Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24312 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22269-2015 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI,

139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2797/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, emessa il 1/04/2014 e depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente F.P. ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2797/14/14, depositata il 7 maggio 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per maggior redito accertato sinteticamente D.P.R. n. 700 del 1973, ex art. 38, comma 4.

La CTR, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, affermava che sulla base delle spese accertate era configurabile una presunzione legale, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, onere che, nel caso di specie, non poteva ritenersi assolto.

Il Giudice di secondo grado affermava inoltre che risultava anomalo sia il costo di soli 2.000,00 Euro di spese per il mantenimento della propria abitazione, sia il fatto che le spese per mutuo e canoni di leasing, certificate dalla banca, fossero superiori al reddito dichiarato.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia l’inesistenza giuridica e/o la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, deducendo la mancanza di delega o comunque la carenza del potere dirigenziale tanto del delegante quanto del delegato, che aveva sottoscritto l’atto impugnato, in quanto acquisita D.L. n. 16 del 2012, ex art. 8, conv. nella L. n. 44 del 2012, art. 1, disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale.

La doglianza è inammissibile.

Non risulta infatti che il contribuente abbia, neppure genericamente, contestato nei gradi di merito la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento (Cass. 18448/2015; 22800/2015) o la mancanza di valida delega con la conseguenza che, trattandosi di questione nuova, il relativo scrutinio in sede di legittimità non è ammissibile.

Ed invero come questa Corte ha già affermato, proprio con riferimento agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 in relazione alla carenza di potere del sottoscrittore dell’avviso di accertamento, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, operando il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità(Cass. 22810/2015).

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la nullità dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.

La censura è infondata.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi – e le circostanze di fatto – in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente(Cass. 7485/2010; Cass. 27076/2009).

Ed invero, solo a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, disposizione in vigore dal 31 maggio 2010 e che non ha efficacia retroattiva (Cass. 21041/2014), applicandosi dunque per i soli accertamenti relativi ai redditi dall’anno 2009, è configurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del contradditorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di “accertamento con adesione” ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5.

Considerato che i redditi per cui è causa sono relativi all’anno 2008 non è ravvisabile la dedotta violazione.

Va inoltre escluso, in materia di Imposte dirette ed Irap, che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge (Cass. SS.UU. 24823/2015).

Con il terzo motivo si denunzia l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) deducendo che la CTR avrebbe omesso di rilevare che l’unica autovettura posseduta veniva utilizzata per uso promiscuo, in quanto serviva anche per l’attività professionale svolta. Il motivo è inammissibile, in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando, in effetti, che la CTR non abbia valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare l’elemento costituito dall’utilizzo per uso promiscuo dell’autovettura posseduta.

Si osserva in contrario che il giudice, nell’ accogliere l’impugnazione dell’Agenzia, avente ad oggetto anche il capo relativo alle spese dell’auto, in quanto “usata anche per l’attività professionale”, ha complessivamente esaminato gli elementi allegati dall’Ufficio e la controprova fornita dal contribuente, ed ha ritenuto che questi, a fronte delle spese sostenute ed obiettivamente accertate, non avesse assolto la prova contraria, ancorchè la sentenza non abbia dato conto in modo specifico di tutte le deduzioni sollevate, ritenendo dunque privo di rilevanza, ai fini della capacità contributiva, il fatto che l’autovettura nella disponibilità del contribuente fosse utilizzata anche per la sua attività professionale.

Il ricorso va dunque respinto ed il contribuente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.300,00 Euro per compensi oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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