Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24311 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22165/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

H.S.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 291/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 18/09/2014 e depositata il

16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di H.S.F., che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 291/25/15, depositata il 6 febbraio, che, confermando sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento a carico della contribuente per il recupero di maggiori imposte relative all’anno 2006 oltre alle relative sanzioni, in conseguenza della accertata natura commerciale della Wellness Project Società Sportiva Dilettantistica presso la quale la contribuente svolgeva attività di istruttore sportivo, con il conseguente venir meno delle agevolazioni fiscali in materia di compensi corrisposti ai collaboratori ed ai dipendenti.

La CTR, in particolare, affermava la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto nell’avviso impugnato l’Agenzia aveva omesso di indicare compiutamente le circostanze per le quali era stata esclusa la natura di associazione sportiva della Wellness Project Società Sportiva Dilettantistica.

Contestava inoltre l’ulteriore assunto dell’Agenzia secondo cui l’attività della contribuente poteva qualificarsi come lavoro dipendente, ritenendo che il rapporto di lavoro dovesse invece qualificarsi come collaborazione coordinata e continuativa.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la dedotta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 ed L. n. 2121 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della CTR che ha affermato la nullità dell’avviso di accertamento per carenza motivazionale.

Il motivo appare fondato.

invero, secondo il consolidato orientamento questa Corte nel regime introdotto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento(Cass. 1906/2008; 9032/2013; 13110/2012).

Orbene, nel caso di specie, all’avviso di accertamento a carico della contribuente, come risulta dal contenuto dell’atto riportato nel corpo del ricorso, era specificato che, con distinto processo verbale di constatazione era stato accertato che la Wellness Project non poteva qualificarsi come società sportiva dilettantistica, ma come ente commerciale, in quanto l’attività concretamente svolta non era diretta alla promozione dello sport dilettantistico, risultando al contrario riconducibile a quella di una normale impresa di servizi. Da ciò la non applicabilità delle agevolazioni di cui alla L. n. 133 del 1999, art. 25, D.Lgs. n. 473 del 1999, art. 2, comma 4, lett. a) e art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R., di cui aveva beneficiato la contribuente.

Sulla base delle indicazioni suddette deve ritenersi riportato nella motivazione dell’avviso di accertamento il contenuto essenziale dell’atto richiamato, risultando chiaramente evidenziati gli elementi idonei e sufficienti a fondare la ragione dell’atto impositivo a carico della contribuente, quale conseguenza della accertata natura giuridica del sostituto d’imposta, ben potendo il contribuente ed il giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono gli elementi essenziali della motivazione del provvedimento.. (Cass. 1906/2008; 407/2015).

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), art. 69, comma 2 e art. 148 T.U.I.R., censurandosi la statuizione della CTR secondo cui, dalla natura dell’attività prestata dalla contribuente, riconducibile ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non già di lavoro subordinato, sarebbe comunque derivata l’applicazione del regime agevolato di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R..

Pure tale motivo appare fondato.

Ed invero, ai sensi del combinato disposto della L. n. 133 del 1999, art. 25 e L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 3, il regime agevolativo di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. e art. 69, comma 2 T.U.I.R., deve ritenersi applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in quanto resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, con la conseguenza che, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro della contribuente, il su menzionato regime agevolativo deve escludersi in caso di natura commerciale dell’ente per il quale viene resa la relativa prestazione lavorativa.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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