudenza di questa Corte, l’insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento (restando ovviamente esclusa qualsiasi revisione delle valutazioni e dei convincimenti operati dal giudice di merito: cfr. per tutte, Cass. n. 2272/07).

Nel caso in esame la Corte bresciana ha così motivato, per la parte che qui interessa: “Non appare infatti condivisibile l’assunto del Tribunale, secondo cui l’assenza di un contratto di revisione periodica dell’impianto avrebbe impedito di reputare la Mega Italia responsabile della mancata attivazione dell’allarme. Nella specie, si parla infatti di una prestazione particolarmente qualificata e peculiare, in cui non è possibile parcellizzare i risultati, perchè ciò si risolverebbe in un difetto della causa contrattuale. In altri termini, anche se i tecnici avessero operato settorialmente, sarebbe stato per loro inevitabile – in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi alla stregua dell’art. 1176 c.c., comma 2, – preoccuparsi di controllare la funzionalità di tutto l’impianto una volta portato a termine il loro intervento (…). Si deve dunque ritenere che spettasse ai dipendenti della Mega Italia procedere almeno ad un generico controllo della funzionalità del sistema d’allarme. Certamente, la mancata attivazione dei sensori posti sulla vetrina antisfondamento, nonostante l’uso di una mazza ferrata, costituisce un’anomalia ictu oculi rilevante, di cui i tecnici si sarebbero facilmente accorti, ad una sia pur superficiale verifica. In tal senso, la garanzia di buon funzionamento dell’impianto non può ritenersi limitata all’anno successivo all’installazione, così come preteso dall’originaria convenuta: ogni intervento – comunque riconducibile alla manutenzione – determina il sorgere di una nuova garanzia”.

La stessa Corte territoriale ha quindi accertato che l’intervento della Mega Italia avvenne nel gennaio 2002; che la mancata attivazione dell’impianto in occasione della rapina, verificatasi nel maggio 2002, era dipesa da una bassa recettività dei sensori della vetrina, non in grado di trasmettere l’impulso alla centralina (v. pagg. 8-9 della sentenza impugnata); e che, pertanto, la “fornitrice del sistema (era) responsabile della mancata attivazione del manufatto, non avendo dimostrato l’esecuzione a regola d’arte degli interventi operati”.

Orbene, da un lato non è chiara la causa di tale bassa recettività dei sensori, dall’altro è incongrua l’affermazione che la loro anomalia di funzionamento, che aveva fatto sì che l’allarme non si attivasse nonostante l’effrazione della vetrina, sarebbe stata rilevabile ictu oculi. Infatti, la sentenza impugnata non chiarisce se già nel gennaio del 2002, epoca dell’ultimo intervento della Mega Italia, i sensori non erano funzionanti, nè ad ogni modo motiva un’affermazione in tal senso; piuttosto, mostra di ricavarla per implicazione illogica proprio e solo in base al successivo evento verificatosi quattro o cinque mesi dopo. Tale difetto motivazionale è decisivo, posto che la sentenza impugnata nel suo procedere ondivago non opta tra diligenza e garanzia, ma le menziona entrambe senza prendere partito. Ed evidentemente non sceglie tra l’una e l’altra qualificazione giuridica proprio perchè rileva il difetto di diligenza, che rispetto alla garanzia è un quid pluris, sulla premessa dell’accertamento, tuttavia immotivato, che già nel gennaio del 2002 i sensori non funzionassero. Ma poichè, come detto, stando alla lettura della sentenza nulla accredita tale ricostruzione del fatto storico, in assenza della quale il ritenuto difetto di diligenza della Mega Italia non sarebbe qualificabile come efficiente, il dedotto vizio di motivazione deve ritenersi integrato.

5. – L’accoglimento del suddetto motivo, imponendo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata per un rinnovato esame dell’an debeatur, assorbe le restanti censure.

6. – Al giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’appello di Brescia, è rimesso ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, anche il regolamento delle spese di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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