Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24313 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. I, 09/09/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 09/09/2021), n.24313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8531/2019 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in Petilia Policastro, via

Arringa 60, presso lo studio dell’Avv.to Giovanbattista

Scordamaglia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Repubblica Catanzaro;

– resistente –

avverso la sentenza n. 290/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 da Dott. MELONI MARINA;

letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CERONI Francesca.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 14/2/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Catanzaro in ordine alle istanze avanzate da A.L. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

La richiedente asilo, proveniente dallo Stato della Nigeria, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone di essere fuggita dal proprio paese in quanto doveva essere sottoposta alla pratica della infibulazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’interno non ha spiegato difese.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta chiedendo di accogliere il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico articolato motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente e mancata esposizione delle ragioni della decisione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice territoriale non ha motivato sulla pratica della infibulazione; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5, 7, 8 e art. 14, lett. C); D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,27, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha violato il dovere di cooperazione istruttoria escludendo così senza meglio indagare sui presupposti il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria; vizio di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto. I profili di ricorso proposti, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro avvinti, si sostanziano anzitutto in una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione dalla Corte territoriale, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento.

Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In particolare riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve poi rilevarsi che il giudice territoriale, alla luce del dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha esaminato la situazione della Nigeria e di conseguenza ha ritenuto, con motivazione coerente ed esaustiva, l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e di una situazione di conflitto armato nella zona di provenienza del ricorrente, di livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nel territorio in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona.

La censura è quindi infondata.

Il quarto profilo in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità o di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante, o di lesione dei diritti fondamentali della persona è infondato. In particolare la ricorrente lamenta di essersi allontanata dal proprio paese per il pericolo di essere sottoposta alla pratica dell’infibulazione1 ragione per la quale chiede anche il riconoscimento dello status di rifugiato. Ma la Corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto ed ha inoltre considerato che le mutilazioni genitali risultano vietate già dal 2015 sicché la ricorrente non corre alcun rischio di subire un danno grave alla persona rientrando nel paese di provenienza, ragione per la quale la Corte ha altresì escluso il riconoscimento dello status di rifugiato in capo alla richiedente. Infine la Corte di merito ha rilevato che dalle fonti consultate emerge il superamento del rischio di contagio dell’ebola.

Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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