Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24313 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9430/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

SMALTERIE E METALLURGICHE CASTELLANE s.r.l., elettivamente

domiciliate nel presente giudizio presso lo studio dell’avv. Lucilla

Lenti in Roma via Crescenzio n. 5 int. 19 dalla quale è difesa

congiuntamente e disgiuntamente con l’avv. Giuseppe Fattori del Foro

di Pesaro;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 127/26/10 depositata il 19/10/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/5/2018 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha confermato la decisione della CTP che ha annullato l’atto impugnato, avviso di accertamento relativo al recupero di un credito IVA per l’anno 2002;

– con tal atto l’Erario disconosceva tal credito per Euro 797.934,00, operando il controllo a seguito di segnalazione derivante da autorizzazione del PM presso il Tribunale di Lecco all’utilizzo a fini fiscali dei risultati delle indagini di p.g. nel proc. Pen. N. 4400/2007 per l’anno di imposta 2002, non avendo la società contribuente conservato la documentazione contabile in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53; risultavano inoltre incongruenze tra i dati indicati nel mod. Unico 2003 e quelli risultanti dalle comunicazioni a fini IVA e dal quadro RS;

– la contribuente ricorreva avverso il provvedimento di accertamento denunciando tra le altre, per quanto qui interessa, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, difettando l’avviso di accertamento della firma del direttore dell’Ufficio o di suo delegato; contestava inoltre la legittimità dell’atto impugnato in quanto il p.v.c. del 19/10/2007 sul quale esso si fondava era nullo in quanto difettoso di sottoscrizione del contribuente; eccepiva la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, non essendo stata prodotta l’autorizzazione del PM all’utilizzo fiscale della documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari; eccepiva la violazione dell’art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuentecon riferimento al mancato rispetto del termine ivi previsto tra la data di sottoscrizione dell’avviso di accertamento e la data di notifica dello stesso al contribuente; eccepiva l’intervenuta preclusione del potere di controllo avendo la società aderito al “condono tombale” di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9;

– la CTP adita accoglieva il ricorso della contribuente;

– appellava l’Ufficio, e la CTR rigettava l’impugnazione ritenendo la sentenza di prime cure “articolata e ben motivata decisione”, da un lato, e ritenendo che l’Erario avesse violato l’art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuenteanche tenendo conto di altra sentenza della CTR stessa, n. 105/26/2010, dalla quale essa non riteneva di discostarsi;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– è necessario preliminarmente esaminare le plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso e l’eccezione di improcedibilità svolte in controricorso; tali eccezioni sono tutte infondate:

– quanto all’inammissibilità denunciata per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, rileva la Corte come l’esposizione dei fatti, sommaria come richiesto dalla disposizione invocata dalla difesa del contribuente, sia invero presente nel ricorso dell’Amministrazione finanziaria, e risulti chiara e completa ancorchè sintetica;

– con riferimento all’inammissibilità asseritamente derivante dalla violazione del principio di autosufficienza, osserva la Corte come la trascrizione dell’avviso di accertamento (e ove rilevante del PVC) non debba necessariamente essere integrale, ma possa – come avviene nel presente caso – riguardare unicamente le parti necessarie alla luce della formulazione dei motivi; le parti necessarie perchè la Corte possa decidere sono invero presenti alle pagg. 2 e 3 del ricorso;

– quanto all’inammissibilità denunciata sia per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sia per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la Corte rileva come l’indicazione degli atti e dei documenti in concreto sia onere al quale il ricorrente ha adeguatamente adempiuto;

– infine, con riferimento all’eccezione relativa all’inammissibilità dell’atto di appello, che parte controricorrente ritiene poter esser oggetto di disamina e decisione officiosa da parte della Corte, appare del tutto evidente che tal eccezione – che non può certo trovare esame ex officio – avrebbe dovuto esser fatta valere, per esser ammissibile, con ricorso incidentale; il che non è avvenuto, e conseguentemente la stessa va rigettata;

– possono ora esaminarsi, in quanto ammissibili dato il rigetto delle eccezioni di cui si è appena scritto, i motivi di ricorso;

– con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il secondo giudice avrebbe posto a base della decisione una motivazione assolutamente inconsistente e di stile, senza dar conto neanche in maniera sintetica delle ragioni di confutazione contenute nell’atto di appello dell’amministrazione;

– il motivo è fondato; deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;

– nel presente caso, premesse generiche considerazioni di adesione alla decisione della CTP, il secondo giudice ha meramente richiamato un suo precedente dal quale non ha ritenuto di discostarsi; tanto non è sufficiente a rendere idonea la motivazione, in quanto la stessa resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, seguita da Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018); in termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuenteper avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per violazione della disposizione ridetta in considerazione del lasso di tempo trascorso tra l’emissione dell’avviso di accertamento (10.12.2007) e la sua notificazione al contribuente (18.12.2007);

– il secondo motivo è pure fondato; la CTR ha del tutto equivocato sulla portata applicativa dell’art. 12, comma 7, invocato ed ha pertanto fatto erronea applicazione della giurisprudenza di questa Corte sul punto;

– come chiarito da questa corte, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste quindi nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio;

– ciò premesso quanto all’orientamento di questa Corte, va subito evidenziato come l’equivoco abbia radici in primo luogo, per così dire, terminologiche; non è dato comprendere cosa intenda la CTR quando fa riferimento in motivazione ora all'”avviso di accertamento” e ora all'”atto impositivo” per sostenere che tra l’uno e l’altro atto non risulti intercorso il termine di giorni sessanta;

– secondariamente va rilevato come qui la CTR non ponga a confronto il termine di notifica del processo verbale con quello dell’avviso di accertamento, essendo invero questa era la verifica che essa era chiamata a operare; dalla sentenza impugnata si nota invece (non aiutando la sopra indicata confusione terminologica) che la CTR ha messo in relazione la data dell’emanazione dell’avviso di accertamento – che coincide con la sottoscrizione dello stesso – con quella di notificazione – che consiste nella data in cui lo stesso è stato portato a conoscenza del contribuente;

– pertanto, il motivo è fondato; la CTR adita in sede di rinvio dovrà verificare – nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 25692 del 14/12/2016) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in virtù del quale, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni al contribuente nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, ne determina, di per sè, l’illegittimità – se, in assenza di ragioni di urgenza il termine tra la conclusioni delle operazioni e l’emanazione dell’avviso di accertamento è stato rispettato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA