Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24310 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22049/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO PACE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/06/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 26/02/2015 e depositata il

05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Fabio Pace, per il controricorrente, che si riporta

al controricorso e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti di C.G., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 795/6/15, depositata il 5 marzo 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento a carico del contribuente per maggior redito derivante da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un terreno edificabile.

Tale terreno, rivalutato L. n. 448 del 2001, ex art. 7, sulla base di una perizia giurata di stima che ne aveva determinato il valore al 1.7.2003 in 1.774.998,00 Euro, era stato ceduto nel 2007 per un corrispettivo di 1.700.000,00 Euro.

La CTR nell’accogliere il ricorso del contribuente affermava che questi si era attenuto alla disposizione agevolativa di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, provvedendo a pagare l’imposta sostitutiva Irpef in misura del 4% del valore come determinato nella perizia.

Poichè, dunque, il bene era stato successivamente venduto ad un corrispettivo inferiore al valore come rideterminato ex art. 7 Legge citata, il giudice di secondo grado ha ritenuto che non fosse ravvisabile una plusvalenza tassabile, con conseguente carenza, in assenza di diversa disposizione normativa, del presupposto impositivo.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, nonchè degli artt. 67 e 68 T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che il valore determinato nella perizia L. n. 448 del 2001, ex art. 7,ha carattere inderogabile, costituendo il valore normale minimo di riferimento ai fini delle II.DD., imposte catastali ed ipotecarie, con la conseguenza che la differenza tra il corrispettivo riferibile al terreno edificabile ricevuto per la vendita ed il relativo valore di perizia costituirebbe evidenza di un uso distorto della norma agevolativa.

La doglianza non appare fondata.

Come questa Corte ha già affermato, l’art. 7, attribuisce al contribuente la possibilità di calcolare la plusvalenza tassabile ai fini dell’imposta sui redditi, assumendo come valore iniziale quello che il bene medesimo aveva alla data del 1 gennaio 2002 in deroga al sistema ordinario di determinazione della plusvalenza tassabile stabilito dall’art. 82 T.U.I.R., vecchia formulazione), (Cass. 30729/2011).

La suddetta deroga è consentita dalla legge alla duplice condizione che:

a) il valore del cespite alla data del 1 gennaio 2002 sia assoggettato ad imposta sostituiva del 4%;

b) l’imposta di cui sub a) sia versata entro un determinato termine (Cass. 541/2015).

Nel caso di specie è pacifico che la contribuente fece redigere apposita perizia giurata di stima ed effettuò il relativo versamento.

Non risulta nessun ulteriore requisito ai fini della facoltà di utilizzare la suddetta deroga di determinazione dell’imponibile, attesa l’assenza di ulteriori limitazioni poste dalla legge a tal proposito.

Non appare dunque sussistente alcun vincolo ai fini della determinazione del corrispettivo nella successiva vendita dell’immobile, non potendo in particolare ritenersi che il valore del cespite come rideterminato L. n. 448 del 2001, ex art. 7, costituisca valore legale inderogabile e condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di alienare il bene ad un prezzo inferiore, dovendo pertanto escludersi la decadenza dal beneficio e la facoltà per l’Agenzia di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri ex artt. 67 e 68 T.U.I.R., con riferimento cioè al costo di acquisto del terreno.

Il ricorso va dunque respinto e l’Agenzia delle Entrate va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 5.600,00 Euro per compensi, oltre a 200,00 Euro per rimborso spese vive e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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